Cassazione Civile, Ordinanza n. 27024/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2009 di un soggetto che svolgeva un'attività professionale per la quale era prevista l'iscrizione a un albo e il versamento contributivo alla cassa professionale di appartenenza. Il professionista aveva chiesto la declaratoria di illegittimità di tale iscrizione e l'accertamento negativo del correlato obbligo contributivo. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che la norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, dettata dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, escludesse dalla Gestione separata chi esercita attività soggette a iscrizione in albi e a contribuzione presso le casse professionali. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 e dell'art. 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011, sostenendo che l'interpretazione della Corte territoriale fosse contraria al diritto, perché l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata opera anche per il reddito derivante da attività professionale abituale o occasionale svolta da soggetti iscritti ad altri regimi, salvo che quel reddito sia già integralmente assoggettato a obbligo assicurativo presso la cassa di riferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Palermo e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La decisione impugnata è stata riformata perché l'interpretazione corretta, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, è quella per cui l'iscrizione alla Gestione separata riguarda chiunque percepisca redditi da attività professionale abituale o occasionale soggetta ad albo, anche se svolga pure altra attività, e viene meno solo quando il relativo reddito sia già integralmente coperto dall'obbligo assicurativo della cassa professionale competente.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, l. n. 335/1995
prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i redditi derivanti da attività professionali nei limiti chiariti dalla successiva interpretazione autentica e dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
art. 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011, conv. con l. n. 111/2011
la norma di interpretazione autentica va letta nel senso che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non è escluso in via generale per chi sia iscritto ad albi professionali, ma solo quando il reddito professionale sia già integralmente soggetto a contribuzione presso la cassa di appartenenza.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS si applica anche ai soggetti che svolgono attività professionale abituale o occasionale per la quale è prevista l'iscrizione a un albo, pur se essi svolgano anche altra attività e risultino iscritti ad altra gestione previdenziale.
- L'esenzione dall'iscrizione alla Gestione separata opera solo quando il reddito prodotto dall'attività professionale sia già integralmente assoggettato a obbligo assicurativo presso la cassa professionale di riferimento.
- Nell'interpretazione delle norme sulla doppia o concorrente copertura previdenziale, il criterio decisivo è la verifica dell'effettiva integrale copertura contributiva del reddito professionale, non la sola appartenenza del soggetto a un albo o a una cassa professionale.
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