Cassazione Penale, Sentenza n. 34331/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., e art. 671 cod. proc. pen., in relazione a due sentenze irrevocabili concernenti reati commessi il 13 luglio 2013 (artt. 110 e 455 cod. pen., Castel Vetere sul Calore) e il 16 agosto 2013 (art. 455 cod. pen., Castel San Lorenzo). Il GIP aveva rigettato l'istanza ritenendo non decisiva la contiguità temporale e ostativa la presunta eterogeneità delle modalità esecutive delle due fattispecie
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino per un nuovo esame. La Corte ha censurato la motivazione del GIP come insufficiente e in parte apodittica, osservando che non sono state fornite specifiche indicazioni sui fatti e sulle sentenze presupposte e che la contiguità temporale e l'omogeneità tipologica richiedevano una valutazione più approfondita secondo i parametri giurisprudenziali sulla continuazione
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (secondo comma)
La continuazione richiede che più reati costituiscano parte di un unico programma criminoso originariamente progettato; non è sufficiente la mera reiterazione o una "concezione di vita" dedita al crimine, che rientra in istituti diversi (recidiva, abitualità)
art. 671 cod. proc. pen.
Norma applicabile in sede esecutiva per riconoscere la continuazione tra titoli esecutivi; impone una verifica motivata della sussistenza del vincolo unitario tra le condotte oggetto delle sentenze presupposte
art. 110 cod. pen.
Citato quale titolo di condanna nel primo fatto (concorrente nel reato): rilevante ai fini della valutazione complessiva della tipologia delle condotte per stabilire omogeneità e possibile programmazione unitaria
art. 455 cod. pen.
Citato come titolo di condanna per entrambi i fatti presupposti; l'omogeneità del titolo di reato è elemento che può avvalorare l'esistenza di un programma criminoso unitario
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è necessario dimostrare che i reati facciano parte di un "programma criminoso" unitario concepito originariamente nelle sue caratteristiche essenziali
- La contiguità temporale e l'omogeneità tipologica delle condotte sono indici importanti a favore del riconoscimento della continuazione, ma richiedono motivazione specifica e circostanziata del giudice
- La semplice affermazione dell'eterogeneità delle modalità esecutive non basta: il giudice deve esaminare i titoli esecutivi e le sentenze presupposte e spiegare in che modo tali differenze ostano alla preordinazione
- Non va confusa la continuazione con istituti avversi al reo (recidiva, abitualità): la continuazione è orientata al "favor rei" e richiede prova di una progettazione unitaria, non solo la ripetizione di reati
- Una motivazione apparente o apodittica (assenza di analisi documentale o argomentativa sui fatti presupposti) comporta annullamento e rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito
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