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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23876/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nel procedimento relativo ai capi 18) (corruzione in concorso) e 19) (turbativa d'asta in concorso) nei confronti di Emilio AIUOLA, il G.I.P. del Tribunale di Potenza aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore dell'Autorità giudiziaria di Foggia perché i fatti erano stati commessi in Orta Nova (FG). Successivamente il G.U.P. del Tribunale di Foggia ha sollevato conflitto negativo di competenza sostenendo che la competenza dovesse essere del Tribunale di Potenza per due ragioni principali: 1) il delitto di corruzione era contestato in concorso necessario con Damiano COLONNA, la cui posizione era già posta in dibattimento a Potenza, per cui gli imputati dovevano essere giudicati dallo stesso giudice (art. 12 lett. a) c.p.p.); 2) i reati di corruzione e turbativa d'asta erano connessi per continuazione con reati più gravi (peculato) contestati in un procedimento principale pendente davanti al Tribunale di Potenza, rendendo applicabile la connessione oggettiva (art. 12 lett. b) e art. 16 c.p.p.). Il Procuratore Generale ha concluso per la competenza del Tribunale di Potenza in linea con il GUP di Foggia.

La decisione

La Corte ha ritenuto sussistente il conflitto e lo ha risolto accogliendo le argomentazioni del Giudice rimettente: ha dichiarato la competenza del Tribunale di Potenza, Ufficio G.I.P., anche con riguardo ai capi 18) e 19) relativi ad Emilio AIUOLA, e ha disposto la trasmissione degli atti a quel Giudice. La decisione si è basata sulla necessità di un simultaneus processus ex art. 12 lett. a) e sulla sussistenza di una connessione oggettiva ai sensi dell'art. 12 lett. b) in combinato disposto con l'art. 16 c.p.p., considerando altresì che nel procedimento a Potenza pendeva la contestazione del reato più grave (peculato) commesso in Rionero in Vulture (PZ).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (e succ. mod.)

    Consente la redazione e l'invio in forma scritta della requisitoria del Procuratore Generale; la Corte ha accolto la requisitoria scritta del PG come previsto dalla norma

  • art. 28 c.p.p.

    Definisce la situazione di stallo processuale quando due giudici rifiutano la cognizione dello stesso fatto; la Corte ha richiamato questa norma per dichiarare la sussistenza del conflitto di competenza

  • art. 12 c.p.p., lett. a) (prima parte)

    Prevede la connessione processuale quando è necessario il simultaneus processus per evitare che imputati concorrenti siano giudicati da giudici diversi; la Corte l'ha ritenuta applicabile perché la corruzione era contestata in concorso necessario tra imputati le cui posizioni erano già pendenti a Potenza

  • art. 12 c.p.p., lett. b)

    Prevede la connessione oggettiva quando reati diversi risultano connessi per continuità o per la stretta connessione degli elementi; la Corte ha ritenuto sussistente, in astratto, una connessione oggettiva tra i reati contestati a Potenza e quelli contestati ad Orta Nova

  • art. 16 c.p.p.

    Stabilisce la competenza per i procedimenti connessi (criterio di prevalenza del foro del procedimento principale o del più grave reato); la Corte ha disposto che la competenza spettasse al Tribunale di Potenza in quanto nel procedimento pendente a Potenza era contestato il reato più grave (peculato) e si era già instaurata la fase dibattimentale

Massime di principio

  • Quando vi è rischio di frammentazione del processo (concorrenti imputati giudicati da giudici diversi), il criterio del simultaneus processus (art. 12 lett. a) c.p.p.) favorisce la riunione delle posizioni dinanzi allo stesso giudice per ragioni di economia e coerenza probatoria.
  • Se i reati appaiono connessi oggettivamente o per continuazione (art. 12 lett. b) c.p.p.), va valutato se esiste un procedimento principale con reato più grave: in tal caso la competenza può essere attribuita al foro del procedimento principale ai sensi dell'art. 16 c.p.p.
  • La presenza di un procedimento già in fase dibattimentale in un determinato foro è un elemento rilevante e può determinare la preferenza per quel foro per evitare trasferimenti che compromettano la regolarità del dibattimento.
  • La valutazione della connessione e della necessità del simultaneus processus è sostanzialmente discrezionale e va compiuta caso per caso, considerando gravità dei reati, luoghi di commissione e identità degli imputati.
  • Il conflitto di competenza (art. 28 c.p.p.) si risolve con la declaratoria di competenza volta a sbloccare lo stallo: le corti privilegiano soluzioni che tutelino l'unità del processo e l'efficienza procedimentale.
  • La requisitoria del Procuratore Generale, anche in forma scritta ai sensi della normativa emergenziale, può influire significativamente sulla decisione della Corte in conflitti di competenza.

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