Sentenza n. 1082/2026 - Bari, Sezione 3
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio osservato dal Comune di Noci sulla istanza del 03/06/2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 6,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Noci (Pratica n. 15708/2025). nonchè per la condanna del Comune di Noci a provvedere sulla predetta istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune di Noci sull’istanza del 3 giugno 2025 per l’occupazione di suolo pubblico e l’installazione di un cartello pubblicitario bifacciale di 6,00 x 3,00 metri, pratica n. 15708/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa pubblicitaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Comune di Noci sulla domanda presentata il 3 giugno 2025 per installare su suolo pubblico un cartello pubblicitario bifacciale di 6,00 x 3,00 metri e la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che la PA deve concludere con un provvedimento espresso anche quando ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. La società ha documentato il deposito dell’istanza e riferito di avere diffidato il Comune il 24 ottobre 2025. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ravvisando tutti gli elementi del silenzio-inadempimento. Ha chiarito che l’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico richiede un’autorizzazione comunale ed è attività contingentata, soggetta a valutazione degli interessi pubblici: non si forma quindi un titolo autorizzatorio per silenzio-assenso, né trova applicazione la SCIA. Ha rilevato che non risultavano né un provvedimento conclusivo, né ragioni endoprocedimentali o carenze documentali che giustificassero il ritardo; eventuali difficoltà organizzative dell’ente non giustificano l’inerzia. Ha ordinato al Comune di adottare un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Segretario generale o comunale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, da attivarsi nell’ulteriore termine di 30 giorni. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri di legge; disposta inoltre la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti al passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Alla luce di tali premesse deve ritenersi che il procedimento in questione attivata dalla istanza della ricorrente del 3.6.2025, rientri nel più vasto genere dei procedimenti amministrativi regolati dalla legge n. 241 del 1990, per cui il silenzio dell'Amministrazione intimata contrasta con la previsione generale dell'art. 2 legge citata, che impone l'adozione di un provvedimento espresso quando il procedimento consegua obbligatoriamente all'istanza dell'interessato.
Quando un procedimento amministrativo consegue obbligatoriamente a un’istanza privata, l’amministrazione ha l’obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso; l’inerzia integra silenzio-inadempimento.
art. 3, commi 2 e 3, d.lgs. 507/1993
in ogni caso, ai sensi del citato art. 3 del d.lgs. 507/1993, il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, con il quale deve disciplinare "le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse" (comma 2) e "in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione ..." (comma 3) e anche i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.
La disciplina demanda al Comune la regolazione delle modalità e dei limiti della pubblicità e la determinazione della tipologia e quantità degli impianti e delle modalità autorizzatorie; l’installazione è pertanto attività contingentata.
art. 23, comma 4, d.lgs. 285/1992
l'installazione di impianti pubblicitari è indubbiamente soggetta ad un provvedimento autorizzatorio da parte del Comune (cfr. art. 3, comma 3, del d.lgs. 507/1993 e articolo 23, comma 4, del d.lgs. 285/1992)
L’installazione di impianti pubblicitari richiede un provvedimento autorizzatorio comunale.
art. 20 l. 241/1990
ne consegue che, poiché solo per il consenso di cui all'articolo 28, quarto comma, del d.P.R. 639/1972 si rende configurabile il silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge 241/1990, tale istituto non è applicabile ai procedimenti in esame, relativi alla installazione di cartelli pubblicitari e non all'affissione diretta di materiale pubblicitario sui cartelli medesimi
Il silenzio-assenso non si applica al procedimento per l’autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari; il richiamo al silenzio-assenso riguarda il diverso consenso all’affissione diretta su impianti già disponibili.
art. 19 l. 241/1990
Come tale, essa è esclusa dalla disciplina di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, in base alla quale l'atto di consenso cui sia subordinato l'esercizio di un'attività privata s'intende sostituito dalla denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, sempre che il suo rilascio "dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo"
La SCIA non sostituisce l’autorizzazione per l’installazione degli impianti pubblicitari, poiché l’attività è contingentata e richiede valutazioni di interessi pubblici.
art. 28, quarto comma, d.P.R. 639/1972
ne consegue che, poiché solo per il consenso di cui all'articolo 28, quarto comma, del d.P.R. 639/1972 si rende configurabile il silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge 241/1990, tale istituto non è applicabile ai procedimenti in esame, relativi alla installazione di cartelli pubblicitari e non all'affissione diretta di materiale pubblicitario sui cartelli medesimi
Il consenso previsto per l’affissione diretta di materiale pubblicitario su impianti di propria pertinenza è distinto dall’autorizzazione all’installazione degli impianti; solo per il primo può configurarsi il silenzio-assenso.
art. 2, comma 8, l. 241/1990
Dispone la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei Conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2 co. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’atto del suo passaggio in giudicato;
La sentenza dispone, al passaggio in giudicato, la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi della norma richiamata.
Massime di principio
- L’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico richiede un’autorizzazione comunale e costituisce attività contingentata, poiché la disciplina demanda all’ente la determinazione della tipologia e quantità degli impianti e delle relative modalità autorizzatorie.
- Il silenzio-assenso non si forma sulla domanda di autorizzazione per installare cartelli pubblicitari; esso riguarda, nei termini indicati dalla disciplina richiamata, il diverso consenso all’affissione diretta su impianti già disponibili.
- La SCIA non sostituisce l’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari quando l’attività è contingentata e richiede valutazioni degli interessi pubblici.
- L’amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso il procedimento che consegue obbligatoriamente a un’istanza. In assenza di una conclusione e di ragioni procedimentali o documentali giustificative, l’inerzia integra silenzio-inadempimento; le difficoltà organizzative interne non giustificano il ritardo.
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