Cassazione Civile, Ordinanza n. 21174/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava, con ricorso per cassazione, la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo ricorso avverso un avviso di accertamento relativo a maggior reddito e recuperi a fini IRPEF, IVA 2007 e accessori. L'accertamento era stato fondato su indagini bancarie e su un compendio di elementi presuntivi, tra cui l'antieconomicità dell'attività e la rilevanza delle movimentazioni sui conti correnti rispetto al volume d'affari e al reddito dichiarato. Con sette motivi, il ricorrente deduceva: mancata o illegittima autorizzazione alle indagini bancarie; omessa allegazione della delega di firma; illegittimo utilizzo della presunzione sui prelevamenti alla luce della parziale incostituzionalità dichiarata dalla Corte costituzionale; difetto di motivazione dell'atto impositivo; omessa pronuncia e mancanza di motivazione sulla giustificazione delle operazioni bancarie offerte dal contribuente; ulteriori censure sulle operazioni emerse nel contraddittorio e nel procedimento di accertamento con adesione, lamentando anche omesso esame di fatti decisivi e violazioni di norme sulla prova e sulle presunzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondate le censure: l'autorizzazione alle indagini bancarie ha natura organizzativa interna e la sua eventuale mancata allegazione all'interessato non determina invalidità dell'accertamento in assenza di concreto pregiudizio; la delega di firma può essere prodotta nel giudizio tributario e, nel caso, era stata ritenuta rituale e conforme allo schema legale; la questione della parziale incostituzionalità delle presunzioni bancarie sui professionisti non incideva perché le riprese non si fondavano solo su tali indagini, ma su un accertamento analitico-induttivo complessivo, fortemente corroborato dall'antieconomicità e dal divario tra somme affluite e reddito dichiarato; le ulteriori doglianze erano nuove, generiche, prive di specificità o dirette a contestare in modo promiscuo motivi di violazione di legge e di vizio motivazionale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il contribuente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
comma 1 n. 6-bis; comma 1 n. 2
Richiamato come base normativa delle indagini bancarie e delle presunzioni su movimenti finanziari; la Corte ne ha valorizzato la funzione nell'accertamento, ma ha escluso che la doglianza potesse fondare invalidità dell'atto nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo; la Corte ha ritenuto legittimo il suo uso quando l'antieconomicità e le movimentazioni bancarie sorreggono presunzioni gravi e precise di maggior reddito.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Invocato dal ricorrente sul tema della motivazione e della delega; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure relative.
art. 51 d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata per le indagini bancarie in materia IVA; la Corte ha escluso che le eccezioni formulate comportassero invalidità dell'accertamento.
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla delega di firma e alla validità dell'atto impositivo.
art. 3 L. n. 241/1990
Invocato per il difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché nuova o non specifica.
art. 7 L. n. 212/2000
Richiamato con riferimento alla motivazione degli atti dell'Amministrazione e alla trasparenza dell'azione fiscale; la Corte non ha ravvisato vizi idonei a determinare l'annullamento.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ribadito che, contestata l'antieconomicità e sorretta la pretesa da presunzioni gravi e precise, incombe sul contribuente fornire la prova contraria e le necessarie giustificazioni.
art. 2727 c.c.
Richiamato in materia di presunzioni semplici, utilizzate dall'Ufficio e valorizzate dalla Corte come idonee se gravi, precise e concordanti.
art. 2728 c.c.
Richiamato in coordinamento con le presunzioni e con la distribuzione dell'onere probatorio.
art. 2729 c.c.
Richiamato per la valutazione delle presunzioni semplici poste a base dell'accertamento analitico-induttivo.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la CTR aveva comunque esaminato le giustificazioni del contribuente.
art. 132 c.p.c.
Invocato per asserita mancanza di motivazione; la Corte ha escluso il vizio poiché la sentenza d'appello conteneva una motivazione argomentata.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove e delle risultanze documentali.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove e delle presunzioni.
art. 360 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha più volte rilevato l'inammissibilità per mescolanza di censure eterogenee, novità della questione o difetto di specificità.
art. 366 c.p.c.
Richiamato per affermare l'onere del ricorrente di esporre in modo chiaro e autosufficiente i fatti e i documenti su cui fonda i motivi di ricorso.
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per affermare che nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti anche in appello.
art. 62-bis d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per precisare che l'istanza di sospensione della sentenza impugnata va proposta alla Commissione tributaria che ha pronunciato la decisione, non alla Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo quanto ai presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Corte cost. n. 228/2014
Richiamata dal ricorrente sulla parziale illegittimità della presunzione sui prelevamenti per i professionisti; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva nel caso concreto perché l'accertamento si fondava anche e soprattutto su antieconomicità e altre presunzioni.
Cass. Sez. U, n. 8053/2014
Richiamata per affermare che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato.
Massime di principio
- L'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa interna all'Amministrazione e la sua mancata allegazione o esibizione al contribuente non determina, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento; occorre allegare e dimostrare un concreto pregiudizio.
- Nel processo tributario la delega di firma dell'atto impositivo può essere prodotta in giudizio anche successivamente all'emanazione dell'atto, essendo ammessa la produzione di nuovi documenti fino all'appello; la doglianza è inammissibile se non confronta specificamente l'accertamento di conformità allo schema legale.
- L'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su presunzioni semplici anche singole, purché gravi, precise e concordanti; l'antieconomicità manifesta dell'attività costituisce un serio indizio che legittima lo spostamento dell'onere della prova sul contribuente.
- Quando l'Ufficio contesta un comportamento manifestamente antieconomico o la sproporzione tra movimenti bancari e redditi dichiarati, spetta al contribuente fornire spiegazioni e prova contraria idonee a superare la presunzione di maggiori ricavi o compensi.
- In cassazione è inammissibile la censura che mescoli profili di violazione di legge e di vizio motivazionale senza una chiara distinzione dei motivi e senza specifica individuazione del capo della decisione impugnato.
- Il vizio di omesso esame non sussiste se il fatto storico rilevante è stato comunque valutato dal giudice di merito, anche quando non siano state esaminate tutte le singole risultanze probatorie.
- Nel ricorso per cassazione il ricorrente deve indicare in modo autosufficiente i fatti, i documenti e le sedi processuali rilevanti, senza demandare alla Corte la ricerca degli atti o la ricostruzione del thema decidendum.
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