Sentenza n. 144/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 2571/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro l’ordinanza comunale di messa in sicurezza dell’edificio e le successive diffide ad adempiere
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Venezia aveva adottato un’ordinanza ad adempiere e successive diffide nei confronti dei comproprietari di un edificio storico, in relazione a una situazione pacifica e incontestata di dissesto statico, crollo e lesioni, ordinando l’adozione delle misure necessarie per la messa in sicurezza. Il TAR Veneto aveva respinto il ricorso. L’appello è stato articolato in tre motivi: errore di giudizio per il mancato coinvolgimento del condominio e degli altri proprietari, sul presupposto che la porzione pericolante non rientrasse nella proprietà esclusiva dell’appellante; errore di giudizio per difetto di istruttoria e motivazione quanto all’individuazione dei destinatari; violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo rivolgere l’ordine manutentivo e di messa in sicurezza a un proprietario dell’immobile pericolante anche se non titolare esclusivo, poiché la disciplina regolamentare comunale impone al proprietario o a chi abbia la disponibilità o responsabilità dell’immobile di rimuovere tempestivamente le condizioni di pericolo e consente al Comune di ordinare ai proprietari le verifiche e i lavori necessari. L’esatta individuazione dei comproprietari e l’eventuale ripartizione interna degli oneri rilevano sul piano civilistico e possono essere fatte valere mediante azioni di rivalsa, ma non impediscono l’adozione dell’ordine amministrativo. Nei provvedimenti contingibili e urgenti l’obbligato può essere individuato sulla base dello stato di fatto, senza necessità di accertamenti proprietari complessi e incompatibili con l’urgenza. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione che indicava l’individuazione dei proprietari mediante visure catastali, cui è riconosciuta una presunzione di proprietà non contestata, risultando tale modalità compatibile con l’urgenza. Respinte anche le censure relative al difetto di istruttoria, motivazione e integrazione postuma. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 19 Regolamento edilizio del Comune di Venezia
Il proprietario di immobile o colui che ne ha la disponibilità e/o responsabilità, è tenuto ad evitare che lo stesso possa concretare pericolo per persone e/o cose.
La disposizione legittima l’imposizione al proprietario, anche non esclusivo, degli interventi necessari a rimuovere tempestivamente condizioni di pericolo per persone, cose e stabilità delle costruzioni.
art. 70 Regolamento edilizio del Comune di Venezia
Il Comune può far eseguire in ogni momento ispezioni per accertare le condizioni delle costruzioni [...] e ordinare ai proprietari [...] i lavori necessari a eliminare gli inconvenienti.
La disposizione attribuisce al Comune il potere di ordinare ai proprietari verifiche e lavori necessari quando siano accertate carenze manutentive idonee a compromettere la sicurezza.
Massime di principio
- Un ordine amministrativo di messa in sicurezza di un immobile pericolante può essere legittimamente rivolto a ciascun proprietario dell’immobile, anche quando la proprietà sia comune e non esclusiva, senza che sia necessario coinvolgere preventivamente il condominio o accertare in sede amministrativa l’esatta ripartizione delle quote e degli obblighi civilistici.
- Nei provvedimenti contingibili e urgenti diretti a eliminare una situazione di pericolo, l’amministrazione può individuare il destinatario sulla base dello stato di fatto e del rapporto qualificato con l’immobile, evitando accertamenti proprietari complessi e laboriosi incompatibili con l’urgenza dell’intervento.
- La questione relativa alla ripartizione interna degli oneri tra comproprietari e all’eventuale responsabilità di terzi non incide sulla legittimità dell’ordine di messa in sicurezza, ma resta suscettibile di essere fatta valere nei rapporti civilistici mediante azioni di rivalsa.
- L’individuazione dei proprietari mediante visure catastali può costituire motivazione sufficiente dell’individuazione dei destinatari di un ordine urgente di messa in sicurezza, quando tale risultanza non sia contestata e ulteriori accertamenti presso i registri immobiliari siano incompatibili con l’urgenza.
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