Cassazione Civile, Sentenza n. 13111/2020 del 30/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio di bonifica)
La controversia
La controversia ha origine dalla cartella di pagamento con cui il consorzio ha richiesto al contribuente i contributi di bonifica relativi al 2012 per immobili di sua proprietà situati nel comprensorio consortile. La Commissione tributaria provinciale di Pisa, con sentenza n. 112/2/2014, aveva accolto il ricorso, ritenendo che il consorzio dovesse provare il beneficio specifico arrecato agli immobili e che tale beneficio dovesse tradursi in un incremento del loro valore, non essendo sufficiente la mera conservazione. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 2094/2015 depositata il 1° dicembre 2015, ha accolto l’appello del consorzio: ha ritenuto sufficiente l’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza e ha considerato provati il beneficio e i presupposti impositivi sulla base del perimetro, del piano di classifica e delle relazioni tecniche. Il contribuente ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva del nudo proprietario, sostenendo che il pagamento spettasse all’usufruttuario. Con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 1008 c.c., degli artt. 11 e 21 del R.D. n. 215/1933 e dell’art. 15 della L.R. Toscana n. 34/1994, sostenendo che l’usufruttuario fosse il soggetto tenuto ai carichi annuali. Con il terzo ha denunciato violazione dell’art. 860 c.c., di varie disposizioni del R.D. n. 215/1933 e degli artt. 3, 4 e 16 della L.R. Toscana n. 34/1994, contestando che il contributo di manutenzione potesse essere richiesto senza prova del beneficio e sostenendo che la prova del beneficio fosse necessaria, ai sensi della legge regionale, per il riparto delle spese di nuove opere.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati respinti: la decisione di merito della CTR implicava il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva; inoltre, i contributi consortili sono oneri reali dovuti da chi è proprietario del fondo al momento dell’esazione. Gli artt. 1008 e 1009 c.c. distinguono i carichi connessi al godimento e al reddito, gravanti sull’usufruttuario, da quelli gravanti sulla proprietà, che restano a carico del proprietario. La legge regionale consente di porre il contributo a carico del titolare di un diritto reale parziario soltanto se il proprietario ha comunicato al consorzio il rapporto di usufrutto e l’assunzione dell’obbligo di pagamento; nel caso concreto tale comunicazione non risultava provata. Anche il terzo motivo è stato respinto: inclusi i fondi nel perimetro consortile e in mancanza di specifica contestazione del piano di classifica e di ripartizione, opera la presunzione di beneficio diretto e specifico, che il contribuente deve superare con prova contraria. La legge regionale non impone che il perimetro di contribuenza sia distinto dal comprensorio consortile e i contributi sono dovuti anche per le opere di manutenzione; una volta accertato l’an della contribuzione, spetta al contribuente contestare e provare l’insussistenza o l’entità del beneficio ai fini del quantum. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in Euro 7.000,00 oltre accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Con riferimento al tema della legittimazione passiva, la questione può ritenersi rigettata, implicitamente, nel momento in cui la CTR ha deciso la causa nel merito ed ha ritenuta assorbita “ogni altra argomentazione addotta dalle parti”.
La Corte ritiene che non sussista omessa pronuncia quando la decisione di merito, incompatibile con la questione preliminare prospettata, ne comporti il rigetto implicito.
art. 1008 c.c.
La normativa dell’art. 1008 c.c. (-Imposte e altri pesi a carico dell’usufruttuario- “L’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito. Per l’anno in corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto”) e 1009 c.c. (-Imposte e altri pesi a carico del proprietario- “Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l’usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l’usufruttuario gli deve corrispondere l’interesse della somma pagata dal proprietario. Se l’usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell’usufrutto”) va interpretata nel senso che gravano sull’usufruttuario i carichi connessi con il godimento, aventi come presupposto il reddito, mentre invece gravano sul proprietario i carichi gravanti sul capitale (ossia sulla proprietà), salvo l’obbligo dell’usufruttuario di corrispondere gli interessi sulla somma pagata dal proprietario.
L’usufruttuario sopporta i carichi annuali collegati al godimento e aventi come presupposto il reddito; quelli che gravano sulla proprietà o sul capitale restano a carico del proprietario, salva la disciplina degli interessi prevista dall’art. 1009 c.c.
art. 1009 c.c.
La normativa dell’art. 1008 c.c. (-Imposte e altri pesi a carico dell’usufruttuario- “L’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito. Per l’anno in corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto”) e 1009 c.c. (-Imposte e altri pesi a carico del proprietario- “Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l’usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l’usufruttuario gli deve corrispondere l’interesse della somma pagata dal proprietario. Se l’usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell’usufrutto”) va interpretata nel senso che gravano sull’usufruttuario i carichi connessi con il godimento, aventi come presupposto il reddito, mentre invece gravano sul proprietario i carichi gravanti sul capitale (ossia sulla proprietà), salvo l’obbligo dell’usufruttuario di corrispondere gli interessi sulla somma pagata dal proprietario.
Per i carichi imposti sulla proprietà durante l’usufrutto è tenuto il proprietario; l’usufruttuario deve corrispondergli gli interessi sulla somma pagata, mentre, se anticipa il pagamento, ha diritto al rimborso del capitale alla cessazione dell’usufrutto.
R.D. n. 215/1933, art. 21
Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza ha ben chiarito che “I contributi consortili di bonifica, a norma del R.D. n. 215 del 1933, art. 21, costituiscono oneri reali che sono dovuti da chi, al tempo dell’esazione, è titolare della proprietà del fondo” (v. Cass. 13167 e 27056 del 2014).
I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali dovuti, al momento dell’esazione, dal titolare della proprietà del fondo.
L.R. Toscana n. 34/1994, art. 15
Sotto altro profilo, si rileva che anche la L.R. n. 34 della Regione Toscana, art. 15, stabilisce che i titolari di diritti reali di godimento parziari (come l’usufruttuario) possano essere tenuti al pagamento del contributo di bonifica, solo qualora il proprietario abbia comunicato al Consorzio la sussistenza del rapporto giuridico di usufrutto e l’assunzione dell’obbligo di pagamento.
Il titolare di un diritto reale di godimento parziario può essere chiamato a pagare il contributo soltanto quando il proprietario abbia comunicato al consorzio sia l’esistenza del rapporto di usufrutto sia l’assunzione, da parte dell’usufruttuario, dell’obbligo di pagamento.
L.R. Toscana n. 34/1994, art. 15, comma 2
Nel caso esame, la L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 15, comma 2, stabilisce che il perimetro di contribuenza deve essere delimitato nei limiti del comprensorio, ma non ha imposto la non coincidenza tra comprensorio consortile e perimetro di contribuenza, nel senso che il secondo può anche coincidere con il primo.
Il perimetro di contribuenza deve essere compreso nel comprensorio consortile, ma può coincidere con esso; la legge regionale non impone che i due perimetri siano distinti.
L.R. Toscana n. 34/1994, art. 4
Inoltre, va ribadito che, anche nell’ipotesi sopra delineata, non vi è ragione per derogare al principio secondo cui, anche per le opere di manutenzione è dovuto il contributo consortile, ai sensi dell’art. 4 L.R. cit., e che (accertato l’an), spetti al contribuente contestare e provare l’insussistenza dell’effettività del beneficio (con riferimento al quantum).
Il contributo consortile è dovuto anche per le opere di manutenzione; una volta accertato il presupposto della contribuzione, spetta al contribuente contestare e provare l’insussistenza o la misura del beneficio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- I contributi consortili di bonifica, in quanto oneri reali gravanti sulla proprietà del fondo, sono dovuti da chi ne è proprietario al momento dell’esazione.
- La ripartizione interna dei carichi tra nudo proprietario e usufruttuario non trasferisce al consorzio l’obbligo di rivolgersi all’usufruttuario: perché quest’ultimo sia tenuto al pagamento del contributo secondo la disciplina regionale applicata, il proprietario deve comunicare al consorzio l’esistenza dell’usufrutto e l’assunzione dell’obbligo da parte dell’usufruttuario.
- Se i fondi sono compresi nel perimetro consortile e il contribuente non contesta specificamente il piano di classifica e di ripartizione, opera la presunzione di beneficio diretto e specifico derivante dalle opere consortili; spetta al contribuente fornire prova contraria.
- Il perimetro di contribuenza può coincidere con il comprensorio consortile quando la normativa regionale richiede soltanto che sia delimitato entro i limiti di quest’ultimo.
- Il contributo di bonifica è dovuto anche per le opere di manutenzione; una volta accertato il presupposto della contribuzione, il contribuente deve contestare e provare l’insussistenza o la misura del beneficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13203/2020 del 30/06/2020
- Sentenza civile · 30 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13146/2020 del 30/06/2020
- Sentenza civile · 30 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13148/2020 del 30/06/2020
- Sentenza civile · 30 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13152/2020 del 30/06/2020
- Sentenza civile · 30 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13147/2020 del 30/06/2020
- Sentenza civile · 30 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13150/2020 del 30/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →