Sentenza del 04/03/2022 n. 7275 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla stessa CTR in diversa composizione per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati. Ha altresì disposto che la CTR si pronunci sulle spese di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la decisione della CTR che aveva disapplicato le sanzioni irrogate al contribuente per omessa presentazione della dichiarazione 2003, ritenendo che la responsabilità fosse esclusiva del professionista incaricato (un sedicente commercialista) nei confronti del quale il contribuente aveva sporto querela. L'Ufficio ha sostenuto che, ai fini sanzionatori, rileva la colpa anche concorrente del contribuente nella scelta e nella vigilanza sull'incaricato e che quest'ultima è presunta, sicché il contribuente doveva provare di aver adempiuto all'onere di controllo (ad es. ottenendo le ricevute telematiche). La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR non ha verificato se il contribuente avesse assolto l'onere probatorio in ordine all'assenza della sua colpa concorrente ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 3
Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
La norma esonera dalla punibilità quando il mancato pagamento o adempi- mento è addebitabile esclusivamente a terzi e denunciato all'autorità giudiziaria; tuttavia l'onere di provare l'assenza di colpa propria grava sul contribuente e va valutato concretamente (es. produzione di ricevute telematiche, prova della vigilanza).
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, comma 1
Disciplina il regime sanzionatorio in materia tributaria: in combinazione con l'art. 6, va inteso nel senso che le sanzioni per omissioni sono applicabili salvo che il contribuente provi l'esclusiva responsabilità di terzi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 (atto di impugnazione)
Norma processuale che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; la decisione è stata impugnata con questo vizio per errore nella corretta interpretazione e applicazione delle norme tributarie richiamate.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (richiamate: Cass. 17/03/2017 n. 6930; Cass. 20/07/2018 n. 19422)
Precedenti confermano che la presunzione di colpa del contribuente nell'affidare ad un terzo l'adempimento può trovare smentita solo con prove della vigilanza e dell'effettiva esecuzione dell'incarico (es. ricevute telematiche); la qualifica professionale dell'incaricato non è decisiva per l'applicabilità dell'art. 6, comma 3.
Massime di principio
- La responsabilità sanzionatoria per omissione della dichiarazione grava sul contribuente salvo che questi dimostri che la responsabilità è esclusivamente attribuibile a terzi e sia stata denunciata all'autorità giudiziaria.
- L'onere della prova dell'assenza di colpa personale è a carico del contribuente: è necessario documentare la vigilanza sull'incaricato (ad esempio ottenendo e conservando le ricevute telematiche di presentazione).
- La mera denuncia o querela nei confronti del professionista non esonera automaticamente il contribuente dalle sanzioni: occorre provare concretamente che l'inadempimento è esclusiva responsabilità del terzo.
- La qualifica formale dell'incaricato (es. sedicente commercialista) non esclude l'applicabilità delle norme che richiedono la prova dell'esclusiva responsabilità di terzi; conta la prova del fatto esterno e dell'effettiva mancanza di colpa del contribuente.
- In giudizio tributario, se il giudice di merito omette di esaminare se il contribuente ha assolto il proprio onere probatorio in ordine all'assenza di colpa concorrente, la decisione è vulnerabile a cassazione e rinvio.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe conservare e produrre ogni documento attestante l'incarico e l'effettiva esecuzione dell'adempimento (incarico scritto, ricevute telematiche, corrispondenza con il professionista) e, se del caso, la denuncia all'autorità giudiziaria.
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