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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23917/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società Ca'Sagredo Real Estate s.r.l.. Il motivo decisivo (primo motivo) denunciava che la CTR non aveva rilevato il difetto di legittimazione ad agire di Peter Paul Pohl: questi aveva introdotto il ricorso in primo grado e l'appello "in proprio", qualificandosi come "legale rappresentante illo tempore" della società, pur non rivestendo più l'effettiva carica. Secondo la ricorrente ciò avrebbe determinato l'originario difetto di legittimazione attiva e l'inammissibilità della causa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che Pohl non fosse legittimato a far valere in proprio diritti spettanti alla società posto che non rivestiva più la carica di legale rappresentante. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c. perché la causa non poteva essere proposta fin dal primo grado; il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile. Sono compensate le spese dei gradi di merito; il controricorrente (Pohl) è condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 35.000,00 per compensi oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Invocato per censurare la mancata rilevazione, da parte della CTR, del difetto di legittimazione ad agire del ricorrente in appello; usato come motivo di cassazione per errori di diritto e mancata valutazione di questioni rilevanti.

  • art. 81 c.p.c.

    Principio secondo cui "fuori di casi stabiliti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui"; la Corte lo interpreta nel senso che l'ex legale rappresentante, non essendo più titolare della carica, non è legittimato ad agire in proprio per diritti spettanti alla società.

  • art. 382 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di pronunciarsi senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta, applicato per cassare la sentenza impugnata senza rinvio per inammissibilità originaria.

  • d.lgs. n. 546/1992 (art. 10, 11, 18, 53, 61)

    artt. 10, 11, 18, 53 e 61 d.lgs. n. 546/1992

    Citato dalla ricorrente e dalla CTR nelle questioni di procedimento tributario; la Corte evidenzia che le regole sulla rappresentanza e sulla legittimazione nei giudizi tributari devono conciliarsi con il principio generale di legittimazione sancito dall'art. 81 c.p.c. e con la possibilità di rilevare il difetto d'ufficio.

  • art. 24 e art. 113 Cost.

    Riferimenti costituzionali richiamati a supporto delle censure circa il diritto di difesa e il giusto processo; la Corte non entra nel merito di violazioni costituzionali essendo il vizio principale la carenza di legittimazione.

  • L. n. 212/2000 (art. 10)

    Norma richiamata con riferimento ai diritti del contribuente nel processo tributario; la sentenza utilizza però le regole sulla legittimazione formale per decidere l'inammissibilità.

  • Codice civile (art. 46 c.c. e 2907 c.c.)

    art. 46 c.c.; art. 2907 c.c.

    Art. 46 c.c. (rappresentanza) e art. 2907 c.c. (prove di notifica) sono richiamati nel contesto della validità delle notificazioni e della rappresentanza della società; la Corte sottolinea che la notifica a persona non legittimata non trasferisce la legittimazione sostanziale.

Massime di principio

  • La legittimazione ad agire è essenziale: chi non riveste più la carica di legale rappresentante di una società non può, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, agire in proprio per far valere diritti della società.
  • Il difetto di legittimazione attiva è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, se esistente fin dall'origine, determina l'inammissibilità della causa.
  • Se la causa risulta inammissibile per difetto di legittimazione fin dal primo grado, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c.
  • La notificazione dell'atto presso il domicilio personale dell'ex rappresentante non conferisce a quest'ultimo la legittimazione a proporre l'azione in proprio: il potere di far valere la nullità di una notifica compete al soggetto al quale l'atto era diretto (la società).
  • Nelle controversie tributarie occorre sempre verificare formalmente la qualità e la rappresentanza di chi impugna gli atti: l'assenza di potere di rappresentanza o la sua cessazione comportano rischi di inammissibilità sopravvenuta o originaria.
  • Sulle spese processuali: il giudice può compensare le spese nei gradi di merito quando ricorrono giusti motivi, ma il soccombente in Cassazione è condannato alle spese del giudizio di legittimità.

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