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Sentenza

Sentenza n. 6508/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1512/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR per il Veneto n. 1512/2023, che aveva annullato l’intimazione di pagamento relativa ai prelievi supplementari latte per l’annata 2002/2003 e agli interessi connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agenzia pubblica appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio riguardava l’intimazione di pagamento emessa da AdER per euro 112.203,81, relativa ai prelievi supplementari latte delle annate 2002/2003 e 2004/2005, nonché gli atti presupposti. Il TAR aveva ritenuto prescritto il credito relativo all’annata 2002/2003 per mancanza di prova della notifica della cartella e aveva rilevato, per l’annata 2004/2005, l’intervenuto annullamento dell’atto impositivo con altra sentenza non appellata. AGEA appellava limitatamente alla prescrizione del credito 2002/2003, deducendo l’esistenza di atti interruttivi e producendo nuovi documenti. L’appellato eccepiva l’inammissibilità della nuova documentazione e riproponeva i motivi assorbiti in primo grado: prescrizione e perdita di efficacia della cartella per il decorso del tempo; nullità o inesistenza del ruolo per carenza di potere; annullamento automatico del ruolo ai sensi della legge n. 228/2012; mancata intimazione regionale; violazione del diritto dell’Unione europea e illegittimità delle compensazioni; mancata notifica degli atti presupposti e della cartella; illegittimità dell’utilizzo del ruolo anziché del Registro nazionale dei debiti; mancata detrazione dei pagamenti mediante compensazione con premi PAC; carenza di motivazione dell’intimazione e indebita applicazione degli interessi. Era inoltre richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR. Quanto alla produzione documentale in appello, ha escluso i documenti relativi alle intimazioni di pagamento, poiché AGEA era rimasta ingiustificatamente inerte nonostante l’ordine istruttorio del TAR; ha invece ammesso e utilizzato i provvedimenti giurisdizionali costituenti giudicato, rilevabili anche d’ufficio, nonché ha tenuto conto di una sentenza del TAR Lazio risultante dalla banca dati interna della Giustizia amministrativa. Ha ritenuto che il capitale relativo al prelievo supplementare latte fosse soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e gli interessi a quella quinquennale. Gli atti giudiziali promossi dal debitore, nei quali l’amministrazione abbia difeso la propria pretesa, interrompono la prescrizione e la sospendono fino al passaggio in giudicato; devono inoltre computarsi i periodi di sospensione previsti dalla normativa speciale. Il giudicato del TAR Lazio, non impugnato, aveva impedito che la prescrizione maturasse, sicché alla data dell’intimazione il capitale e gli interessi non erano prescritti. Il mero decorso del tempo non determina autonomamente la perdita di efficacia della cartella: l’illegittimità può derivare soltanto dalla prescrizione del credito. I vizi relativi alla formazione del ruolo, alla mancata intimazione regionale e alla violazione del diritto UE riguardano l’atto impositivo originario e configurano vizi di annullabilità, non nullità; dovevano pertanto essere dedotti mediante tempestiva impugnazione dell’atto presupposto e non possono essere fatti valere contro l’intimazione, impugnabile per soli vizi propri. L’annullamento automatico previsto dalla legge n. 228/2012 non si estende alla riscossione del prelievo supplementare latte, soggetta alla disciplina speciale della continuità della gestione. La censura sulla mancata notifica della cartella è stata respinta perché l’appellato si era limitato a contestarla senza fornire elementi concreti o svolgere verifiche documentali idonee a smentire le risultanze delle banche dati pubbliche; è stato inoltre richiamato il vincolo di solidarietà tra produttore e acquirente. È stato ritenuto legittimo il ricorso al ruolo, fermo restando che il debito è unico e non può essere riscosso due volte: eventuali compensazioni con premi PAC devono essere detratte. La doglianza sulla mancata detrazione è stata respinta per difetto di prova. L’intimazione indicava il capitale, gli interessi, la cartella presupposta e la relativa data di notifica; la motivazione è stata quindi ritenuta sufficiente. Gli interessi restano dovuti fuori dalla specifica procedura di rateizzazione agevolata e la mancata indicazione analitica del metodo di calcolo non invalida l’atto, in assenza di specifici errori di calcolo allegati e provati. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stato dichiarato inammissibile per irrilevanza, poiché le questioni concernevano vizi dell’atto impositivo ormai coperti da giudicato e non vizi propri dell’intimazione. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    I limiti alla produzione di nuovi documenti in appello impediscono, in linea generale, la produzione tardiva dopo l’inosservanza di uno specifico ordine istruttorio; restano tuttavia producibili i provvedimenti attestanti la formazione di un giudicato, anche perché l’eccezione di giudicato esterno è rilevabile d’ufficio.

  • artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La possibilità di revocazione per contrasto tra giudicati giustifica l’ammissione in appello dei documenti comprovanti un giudicato.

  • art. 2943, comma 1, c.c.

    La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

    La disposizione si applica anche al giudizio promosso dal debitore contro l’atto impositivo, quando l’amministrazione vi difenda la propria pretesa creditoria.

  • art. 2945, commi 1 e 2, c.c.

    Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

    Il giudizio interruttivo determina un nuovo periodo prescrizionale e, se l’interruzione avviene mediante domanda giudiziale, sospende il decorso fino al giudicato.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale si applica agli interessi, obbligazione autonoma rispetto al capitale.

  • art. 8-quinquies, comma 10, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla l. 9 aprile 2009, n. 33

    Prevede, dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva dei prelievi supplementari latte mediante ruolo secondo la disciplina richiamata del d.lgs. n. 46/1999 e del d.P.R. n. 602/1973; stabilisce inoltre una sospensione della prescrizione per 106 giorni.

  • art. 68 d.l. 17 marzo 2020, n. 11

    Ha determinato la sospensione della prescrizione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso ... perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.

    La norma disciplina il termine per iniziare l’espropriazione e la perdita di efficacia dell’avviso di intimazione, ma non prevede una distinta perdita di efficacia della cartella per il mero decorso del tempo.

  • art. 1, comma 9, l. n. 119/2003

    Le censure relative alla formazione del ruolo e alla mancata intimazione regionale attengono a vizi di legittimità dell’atto presupposto, da dedurre tempestivamente contro la cartella o l’atto impositivo.

  • art. 1, comma 543, l. n. 228/2012

    L’effetto di annullamento automatico dei ruoli non si estende alla riscossione del prelievo supplementare latte, regolata dalla disciplina speciale di continuità della gestione.

  • artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies l. n. 33/2009

    L’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti è equiparata all’iscrizione a ruolo, ma il debito resta unico e non può essere riscosso due volte; i pagamenti mediante compensazione devono essere imputati a riduzione del debito.

  • art. 10, comma 34, d.l. n. 49/2003

    L’esenzione dagli interessi è un beneficio eccezionale collegato alla specifica procedura di rateizzazione e non è estensibile ai produttori che non vi abbiano aderito.

  • art. 30 d.P.R. n. 602/1973

    La disciplina degli interessi moratori si applica ai crediti erariali riscossi mediante ruolo, anche quando il credito da prelievo supplementare latte non abbia natura tributaria.

  • art. 7 l. n. 212/2000 e art. 3 l. n. 241/1990

    L’obbligo motivazionale dell’atto di riscossione è soddisfatto dal richiamo dell’atto precedente e dalla quantificazione degli ulteriori interessi, salva la necessità di allegare specifici errori di calcolo.

  • art. 133 c.p.a.

    La controversia sugli atti relativi al prelievo supplementare latte rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa, senza che ciò elimini le preclusioni e i principi propri della riscossione mediante ruolo.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo sono tassative; il contrasto con il diritto dell’Unione europea, salvo il caso di norma attributiva del potere incompatibile e disapplicabile, determina annullabilità e non nullità.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è inammissibile quando la questione europea è irrilevante perché non può incidere sulla decisione, riguardando vizi ormai coperti da giudicato e non deducibili contro l’atto impugnato.

Massime di principio

  • Il prelievo supplementare latte è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale quanto al capitale, mentre gli interessi, in quanto obbligazione autonoma, sono soggetti alla prescrizione quinquennale.
  • La prescrizione può essere interrotta anche da un giudizio promosso dal debitore contro l’atto impositivo, quando l’amministrazione, costituendosi, ribadisca la spettanza della pretesa creditoria; in tal caso il decorso resta sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
  • In appello, la parte che abbia omesso di adempiere a uno specifico ordine istruttorio del primo giudice non può successivamente produrre i documenti che avrebbe dovuto depositare; devono tuttavia essere ammessi i provvedimenti comprovanti un giudicato, poiché il giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio e occorre evitare contrasti tra giudicati.
  • L’intimazione di pagamento relativa a un credito già accertato non costituisce un nuovo atto impositivo, ma un atto prodromico alla riscossione coattiva, impugnabile esclusivamente per vizi propri e non per contestazioni concernenti l’atto impositivo presupposto.
  • La violazione del diritto dell’Unione europea da parte di un provvedimento amministrativo determina, di regola, annullabilità per violazione di legge e non nullità; il vizio deve essere dedotto tempestivamente contro l’atto lesivo, non potendo essere fatto valere nei confronti degli atti successivi di riscossione ormai fondati su un atto divenuto definitivo.
  • Il mero decorso del tempo dalla notifica della cartella non ne determina autonomamente la perdita di efficacia: l’invalidità dell’attività di riscossione può derivare, in tale prospettiva, dalla prescrizione del credito, non da un autonomo termine di inefficacia della cartella.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaRevoca e recupero dei contributiAppelloIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazioneNullità del provvedimento

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