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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09558/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, rilevando altresì che non sussistevano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva definito il giudizio con applicazione della pena su richiesta delle parti per plurime violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, vizi di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie contestata e lamentando la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto che tali censure non rientrassero tra i motivi proponibili contro una sentenza resa ex art. 444 c.p.p., perché non attengono a volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena/misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna concordata, riferita a plurime violazioni in materia di stupefacenti.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la possibilità di un proscioglimento immediato; la Corte non esamina il merito della doglianza perché il ricorso è inammissibile e comunque la censura non è deducibile nei limiti del patteggiamento.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Individua il rito del patteggiamento; contro la sentenza emessa all'esito di tale rito sono deducibili solo limitati vizi, non compresi quelli prospettati nel ricorso.

  • art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86

    Richiamata per il principio secondo cui l'onere economico conseguente all'inammissibilità presuppone che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Non è deducibile contro una sentenza di patteggiamento una censura che investa la motivazione sulla sussistenza degli elementi del reato o la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., quando non si traduca in uno dei limiti specifici del sindacato di legittimità sul rito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità di procedura nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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