Sentenza n. 2293/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca della nomina a commissario liquidatore e contestuale nomina di un nuovo commissario; inoltre, silenzio formatosi su una richiesta di accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto assessoriale di revoca della propria nomina a commissario liquidatore e il successivo decreto di nomina del nuovo commissario, deducendo: incompetenza relativa dell’Assessore, assumendo che la competenza spettasse al dirigente; violazione e falsa applicazione della disciplina sui commissari liquidatori dei consorzi agrari, sostenendo l’illegittimità della revoca in pendenza della procedura; difetto di istruttoria, difetto di motivazione e omessa valutazione delle controdeduzioni; violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio procedimentale; carenza dei presupposti, sproporzione e illogicità manifesta, sostenendo che le criticità della liquidazione fossero strutturali e non imputabili alla sua condotta; illegittimità derivata della nomina del nuovo commissario. Con motivi aggiunti ha contestato inoltre l’utilizzazione, nella relazione istruttoria e nel decreto di revoca, di ulteriori criticità asseritamente emerse nel corso del procedimento senza previa contestazione, deducendo violazione degli artt. 7, 10 e 10-bis l. 241/1990, violazione del principio del contraddittorio, difetto di istruttoria e violazione del principio one shot. Il ricorrente aveva anche proposto ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a. contro il silenzio formatosi su una richiesta di accesso, ma in udienza ha dichiarato di non avere più interesse, ritenendo soddisfatta l’istanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a., poiché l’istanza di accesso era stata soddisfatta. Ha invece respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Quanto alla competenza, ha ritenuto legittima la competenza assessoriale, sia in base alla disciplina regionale speciale sulla cooperazione e alle attribuzioni degli Assessori, sia perché la nomina e la revoca del commissario liquidatore costituiscono atti di alta amministrazione connotati da valutazioni politico-amministrative. Quanto alla revoca, ha qualificato il potere esercitato come sanzionatorio e non come autotutela, rilevando che l’art. 9 della legge n. 99/1999 impone la revoca del commissario che non assicuri la conclusione della liquidazione entro il termine prestabilito e che l’Amministrazione aveva contestato irregolarità, omissioni e il mancato rispetto dei tempi della procedura. Ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem, poiché il decreto indicava la relazione dirigenziale richiamata, identificabile e accessibile, e ha escluso che fosse necessaria una confutazione analitica di tutte le controdeduzioni, essendo sufficiente una valutazione complessiva e percepibile. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 10-bis l. 241/1990, previsto per i procedimenti a istanza di parte, trattandosi di procedimento avviato d’ufficio; ha comunque rilevato che il ricorrente era stato informato dell’avvio, ascoltato e posto in condizione di presentare memorie. Le ulteriori criticità non hanno leso il contraddittorio, perché erano emerse dagli stessi apporti procedimentali del ricorrente, riguardavano profili già delineati nell’avvio del procedimento e non rendevano il provvedimento finale imprevedibile: tra comunicazione di avvio e provvedimento conclusivo deve sussistere congruità, non identità, degli elementi. Il principio one shot non è stato ritenuto applicabile, non essendovi stato un precedente annullamento dell’atto né un procedimento a istanza di parte. Nel merito delle criticità, il Collegio ha valorizzato il ritardo nella ricognizione dello stato passivo, la mancata comunicazione tempestiva di un giudizio pendente in Cassazione, l’incompletezza della valutazione del contenzioso fiscale e la mancata regolarizzazione urbanistica del principale cespite immobiliare. Tali carenze rendevano inattendibili il piano di riparto e la previsione di chiusura della liquidazione e risultavano imputabili al commissario. È stata esclusa la violazione della proporzionalità e l’illogicità manifesta, poiché il sindacato giudiziale sulla proporzionalità della misura, quale valutazione di merito, è limitato ai casi di manifesta illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza, non ravvisati. La nomina del nuovo commissario non è risultata viziata in via derivata. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2 l.r. Sicilia n. 10/2000
Distingue le funzioni di indirizzo politico-amministrativo degli Assessori dalle competenze gestionali dei dirigenti, ma riserva agli Assessori le nomine, designazioni e gli atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni.
art. 17, lett. f), Statuto della Regione Siciliana
È richiamato quale fondamento della competenza regionale in materia di cooperazione, ricondotta alla legislazione sociale.
art. 20 Statuto della Regione Siciliana
Il Presidente e gli Assessori regionali ... svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17.
Attribuisce al Presidente e agli Assessori regionali le funzioni esecutive e amministrative nelle materie di competenza regionale.
art. 1 l.r. Sicilia n. 45/1950
Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ... si applicano nel territorio della Regione siciliana.
Recepisce nella Regione Siciliana la disciplina statale in materia di cooperazione e attribuisce l’esercizio delle relative funzioni agli organi regionali.
art. 9 l. n. 99/1999
Prevede la revoca del commissario liquidatore che non assicuri la conclusione della procedura di liquidazione coatta entro il termine prestabilito; la revoca assume natura sanzionatoria e costituisce dovere dell’autorità di vigilanza in presenza dell’inadempimento.
art. 2385 cod. civ.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta inamovibilità del commissario liquidatore; la censura è stata respinta.
art. 1 l.r. Sicilia n. 22/1995
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della revoca; la relativa censura è stata respinta.
art. 3 l. n. 241/1990
Consente la motivazione per relationem quando siano indicati gli estremi dell’atto richiamato e sia garantita all’interessato la possibilità di prenderne visione e ottenerne copia.
art. 7 l. n. 241/1990
Richiamato nell’ambito delle garanzie di partecipazione al procedimento; il TAR ha ritenuto rispettato il contraddittorio mediante comunicazione di avvio, audizione e acquisizione degli apporti del ricorrente.
art. 10 l. n. 241/1990
Richiamato in relazione alla partecipazione procedimentale; l’Amministrazione deve esaminare gli apporti dell’interessato, senza essere tenuta a confutarli analiticamente.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Si applica ai procedimenti avviati su istanza di parte e non impone la comunicazione dei motivi ostativi nei procedimenti avviati d’ufficio, come quello di revoca esaminato.
l.r. Sicilia n. 7/2019
Richiamata dal ricorrente in relazione al contraddittorio procedimentale; il TAR ha escluso la violazione delle garanzie partecipative.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina il ricorso contro il silenzio sull’istanza di accesso; il relativo giudizio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta soddisfazione dell’istanza, qualificata nel dispositivo come cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La nomina e la revoca del commissario liquidatore di un consorzio agrario costituito in forma cooperativa possono rientrare nella competenza dell’Assessore regionale quando la normativa regionale speciale attribuisca agli organi politici regionali le funzioni amministrative in materia di cooperazione e le nomine previste da specifiche disposizioni; tali atti possono inoltre qualificarsi come atti di alta amministrazione quando implicano valutazioni politico-amministrative connesse agli obiettivi programmatici.
- La revoca del commissario liquidatore che non assicuri la conclusione della liquidazione coatta entro il termine prestabilito ha natura sanzionatoria, e non costituisce esercizio di autotutela decisoria; in presenza di gravi irregolarità, omissioni e mancato rispetto dei tempi della procedura, l’autorità di vigilanza è tenuta a intervenire.
- La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiama in modo identificabile gli atti istruttori posti a fondamento della decisione e ne assicura la conoscibilità o l’accessibilità all’interessato. Il dovere di esaminare le controdeduzioni non richiede una confutazione analitica di ogni allegazione, purché dalla motivazione complessiva risultino percepibili le ragioni del mancato adeguamento alle osservazioni.
- L’art. 10-bis l. 241/1990 opera nei procedimenti avviati su istanza di parte e non si applica, in quanto tale, ai procedimenti di revoca avviati d’ufficio. In questi ultimi, le garanzie partecipative possono essere soddisfatte mediante comunicazione di avvio, audizione e possibilità di presentare memorie e documenti.
- Tra la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento conclusivo deve sussistere un rapporto di congruità, non di identità, tra gli elementi essenziali della contestazione. L’Amministrazione può valorizzare risultanze istruttorie ulteriori quando esse siano emerse dagli apporti dell’interessato o riguardino profili già delineati nell’avvio, senza rendere imprevedibile l’esito del procedimento.
- Il principio one shot non si applica a un procedimento avviato d’ufficio nel quale non sia intervenuto un precedente annullamento dell’atto amministrativo; non è quindi precluso all’Amministrazione considerare, nel corso dell’istruttoria, elementi ulteriori purché siano rispettate le garanzie partecipative e il provvedimento resti congruo rispetto all’oggetto iniziale del procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 lug 2026Sentenza n. 926/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 31 lug 2026Sentenza n. 1677/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 lug 2026Sentenza n. 1678/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 lug 2026Sentenza n. 1679/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 lug 2026Sentenza n. 1680/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 lug 2026Sentenza n. 1681/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →