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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09557/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per omessa comunicazione di una sopravvenuta condizione ostativa al mantenimento del reddito di cittadinanza. In fatto, gli era addebitato di aver omesso di comunicare di essere stato condannato in via definitiva per associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. e di trovarsi contestualmente associato a istituto penitenziario. Con il primo motivo deduceva nullità della sentenza d'appello per asseriti errori materiali e identificativi (attribuzione dell'atto di appello a soggetto diverso e richiamo a un Tribunale diverso da quello che aveva emesso la decisione). Con il secondo motivo contestava la sussistenza del reato, sostenendo che la mera riportata condanna penale non rientrasse nella tipicità dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 e che difettasse l'elemento soggettivo. Con il terzo motivo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il quarto motivo censurava la conferma della recidiva ex art. 99 c.p. per motivazione generica e senza adeguata considerazione di natura, datazione e omogeneità dei precedenti. Con il quinto motivo deduceva la violazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche, invocando condizioni personali e sociali, stato di detenzione e marginalità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che l'errore materiale del dispositivo era stato corretto dalla Corte d'appello con ordinanza ex art. 130 c.p.p., sostituendo il dispositivo con l'indicazione corretta del Tribunale di Gela. Ha giudicato infondato anche il secondo motivo, affermando che la tipicità del fatto era correttamente ricavata dal rinvio dell'art. 7, comma 2, alle cause di riduzione e al perdurare delle condizioni previste dagli artt. 2 e 3 del d.l. n. 4 del 2019. Ha ritenuto inammissibili il terzo, quarto e quinto motivo perché diretti a contestare il trattamento sanzionatorio e comunque sorretti da motivazione sufficiente: il giudice di merito aveva esaminato la gravità della condotta anche alla luce del vantaggio economico indebitamente conservato, aveva motivatamente confermato la recidiva come indice di tendenza a delinquere e aveva escluso le attenuanti generiche in assenza di elementi positivi valorizzabili. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 4 del 2019, conv. in l. n. 26 del 2019

    La fattispecie incriminatrice è integrata attraverso il rinvio alle cause di riduzione del beneficio e all'obbligo di mantenere inalterate le condizioni soggettive e reddituali previste per il reddito di cittadinanza.

  • art. 3, comma 13, d.l. n. 4 del 2019

    Norma richiamata per individuare le cause di riduzione del beneficio che devono essere comunicate e che incidono sulla persistenza del diritto.

  • art. 2 d.l. n. 4 del 2019

    Norma richiamata quale parametro per la persistenza delle condizioni relative all'an e al quantum del beneficio.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata ritenuta non applicabile in ragione della valutazione di gravità della condotta e del vantaggio economico conseguito.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata confermata perché il nuovo reato è stato ritenuto espressione di rinnovata tendenza a delinquere e di pericolosità sociale.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state negate per assenza di elementi positivi da valorizzare.

  • art. 130 c.p.p.

    È utilizzabile per correggere errori materiali del dispositivo della sentenza, senza incidere sulla validità della decisione di merito.

  • art. 605 c.p.p.

    Richiamato nel dispositivo corretto della Corte d'appello per confermare la sentenza di primo grado.

  • art. 544, comma 3, c.p.p.

    Richiamato nel dispositivo corretto per l'assegnazione del termine di deposito della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate dai giudici di appello o che mirino a una rivalutazione del compendio probatorio, in assenza di specifici travisamenti o di critiche puntuali alle ragioni della decisione impugnata.
  • L'errore materiale del dispositivo o di indicazione del giudice di merito, se corretto dal giudice procedente con gli strumenti processuali previsti, non determina di per sé nullità della sentenza né vizio rilevante in cassazione.
  • Nei reati omissivi o di indebito mantenimento di un beneficio pubblico, la tipicità può risultare anche dal rinvio normativo alle cause di riduzione o decadenza del beneficio e dall'obbligo di permanenza dei requisiti originari, sicché la mancata comunicazione della sopravvenuta condizione ostativa integra il fatto tipico.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice valorizzi la concreta offensività della condotta, inclusi l'ammontare del vantaggio economico indebitamente conservato e la complessiva gravità del comportamento.
  • La recidiva e il diniego delle attenuanti generiche sono apprezzamenti di merito che possono essere censurati in cassazione solo per manifesta illogicità o totale carenza motivazionale; una motivazione che richiami la pericolosità sociale, la tendenza a delinquere e l'assenza di elementi positivi è sufficiente a sostenerli.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidivaNullità processuale

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