Cassazione Penale, Sentenza n. 04251/2026 del 02/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) per i fatti dal 2019 all'ottobre 2023. Il ricorrente deduce vizi di motivazione (mancante, contraddittoria e illogica), con riferimento particolare alla esclusione della retrodatazione dei termini cautelari ex art. 297, comma 3, c.p.p.: il Tribunale aveva ritenuto che alcune dichiarazioni decisive (in particolare quelle di Salvatore Sam Privitera) siano emerse solo dopo il rinvio a giudizio per il procedimento connesso "Malaerba", mentre dall'altro lato il medesimo provvedimento richiama dichiarazioni di altri collaboratori e riscontri (interrogatori del 24/7/2023 dei fratelli Sanfilippo, arresto in flagranza del 24/3/2022, controlli di polizia) che risultano anteriori al rinvio a giudizio, senza chiarire compiutamente quali elementi fossero effettivamente desumibili dagli atti anteriori al rinvio e quale sia la concreta incidenza dei successivi riscontri. Il ricorrente chiede l'annullamento per la mancanza di una motivazione coerente sulla desumibilità degli indizi al momento del primo rinvio a giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale contraddittoria e insufficiente in relazione alla esclusione della retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p., in particolare perché il provvedimento impugnato non ha adeguatamente chiarito quali elementi indiziari relativamente al reato di associazione mafiosa fossero effettivamente desumibili dagli atti al momento del rinvio a giudizio nel procedimento connesso (Malaerba) e non ha spiegato la rilevanza e l'autosufficienza dei riscontri indicati (arresto in flagranza, controlli, interrogatori). L'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, perché indichi la consistenza del materiale indiziario disponibile al momento del rinvio a giudizio e l'eventuale decisività degli elementi acquisiti successivamente. È stato inoltre disposto l'invio del provvedimento alla Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Regola la possibile retrodatazione della custodia cautelare in presenza di "contestazione a catena": la misura può essere retrodatata ai fatti desumibili dagli atti anteriori al rinvio a giudizio nel procedimento iniziale se esiste connessione qualificata tra procedimenti; quindi occorre valutare cosa fosse effettivamente desumibile dagli atti al tempo del primo rinvio a giudizio.
art. 416-bis cod. pen.
Configura il reato di associazione mafiosa; la Corte ha richiesto che sia indicata la consistenza degli indizi a carico dell'imputato per tale reato al momento del rinvio a giudizio nel procedimento connesso.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Riferimento normativo ai reati in materia di stupefacenti già connessi al procedimento Malaerba; utilizzato per distinguere i capi di imputazione per i quali era stata già riconosciuta la retrodatazione.
Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)
«in tema di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza»
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio di retrodatazione nei casi di contestazione a catena; applicata come parametro per verificare se al momento del primo rinvio a giudizio esistessero elementi idonei a far operare la retrodatazione anche per i fatti contestati successivamente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per le incombenze relative all'invio del provvedimento alla Cancelleria; la Corte ha disposto l'inoltro del provvedimento alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Massime di principio
- La retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. opera solo per i fatti effettivamente desumibili dagli atti anteriori al primo rinvio a giudizio in presenza di connessione qualificata; il giudice deve esplicitare quali elementi erano disponibili.
- Quando si fonda una misura cautelare su dichiarazioni di collaboratori, il giudice deve indicare chiaramente quali dichiarazioni erano in atti prima del rinvio a giudizio e come altri riscontri le confermino concretamente.
- Le dichiarazioni rese successivamente al rinvio a giudizio possono validamente servire da riscontro, ma il giudice deve spiegare se esse sono meramente confermative o decisive ai fini della retrodatazione.
- La mera evocazione di "convergenze" tra prove non è sufficiente: occorre specificare la natura e l'incidenza probatoria degli arresti, controlli o altri riscontri richiamati.
- Una motivazione contraddittoria circa la disponibilità temporale delle prove compromette la misura cautelare e giustifica l'annullamento con rinvio per un riesame motivato.
- Le esigenze cautelari basate su pericolosità o precedenti rilevano, ma devono essere fondate su elementi specifici e integrati nella valutazione complessiva della consistenza indiziaria.
- In situazioni analoghe il giudice di merito, se nega la retrodatazione, dovrebbe distinguere puntualmente tra prove preesistenti e prove successive e valutare l'eventuale ruolo decisivo delle seconde.
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