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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32115/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP per reati tributari (frode fiscale: artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000). Due motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per aver ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione nonostante l'ultima condotta contestata risalisse a circa tre anni prima, con censura sulla genericità delle argomentazioni che avrebbero fatto perno su presunte capacità personali e su collegamenti non provati con altri indagati; richiesta di misura meno afflittiva in considerazione dello stato di incensuratezza e della presunta cessazione delle condotte. 2) vizio di competenza territoriale: i reati indicati ai capi S) e T) (dichiarazione fraudolenta) sarebbero territorialmente competenza del Tribunale di Napoli e non di Milano, per mancanza di teleologica connessione con le fatture emesse da soggetti non riconducibili all'Antignani e per applicazione del criterio del domicilio fiscale per i reati dichiarativi.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile e manifestamente infondato il còmpianto difensivo: il Tribunale del riesame ha condiviso il GIP nel ritenere che gli elementi di indagine (perquisizioni, dati estrapolati dai dispositivi sequestrati, documentazione bancaria, anomalie nelle fatturazioni, elementi riconducibili anche a società estere come Talocan LTD) dimostrino che l'Antignani era amministratore di fatto di più società usate sistematicamente come schermo per meccanismi fraudolenti, giustificando il concreto e attuale pericolo di reiterazione e l'esigenza degli arresti domiciliari. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la competenza territoriale di Milano: in presenza di connessione tra reati tributari prevale il criterio del "primo reato" (art.16 c.p.p.) determinato secondo le regole dell'art.18 d.lgs.74/2000; il reato più grave (capo U) si riferisce a fatti posteriori all'inasprimento edittale e, trattandosi di reato dichiarativo, normalmente competenza spetta al luogo del domicilio fiscale del contribuente; essendo tale domicilio non determinato dagli atti, si ricorre al luogo di accertamento, risultante essere Milano, che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi indiziari. La Corte ha comunque censurato la motivazione in parte ma ha corretto e confermato il dispositivo a favore della competente autorità milanese.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Delitto di dichiarazione fraudolenta: utilizzato come riferimento per la qualificazione della fattispecie e per la determinazione della competenza territoriale (reato dichiarativo consumato nel luogo del domicilio fiscale).

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    "l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato"

    Fattispecie di emissione di fatture inesistenti e regola speciale per l'unicità del reato nel medesimo periodo d'imposta; rilevante per la connessione e per la determinazione della competenza (art.18).

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 18, commi 1-3

    "se la competenza per territorio (...) non puo' essere determinata ai sensi dell'art. 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato"

    Stabilisce i criteri speciali per la competenza territoriale nei reati tributari: priorita' del locus commissi delicti, regola del domicilio fiscale per i reati in dichiarazione e, per emissione plurima di fatture nel medesimo periodo d'imposta, criterio del primo ufficio che ha iscritto la notizia di reato.

  • art. 12, comma 1, lett. b) e art. 16 cod. proc. pen.

    Regole generali sulla connessione e sulla competenza per territorio: la connessione puo' attrarre la competenza al giudice del reato più grave o del primo reato a seconda dei casi; applicate insieme alle regole speciali fiscali.

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Principio generale sul luogo della commissione del reato (locus commissi delicti) richiamato dal d.lgs. 74/2000 per la determinazione della competenza territoriale, con il luogo di accertamento come criterio sussidiario.

  • art. 9 e art. 10 cod. proc. pen. (richiamati)

    Regole suppletive ordinarie sulla competenza territoriale richiamate e delimitate: in materia tributaria sono applicabili solo nei casi residuali previsti dal d.lgs. 74/2000.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità e motivazione dei motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge) usati per inquadrare i motivi di ricorso presentati.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiamo procedurale: indica il trattamento del ricorso (ricorso trattato ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020) nell'ambito del rito applicato.

  • art. 39, comma 1, d.l. 26/10/2019 n.124 conv. l. 157/2019

    Modifica della cornice edittale (inasprimento delle pene) per gli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000; rilevante per individuare quale reato sia il più grave e quindi quale eserciti la 'vis attractiva' in caso di connessione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata ai fini del riassunto dei motivi di gravame (formalita' di esposizione nella impugnazione).

Massime di principio

  • Per la valutazione del pericolo di reiterazione non prevale automaticamente il semplice decorso del tempo: l'analisi deve considerare la struttura e le modalità operative (uso sistematico di più veicoli societari, operazioni ripetute, collegamenti con società estere, risultanze da dispositivi sequestrati e flussi finanziari).
  • La mera produzione di bilanci o la mancanza di segnalazioni recenti di una determinata società non basta, da sola, a escludere il pericolo di reiterazione quando emergono elementi indiziari di un sistema fraudolento pluriennale.
  • In tema di competenza per territorio nei reati tributari, il criterio primario è il locus commissi delicti; per i reati in dichiarazione vale la regola del domicilio fiscale del contribuente; se il domicilio non risulta, si ricorre al luogo di accertamento. Per emissioni plurime nello stesso periodo d'imposta opera la regola speciale del primo ufficio che ha iscritto la notizia di reato.
  • In presenza di più reati connessi, la connessione puo' attrarre la competenza al giudice del reato più grave o del primo reato a seconda della disciplina applicabile: occorre applicare in combinato art.12/16 c.p.p. e le regole speciali del d.lgs. 74/2000.
  • Nel giudizio di legittimità le censure di merito sui risultati dell'accertamento indiziario o sulle alternative ricostruttive proposte dalla difesa sono in larga parte inammissibili: la Corte di cassazione controlla la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione, non la rivalutazione integrale delle prove.
  • Se si vuol contestare la competenza territoriale in reati tributari, la difesa deve documentare con chiarezza il luogo di domicilio fiscale o il luogo di consumazione/accertamento, ovvero dimostrare l'assenza di connessione, fornendo elementi processuali concreti.

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