Sentenza n. 2895/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato il decreto del 29 maggio 2024 con cui era stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in ragione di una condanna a sei mesi di reclusione e a 5.000 euro di multa per il reato previsto dall’art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998, relativo all’impiego di un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno e destinatario di un provvedimento di espulsione. In primo grado erano stati dedotti difetto di istruttoria e difetto di motivazione, per l’omessa valutazione concreta della pericolosità sociale e degli elementi favorevoli rappresentati dall’attività lavorativa, dalla documentata integrazione sociale e lavorativa, dalla lunga permanenza in Italia, dall’assenza di ulteriori procedimenti penali o segnalazioni di polizia e dalla continuità e regolarità dell’attività lavorativa. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo la condanna automaticamente ostativa ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998. In appello, l’interessato ha contestato tale automatismo e la mancata ponderazione della propria situazione personale, evidenziando la stabile residenza in Italia da oltre vent’anni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, annullando gli atti impugnati in primo grado. Il Collegio ha ritenuto genericamente motivato il provvedimento quanto al giudizio di pericolosità sociale. La condanna per il reato previsto dall’art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998 non è stata considerata automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno: l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta della pericolosità sociale ai sensi dell’art. 4, comma 3, del medesimo decreto, confrontandola con il comprovato inserimento sociale e lavorativo dell’interessato. Il giudice ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023, secondo cui, anche alla luce del principio di proporzionalità e dell’art. 8 CEDU, è illegittima l’automatica preclusione di una valutazione individualizzata della posizione dello straniero. L’annullamento non preclude all’amministrazione il riesercizio del potere, purché proceda a una nuova valutazione conforme ai principi indicati. Le spese del grado d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998
nella qualità di amministratore e rappresentante legale della società impiegava alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno e colpito da provvedimento di espulsione e ordine del Questore di Ferrara
La condanna per il reato previsto dalla disposizione non determina automaticamente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno; impone una valutazione concreta della pericolosità sociale.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
La valutazione della pericolosità sociale deve essere concreta e individualizzata e non può risolversi nell’applicazione automatica della condanna penale, soprattutto in presenza di elementi comprovanti l’integrazione sociale e lavorativa.
art. 29 d.lgs. n. 286/1998
Il TAR ne aveva escluso l’applicazione per l’assenza di legami familiari sul territorio nazionale; tale profilo non è stato posto a fondamento della decisione del Consiglio di Stato.
art. 8 CEDU
Concorre, insieme al principio di proporzionalità, a impedire l’automatica preclusione di una valutazione concreta della posizione dello straniero nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, insieme all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del cittadino straniero.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ha costituito il presupposto per la tutela dei dati identificativi del cittadino straniero mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, una condanna per il reato previsto dall’art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998 non consente, di per sé, un diniego automatico: l’amministrazione deve accertare in concreto la pericolosità sociale dello straniero.
- La valutazione della pericolosità sociale deve essere individualizzata e adeguatamente motivata, tenendo conto anche del percorso di integrazione sociale e lavorativa, della durata della permanenza in Italia, della continuità dell’attività lavorativa e dell’eventuale assenza di ulteriori precedenti o segnalazioni.
- Il principio di proporzionalità, anche in relazione all’art. 8 CEDU, impedisce che la condanna penale determini una preclusione automatica al rinnovo del permesso di soggiorno senza ponderazione della situazione personale complessiva dello straniero.
- L’annullamento del diniego di rinnovo per difetto di motivazione consente all’amministrazione di riesercitare il potere, purché svolga una nuova valutazione concreta e conforme ai principi di individualizzazione, proporzionalità e adeguata motivazione.
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