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Sentenza

Sentenza n. 507/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento: a) del provvedimento dell'A.S.L. Salerno prot. n. 64274 del 25.3.2024, con il quale si è disposta la decurtazione della somma di € 181.603,06 nei confronti della casa di cura ricorrente per ricoveri ordinari e diurni classificati nei DRG “LEA” ad alto rischio di inappropriatezza a consuntivo dell’esercizio finanziario 2023; b) del provvedimento prot. n. 77907 del 12.4.2024, con il quale si è disposta la decurtazione della somma di € 4.134,07 nei confronti della casa di cura ricorrente per prestazioni PACC asseritamente non autorizzate a consuntivo dell’esercizio finanziario 2023; c) del provvedimento prot. n. 88530 del 30.4.2024 di richiesta di emissione di note di credito per gli importi decurtati con i provvedimenti sub a) e sub b); d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali e, in particolare, di eventuali atti istruttori, non conosciuti; nonché per l'accertamento del diritto della casa di cura ricorrente al riconoscimento dell'intero importo di prestazioni ospedaliere erogate nell'anno 2023 per DRG LEA e PACC.

Giustizia amministrativa202400972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decurtazioni tariffarie per ricoveri classificati nei DRG LEA ad alto rischio di inappropriatezza e per prestazioni PACC ritenute non autorizzate, nonché richiesta di emissione delle relative note di credito

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui l’A.S.L. Salerno aveva disposto una decurtazione di euro 181.603,06 per ricoveri ordinari e diurni eccedenti le soglie di appropriatezza relative ai DRG LEA e una decurtazione di euro 4.134,07 per prestazioni PACC ritenute non autorizzate, chiedendo anche l’annullamento della richiesta di emissione delle note di credito e l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’intero importo delle prestazioni erogate nel 2023. Ha dedotto: violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; difetto di motivazione, istruttoria e presupposti, poiché l’A.S.L. avrebbe effettuato una decurtazione meramente numerica senza indicare l’iter tecnico e logico, le cartelle cliniche esaminate e le ragioni dei singoli abbattimenti; errori di fatto e sovrastima delle somme, anche con riferimento a ricoveri associati al DRG 467 relativi a interventi non eseguiti per cause non imputabili alla struttura; violazione dei decreti commissariali nn. 17/2014 e 31/2018, per non avere verificato le condizioni concrete che avrebbero consentito il ricovero ordinario oltre le soglie percentuali; illegittimità della decurtazione PACC, poiché la struttura avrebbe avuto un’autorizzazione all’erogazione dei PACC codice PC 381. L’A.S.L. ha eccepito il difetto di giurisdizione, la mancata impugnazione degli atti presupposti, il difetto di interesse e l’infondatezza nel merito, sostenendo il carattere automatico dei calcoli e la legittimità delle decurtazioni. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha esaminato le eccezioni di rito né i motivi di merito relativi alla legittimità delle decurtazioni e alla richiesta di note di credito. Ha preso atto della dichiarazione espressa della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, formulata prima che la causa fosse trattenuta in decisione, e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha affermato che, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino alla decisione e può dichiarare di non avere più interesse; in tal caso il giudice non può decidere nel merito d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito e dell’andamento del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, espressamente dichiarata dalla parte ricorrente prima della decisione, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 7 l. 241/1990

    Norma invocata dalla ricorrente per dedurre l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; il TAR non ne ha esaminato l’applicazione concreta.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Richiamato quale base del contratto tra struttura sanitaria accreditata e servizio sanitario; il TAR non ha esaminato nel merito la controversia remuneratoria.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorrente dispone dell’azione in senso ampio e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione sino a quando la causa è trattenuta in decisione.
  • Quando il ricorrente dichiara espressamente la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso e non può procedere d’ufficio all’esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta, di regola, una decisione sulle eccezioni di rito o sui motivi di merito dedotti dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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