Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/06/2018 n. 16542 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che aveva accolto l'appello della società contro gli avvisi relativi a maggiori IRPEG, IRAP e IVA per gli anni 1996-1997, nonché contro l'irrogazione di sanzioni per il 1998. Il motivo principale riguardava la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, e delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova. Secondo l'Agenzia, la CTR aveva erroneamente escluso che i movimenti sui conti personali dei soci e amministratori potessero essere riferiti alla società senza ulteriori prove specifiche dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha ritenuto legittimo presumere, in una società a ristretta base familiare composta da due soci legati da rapporti di parentela e dotati di poteri di rappresentanza, che le movimentazioni sui loro conti personali fossero riferibili alla società, salvo prova contraria specifica e analitica da parte dei contribuenti. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per esaminare le ulteriori questioni sollevate dalla società e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    In materia di accertamento delle imposte sui redditi, i dati risultanti dalle indagini bancarie possono fondare la rettifica, con presunzione relativa a carico del contribuente.

    La norma consente di presumere che versamenti e prelevamenti bancari siano riferibili all'attività imponibile. Se i conti sono intestati a soci o amministratori, la presunzione può estendersi alla società quando l'Amministrazione dimostri, anche tramite elementi presuntivi, la sostanziale riferibilità dei conti o delle movimentazioni all'ente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2

    Le movimentazioni sui conti bancari acquisite dall'Ufficio possono essere utilizzate per l'accertamento IVA e si presumono conseguenza di operazioni imponibili, salvo prova contraria.

    La presunzione opera anche per società di capitali a ristretta base familiare rispetto ai conti intestati ai soci o ai loro congiunti, quando vi siano elementi di stretta connessione personale e gestionale con la società.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3

    I dati dei conti formalmente intestati a soggetti diversi dalla società possono essere utilizzati quando risulti la natura fittizia dell'intestazione o la sostanziale riferibilità dei conti all'ente.

    Non è necessario dimostrare che ogni singola movimentazione costituisca un'operazione aziendale: una volta provata la riferibilità sostanziale del conto o di alcuni dati alla società, spetta al contribuente dimostrare l'estraneità delle singole operazioni.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Disciplina delle presunzioni semplici, fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.

    La ristretta base sociale, i rapporti familiari e i poteri di rappresentanza possono costituire elementi presuntivi idonei a collegare i conti personali dei soci all'attività sociale.

  • Art. 2697 c.c.

    Regola generale sull'onere della prova.

    L'Amministrazione deve fornire gli elementi che rendono plausibile la riferibilità dei conti alla società; successivamente il contribuente deve fornire giustificazioni analitiche e documentate per escludere la natura aziendale delle movimentazioni.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base familiare, le movimentazioni sui conti personali di soci, amministratori o loro familiari possono essere imputate alla società quando esistono stretti legami familiari, gestionali e rappresentativi.
  • La presunzione derivante dalle indagini bancarie è relativa: non determina automaticamente la responsabilità fiscale, ma trasferisce sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria specifica, analitica e documentata per ogni movimento contestato.
  • L'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare in via diretta che ogni singola operazione bancaria sia aziendale, se ha già dimostrato la sostanziale riferibilità del conto o delle movimentazioni alla società.
  • La semplice intestazione personale del conto non è sufficiente a escludere l'utilizzabilità dei dati bancari nell'accertamento societario, soprattutto quando i titolari del conto hanno ruoli di amministrazione e poteri di firma.
  • La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria dell'Amministrazione sul merito dell'imposta: il giudice di rinvio dovrà ancora esaminare le contestazioni e le prove relative alle singole movimentazioni e agli altri motivi di impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.