Cassazione Penale, Sentenza n. 30198/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari irrogata per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (capo 15, art. 416-ter c.p.). Il difensore ha dedotto: errata applicazione degli artt. 273 c.p.p. e 416-ter c.p.; carenza di una ricostruzione indiziaria del patto di scambio politico-elettorale (mancanza di pattuizione sinallagmatica e di qualsiasi promessa o corrispettivo concreto); insufficiente individuazione della consapevolezza personale del ricorrente circa l'uso della forza mafiosa da parte di Antonio Paparo; partecipazione meramente passiva del ricorrente (richiesta di una carica di rilievo senza attivazione per procurare voti); omissione di considerare l'interruzione del rapporto con Paparo dal 4 settembre 2021 e l'assenza di recidiva e di pericolosità. Sono stati anche sollevati motivi nuovi sul profilo oggettivo e soggettivo della fattispecie ascritta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha escluso che il quadro indiziario delineato dal Tribunale e dal GIP ricadesse nella fattispecie dell'art. 416-ter c.p., poiché mancava la prova della pattuizione di uno scambio elettorale politico-mafioso e della consapevolezza personale del ricorrente circa l'impiego del metodo mafioso da parte di Paparo. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza originaria del 17 gennaio 2025 limitatamente al reato di cui al capo 15; la cessazione immediata della misura cautelare e la liberazione immediata di Bressi se non detenuto per altra causa. La Corte ha disposto la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
la "promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis"
La Corte ha richiamato il parametro legale precisando che il reato richiede la pattuizione di uno scambio elettorale politico-mafioso e la consapevolezza del ricorrente circa il ricorso a soggetti o metodi riconducibili alla criminalità organizzata; la mera disponibilità a ottenere una carica o il riconoscimento dell'influenza di un terzo non è sufficiente a integrare il reato.
art. 416-bis cod. pen. (terzo comma)
Citata quale normativa di riferimento per identificare i soggetti e le modalita' (metodo mafioso) attraverso le quali possono essere procurati i voti; la Corte richiede che l'accordo includa consapevolezza e partecipazione a tali modalità.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione e la ricostruzione indiziaria; la Corte ha valutato che i giudici di merito non hanno adeguatamente dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'omessa considerazione di elementi attenuanti e di interruzione del rapporto tra le parti; la Corte ha ritenuto che l'assenza di gravità indiziaria assorbisse le questioni cautelari collegate.
art. 626 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per l'obbligo di trasmissione della pronuncia al Procuratore generale in sede per le conseguenti valutazioni di competenza.
Massime di principio
- Per integrare l'art. 416-ter c.p. non basta la mera disponibilita' o il riconoscimento dell'influenza di un terzo: occorre la pattuizione di uno scambio e la consapevolezza della natura mafiosa o dell'impiego di soggetti legati alla criminalita' organizzata per procurare voti.
- La richiesta di ottenere una carica politica come conseguenza della candidatura, se non accompagnata da prove di promesse, dazioni o attivita' concrete per procurare voti mediante modalita' mafiose, e' insufficiente a fondare la gravita' indiziaria necessaria per misure cautelari.
- In sede di applicazione di misure cautelari per reati connotati da collegamento mafioso, il giudice deve specificare la consapevolezza e il ruolo personale dell'imputato nell'accordo criminoso; ricostruzioni indiziarie generiche o basate solo sulla posizione di terzi non reggono.
- Elementi come l'interruzione del rapporto con il presunto capo-influente, l'assenza di antecedenti significativi e il tempo di silenzio possono incidere sul giudizio di gravita' indiziaria e sulle esigenze cautelari.
- Se la fattispecie contestata non sussiste quanto agli elementi essenziali, l'annullamento della misura cautelare puo' essere disposto senza rinvio e deve comportare l'immediata cessazione della detenzione relativa a quel capo.
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