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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1916

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione del 15 novembre 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio

Normativa europea32019R1916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le regole pratiche per l’uso dei dispositivi aerodinamici posteriori sui veicoli e sui veicoli combinati, in attuazione della direttiva 96/53/CE. L’obiettivo è conciliare il miglioramento dell’efficienza aerodinamica e la riduzione di consumi ed emissioni con la sicurezza stradale e la compatibilità con le operazioni di trasporto intermodale. Il testo precisa quando i dispositivi possono restare in posizione d’uso e quando devono essere chiusi o rimossi, introducendo anche limiti dimensionali specifici.

Disposizioni dettagliate per l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori montati su veicoli e veicoli combinati ai sensi della direttiva 96/53/CE.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli e ai veicoli combinati dotati di dispositivi aerodinamici posteriori utilizzati nell’Unione europea. Disciplina le condizioni operative di tali dispositivi, con particolare riguardo alla circolazione in zone urbane o interurbane, alle manovre, al parcheggio, al carico e scarico, e al trasporto intermodale. Rilevano anche le ipotesi di dispositivi difettosi, non sicuri o malfunzionanti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni dettagliate per l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione attua l’articolo 8 ter, paragrafo 4, della direttiva 96/53/CE, introducendo regole operative uniformi per i dispositivi aerodinamici posteriori montati su veicoli e veicoli combinati. La disciplina nasce dall’esigenza di favorire l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni, ma al tempo stesso di preservare la sicurezza stradale e la compatibilità con le operazioni di trasporto, soprattutto intermodale.

Contesto e finalità

Nei considerando la Commissione evidenzia che il miglioramento delle prestazioni aerodinamiche può incidere in modo rilevante sui consumi di carburante e sulle emissioni di CO2. Tuttavia, tali benefici richiedono deroghe alla lunghezza massima dei veicoli e regole precise di utilizzo dei dispositivi posteriori, in modo da evitare rischi per gli altri utenti della strada e difficoltà operative nelle manovre e nei trasferimenti intermodali.

Oggetto e definizioni

L’articolo 1 limita l’oggetto del regolamento alla definizione di disposizioni dettagliate per l’utilizzo dei dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE. L’articolo 2 introduce tre definizioni centrali:

  • "dispositivi": dispositivi aerodinamici montati sulla parte posteriore;
  • "posizione d’uso": configurazione aperta e aerodinamica, finalizzata a ridurre la resistenza all’avanzamento;
  • "posizione chiusa": configurazione retratta o ripiegata, fissata in modo sicuro.

Condizioni operative generali

L’articolo 3 disciplina l’uso concreto dei dispositivi. Gli Stati membri possono vietare la circolazione in zone urbane o interurbane di veicoli o veicoli combinati con dispositivi in posizione d’uso, quando ciò sia richiesto dalle autorità competenti e tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle zone interessate. Il regolamento indica in particolare le aree con limiti di velocità non superiori a 50 km/h e la possibile presenza di utenti vulnerabili della strada.

Inoltre, i dispositivi devono essere in posizione chiusa nelle situazioni in cui è necessaria particolare attenzione o vigilanza, e in particolare:

  • durante le manovre;
  • quando si procede in retromarcia;
  • durante il parcheggio;
  • quando il veicolo è parcheggiato;
  • durante il carico o lo scarico di merci.

Trasporto intermodale e limiti dimensionali

Per le operazioni di trasporto intermodale, il regolamento impone un regime più rigoroso. Sia nella fase preparatoria sia durante il trasporto intermodale, i dispositivi devono trovarsi in posizione chiusa. In aggiunta:

  • non devono sporgere di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo;
  • la larghezza totale del veicolo, compresi i dispositivi, non deve superare 2 600 mm.

La norma mira a garantire che i dispositivi non ostacolino la movimentazione delle unità di trasporto intermodale e resistano alle forze eoliche durante il trasporto, in coerenza con le esigenze di sicurezza richiamate nei considerando.

Veicoli con dispositivi difettosi o non sicuri

Il regolamento impone che i dispositivi difettosi, non sicuri o malfunzionanti siano mantenuti in posizione chiusa oppure rimossi immediatamente, se possibile. La regola è funzionale a prevenire situazioni di pericolo derivanti dal malfunzionamento del dispositivo aerodinamico.

Deroga specifica

È prevista una deroga quando, secondo il regolamento (UE) n. 1230/2012 e le pertinenti disposizioni dell’allegato I richiamate dall’articolo 3, paragrafo 5, non è necessario che i dispositivi siano retraibili o pieghevoli, purché le prescrizioni sulle dimensioni massime siano rispettate in tutte le condizioni. In tali casi non si applica l’obbligo di posizione chiusa stabilito nei paragrafi precedenti.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: fissare disposizioni dettagliate per l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori montati su veicoli e veicoli combinati a norma della direttiva 96/53/CE. I considerando spiegano che tali dispositivi possono contribuire alla riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2, ma richiedono regole operative per garantire sicurezza e compatibilità con il quadro sulle dimensioni massime dei veicoli.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 chiarisce i concetti di "dispositivi" (dispositivi aerodinamici montati sulla parte posteriore), "posizione d’uso" (posizione aperta, aerodinamica, che riduce la resistenza all’avanzamento) e "posizione chiusa" (posizione retratta o ripiegata e fissata in modo sicuro).

Condizioni di circolazione e uso

L’articolo 3 disciplina in dettaglio quando i dispositivi possono essere utilizzati in posizione d’uso e quando devono invece essere chiusi. Gli Stati membri possono vietare la circolazione nelle zone urbane o interurbane di veicoli o veicoli combinati con dispositivi in posizione d’uso, se richiesto dalle autorità competenti e tenendo conto delle caratteristiche delle zone, in particolare dove il limite di velocità non supera i 50 km/h e possono trovarsi utenti vulnerabili della strada.

Posizione chiusa in manovra, sosta e carico/scarico

Nei casi che richiedono particolare attenzione o vigilanza, i dispositivi devono trovarsi in posizione chiusa, in particolare durante le manovre, in retromarcia, in fase di parcheggio, quando il veicolo è parcheggiato e durante il carico o scarico di merci.

Trasporto intermodale

Per le operazioni di trasporto intermodale, sia nei preparativi sia durante il trasporto, i dispositivi devono essere in posizione chiusa. Inoltre non devono sporgere di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo e la larghezza complessiva del veicolo, inclusi i dispositivi, non deve superare 2 600 mm.

Gestione dei dispositivi difettosi

I dispositivi difettosi, non sicuri o malfunzionanti devono essere tenuti in posizione chiusa o, se possibile, rimossi immediatamente.

Deroga per dispositivi non retraibili o ripiegabili

In deroga alle regole sulla posizione chiusa, non è necessario che i dispositivi siano chiusi quando, ai sensi del regolamento (UE) n. 1230/2012, non occorre che siano retraibili o pieghevoli perché le prescrizioni sulle dimensioni massime sono rispettate in tutte le condizioni. Il regolamento richiama espressamente l’allegato I, parte B, punto 1.3.1.1.3, parte C, punto 1.3.1.1.3, e parte D, punto 1.4.1.1.3, del regolamento (UE) n. 1230/2012.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportisicurezza stradaleambientemercato interno

Testo integrale

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