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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34331/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., e art. 671 cod. proc. pen., in relazione a due sentenze irrevocabili concernenti reati commessi il 13 luglio 2013 (artt. 110 e 455 cod. pen., Castel Vetere sul Calore) e il 16 agosto 2013 (art. 455 cod. pen., Castel San Lorenzo). Il GIP aveva rigettato l'istanza ritenendo non decisiva la contiguità temporale e ostativa la presunta eterogeneità delle modalità esecutive delle due fattispecie

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino per un nuovo esame. La Corte ha censurato la motivazione del GIP come insufficiente e in parte apodittica, osservando che non sono state fornite specifiche indicazioni sui fatti e sulle sentenze presupposte e che la contiguità temporale e l'omogeneità tipologica richiedevano una valutazione più approfondita secondo i parametri giurisprudenziali sulla continuazione

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (secondo comma)

    La continuazione richiede che più reati costituiscano parte di un unico programma criminoso originariamente progettato; non è sufficiente la mera reiterazione o una "concezione di vita" dedita al crimine, che rientra in istituti diversi (recidiva, abitualità)

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma applicabile in sede esecutiva per riconoscere la continuazione tra titoli esecutivi; impone una verifica motivata della sussistenza del vincolo unitario tra le condotte oggetto delle sentenze presupposte

  • art. 110 cod. pen.

    Citato quale titolo di condanna nel primo fatto (concorrente nel reato): rilevante ai fini della valutazione complessiva della tipologia delle condotte per stabilire omogeneità e possibile programmazione unitaria

  • art. 455 cod. pen.

    Citato come titolo di condanna per entrambi i fatti presupposti; l'omogeneità del titolo di reato è elemento che può avvalorare l'esistenza di un programma criminoso unitario

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è necessario dimostrare che i reati facciano parte di un "programma criminoso" unitario concepito originariamente nelle sue caratteristiche essenziali
  • La contiguità temporale e l'omogeneità tipologica delle condotte sono indici importanti a favore del riconoscimento della continuazione, ma richiedono motivazione specifica e circostanziata del giudice
  • La semplice affermazione dell'eterogeneità delle modalità esecutive non basta: il giudice deve esaminare i titoli esecutivi e le sentenze presupposte e spiegare in che modo tali differenze ostano alla preordinazione
  • Non va confusa la continuazione con istituti avversi al reo (recidiva, abitualità): la continuazione è orientata al "favor rei" e richiede prova di una progettazione unitaria, non solo la ripetizione di reati
  • Una motivazione apparente o apodittica (assenza di analisi documentale o argomentativa sui fatti presupposti) comporta annullamento e rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito

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