Cassazione Civile, Ordinanza n. 23746/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
Una società operante nel settore oleario e la sua legale rappresentante proponevano opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 avverso un'ordinanza-ingiunzione che irrogava una sanzione amministrativa di euro 26.000 per asserita violazione dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297/2004, poiché la denominazione sociale conteneva la menzione geografica/DOP "Garda". I ricorrenti sostenevano che la norma nazionale fosse stata erroneamente interpretata: a loro avviso, la disciplina unionale sulle DOP non vieterebbe l'uso della denominazione nella ragione o denominazione sociale di un'impresa, specie se preesistente rispetto alla registrazione della DOP, e la tutela prevista dal regolamento UE n. 1151/2012 riguarderebbe i marchi anteriori alla registrazione. Contestavano inoltre che la sanzione potesse colpire un soggetto privato che non svolge le funzioni proprie del consorzio di tutela. Con il ricorso per cassazione erano articolati sette motivi, tutti fondati su asserite violazioni di legge e profili di illegittimità costituzionale, oltre a richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Ha interpretato l'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297/2004 nel senso che l'illecito amministrativo non tutela direttamente la DOP in sé, ma la posizione del consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero e i relativi poteri istituzionali. Ne consegue che la sanzione colpisce solo le organizzazioni di imprenditori interessati al medesimo prodotto agricolo o alimentare protetto, strutturate in forma sovraindividuale, che usino o mantengano nella propria ragione o denominazione sociale la denominazione protetta dopo il riconoscimento del consorzio di tutela e decorso il termine di 180 giorni. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. Poiché la questione era di puro diritto e risultava incontestato che la società ricorrente fosse un semplice produttore, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, annullando l'ordinanza-ingiunzione. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 22 L. n. 689/1981
è la base del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposto dalle parti sanzionate.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297/2004
non sanziona l'uso della DOP da parte di qualsiasi soggetto, ma solo quello da parte di organizzazioni di imprenditori diverse dal consorzio di tutela riconosciuto, che mantengano o inseriscano la denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale dopo il riconoscimento del consorzio e il decorso del termine previsto.
art. 3 L. n. 14/2003
ha delegato il Governo a introdurre sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunitari vigenti, base del d.lgs. n. 297/2004.
Regolamento (CEE) n. 2081/1992, art. 5
richiamato per definire le "associazioni" come organizzazioni di produttori e/o trasformatori interessati al medesimo prodotto, a supporto dell'interpretazione restrittiva dell'art. 5 del d.lgs. n. 297/2004.
Regolamento (CEE) n. 2081/1992, art. 13
indica le ipotesi di tutela delle denominazioni registrate contro impiego commerciale, usurpazione, evocazione e altre prassi ingannevoli; tale disciplina è richiamata per distinguere la tutela del prodotto da quella del consorzio.
Regolamento (UE) n. 1151/2012, art. 13
considerato quale disciplina applicabile ratione temporis, in continuità con le precedenti regolazioni europee sulla protezione delle DOP.
Regolamento (CE) n. 510/2006, art. 19
richiamato per la successione normativa e la continuità dei riferimenti ai regolamenti abrogati.
Regolamento (UE) n. 1151/2012, art. 58
richiamato per la continuità dei rinvii normativi ai regolamenti precedenti.
art. 53, comma 15, L. n. 128/1998
descrive funzioni e poteri dei consorzi di tutela riconosciuti, decisivi per comprendere la ratio dell'illecito amministrativo.
art. 14 regolamento (UE) n. 1151/2012
è trattato come disposizione eccezionale relativa al rapporto tra DOP e marchi, non estensibile analogicamente ai segni distintivi diversi dal marchio.
art. 4 regolamento (UE) n. 29/2012
ritenuto non decisivo per il caso, in ragione del suo ambito limitato all'etichettatura dei prodotti oleari.
art. 22 d.lgs. n. 30/2005
richiamato per escludere che il principio di unitarietà dei segni distintivi comporti una generale equiparazione tra marchi e denominazioni sociali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio di legittimità dedotto nei sette motivi di ricorso per cassazione.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria da parte della ricorrente.
artt. 76 e 77 Cost.
evocati quale parametro dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297/2004.
artt. 2, 3, 41, 42, 10 e 117 Cost.
richiamati nei motivi di ricorso in relazione ai profili di legittimità costituzionale della norma sanzionatoria.
art. 4 TUE
invocato nei motivi relativi al diritto dell'Unione e alla richiesta di rinvio pregiudiziale.
art. 118 TFUE
invocato nei motivi relativi al diritto dell'Unione.
art. 6 TUE
richiamato con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
evocata nei motivi di ricorso a sostegno della questione di compatibilità della norma nazionale.
CEDU
richiamata nel sesto motivo in relazione agli artt. 10 e 117 Cost.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative per la protezione delle denominazioni di origine, l'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297/2004 va interpretato in funzione della tutela del consorzio di tutela riconosciuto, non della protezione diretta e generalizzata della DOP contro ogni uso nella denominazione sociale.
- L'illecito amministrativo previsto dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297/2004 è configurabile solo in capo a organizzazioni sovraindividuali di imprenditori interessati al medesimo prodotto, diverse dal consorzio riconosciuto, che continuino a usare la denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale dopo il riconoscimento del consorzio e il decorso del termine di 180 giorni.
- La disciplina sulla tutela delle DOP non può essere automaticamente estesa, per analogia, ai rapporti tra DOP e segni distintivi diversi dal marchio, quando il testo normativo e la ratio della disposizione sanzionatoria risultino riferiti a un ambito più ristretto.
- Il principio di unitarietà dei segni distintivi non comporta una generale equiparazione tra marchio, ragione sociale e denominazione sociale; esso opera nei limiti della prevenzione del rischio di confusione e non consente di alterare la diversa disciplina speciale prevista per ciascun segno.
- Quando la questione è di puro diritto e i fatti storici rilevanti sono già pacificamente accertati, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione senza rinvio, annullando l'atto sanzionatorio se la corretta interpretazione della norma esclude l'illecito.
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