Cassazione Civile, Sentenza n. 25615/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo alla rendita catastale di un parco eolico: l'Amministrazione aveva confermato categoria D1 ma aumentato la rendita includendo nella stima anche la torre in acciaio (torre eolica). I ricorrenti hanno censurato l'inclusione perché, secondo la disciplina vigente (art. 1, comma 21, L. n. 208/2015), le componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, impianti, 'imbullonati') devono essere escluse dalla stima catastale e inoltre hanno censurato carenza di motivazione/prova sul criterio di valorizzazione adottato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di merito aveva valutato la torre solo in base a caratteristiche strutturali (solidità, stabilità, ancoraggio) senza verificare la sua effettiva funzionalità al processo di produzione di energia. La sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale della Basilicata è cassata e la causa è rimessa alla CTR per accertare se la torre costituisca macchinario/congegno/impianto funzionale al processo produttivo (e quindi esente dalla rendita ai sensi dell'art. 1, c.21 L. 208/2015) e per procedere a nuovo accertamento della rendita catastale conformemente ai principi indicati dalla Corte; la questione delle spese è rinviata al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma come una esclusione, indipendente dalla stabile infissione al suolo, delle componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo (gli 'imbullonati') dalla stima catastale; l'elemento decisivo è la strumentalità rispetto al processo produttivo e non la natura strutturale o la dimensione dell'elemento.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016
Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno ... portano ad annoverare le stesse tra le costruzioni e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
L'Amministrazione sosteneva che le torri siano da includere nella stima per le loro caratteristiche strutturali; la Corte tuttavia ritiene che tale approccio basato solo sulla struttura non prevalga sulla valutazione della funzione produttiva: la circolare non può prevalere sulla lettura normativa che esclude le componenti impiantistiche funzionali.
Art. 1, comma 244, Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)
richiamo alle istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012
Precedenti norme e istruzioni avevano qualificato alcune componenti come computabili nella rendita; la Corte segnala però che la successiva innovazione normativa del 2015 ha modificato il criterio distinguiendo chiaramente le componenti impiantistiche quali escluse.
Art. 1-quinquies, d.l. 31 marzo 2005, n. 44 (norma di interpretazione autentica)
Norma usata in passato per comprendere nelle costruzioni anche elementi transitoriamente connessi e gli elementi mobili necessari all'attività industriale; la Corte ricorda il valore storico della norma ma evidenzia che il quadro è poi cambiato con la L. 208/2015.
Art. 2697 cod. civ. e disposizioni richiamate (R.D. e DPR)
Richiamate nei motivi di ricorso dai ricorrenti in ordine all'onere probatorio e alla specificità delle operazioni di stima, ma la Corte ha risolto la controversia sul punto di diritto principale relativo all'interpretazione dell'art. 1, c.21 L. 208/2015, rinviando la valutazione fattuale al giudice di merito.
Massime di principio
- Per la determinazione della rendita catastale di impianti produttivi il criterio decisivo è la funzionalità dell'elemento rispetto al processo produttivo: se la componente è strumentale alla produzione (macchinario, impianto, congegno), va esclusa dalla stima anche se stabilmente infissa al suolo.
- La sola valutazione delle caratteristiche costruttive (solidità, ancoraggio, volumetria) non basta per includere una componente nella rendita: occorre accertare la natura e la funzione produttiva dell'elemento.
- Spetta al giudice di merito effettuare un accertamento istruttorio specifico sulla funzione della componente (es. torre eolica): la Corte di legittimità rimanda quando la valutazione fattuale è carente o viziata.
- L'Amministrazione deve documentare i criteri e i metodi di valorizzazione impiegati; in fase processuale è utile per la parte contribuente produrre documentazione tecnica (progetti, certificazioni, schemi funzionali, Docfa, layout dell'impianto) e peritale che dimostri la strumentalità o la mera funzione di supporto.
- In casi dubbi la distinzione pratica è tra componente che, se rimossa, compromette l'unicità e la funzione produttiva dell'impianto (probabile esclusione dalla stima) e componente che svolge mera funzione passiva di supporto statico (potenziale inclusione nella stima).
- La strategia processuale efficace è contestare sia la sussistenza probatoria dei criteri di valorizzazione adottati dall'Ufficio sia richiedere al giudice di merito specifici accertamenti tecnici sulla funzione e sull'integrazione della componente nell'impianto.
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