Cassazione Penale, Sentenza n. 12777/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Salvai era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale in qualità di procuratore e socio della MINI PA 2 s.r.l. per avere disposto l'addebito di assegni sul conto della fallita a favore di soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario. L'operazione controversa principale riguarda un assegno del 31/01/2011 di euro 12.596,48 versato a favore di Ing Lease s.r.l. a titolo di pagamento di due rate di leasing relative a un immobile utilizzato come magazzino dal gruppo (intestato a Faw Immobiliare s.r.l.). In primo grado il Tribunale aveva ritenuto distrattive entrambe le operazioni oggetto di accertamento, ma aveva escluso il dolo per i pagamenti a favore dei fornitori della Gianrene (importo molto più rilevante) ritenendo che fossero finalizzati a salvare l'attività; al contrario aveva invece ritenuto la sussistenza del dolo per il pagamento a favore di Faw perché quest'ultima risultava "in bonis" e con diverso oggetto sociale. In appello la Corte confermava la condanna e riduceva la pena principale riconoscendo attenuanti; il ricorrente impugnava per vizio di motivazione e violazione di legge sostenendo, tra l'altro, che l'operazione fosse un'operazione infragruppo giustificata da vantaggi compensativi (salvaguardia del magazzino e della continuità dell'attività di vendita del gruppo), che mancasse l'elemento soggettivo del dolo, chiedeva la riclassificazione della fattispecie come bancarotta patrimoniale semplice con eventuale causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e contestava il diniego di benefici (sospensione condizionale della pena e piena estensione delle attenuanti generiche).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte di appello non ha adeguatamente motivato il rigetto della tesi difensiva sui "vantaggi compensativi" e non ha valutato correttamente gli elementi che potevano escludere la natura distrattiva dell'operazione infragruppo (in particolare la funzione del magazzino, la momentanea crisi di liquidità di Faw e l'interesse del gruppo a preservare il bene). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio. Gli altri motivi di gravame sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato in relazione al riconoscimento di circostanze attenuanti generiche che hanno inciso sulla riduzione della pena applicata in sede di merito.
art. 219, comma terzo, legge fallimentare
Collegato al riconoscimento di circostanze attenuanti in materia di reati fallimentari; utilizzato insieme all'art. 62-bis c.p. per la determinazione della pena.
art. 216 u.c. legge fallimentare
Citato in relazione alla durata della pena accessoria che, conformemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, è stata ridotta in sede di merito.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto che il ricorrente aveva chiesto di applicare per ottenere la causa di non punibilità; la Corte di legittimità ha ritenuto però gli ulteriori motivi assorbiti dopo la statuizione di annullamento con rinvio.
art. 163 cod. pen.
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento del beneficio, deducendo che il cumulo con una precedente pena non ne avrebbe ostacolato la concessione.
art. 164 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti massimi per la concessione dei benefici (cumulo delle pene) che, secondo la difesa, non avrebbe precluso la sospensione condizionale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che limita l'estensione del ricorso per cassazione; il ricorso è stato proposto nei limiti consentiti dall'articolo e trattato nei limiti indicati.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 2018
Richiamata in relazione ai criteri di determinazione della durata della pena accessoria nei reati fallimentari e impiegata dalla Corte di merito per ridurne la durata.
Massime di principio
- Una operazione infragruppo non è automaticamente qualificabile come distrazione: occorre valutare se sussistono "vantaggi compensativi" che neutralizzino il danno per la società depauperata e per i creditori.
- La diversa natura giuridica o l'oggetto sociale della società beneficiaria (es. immobiliare vs. commerciale) non esclude di per sé che il pagamento possa perseguire un interesse del gruppo e quindi costituire un vantaggio compensativo.
- La valutazione del dolo nella bancarotta fraudolenta richiede un esame concreto degli elementi soggettivi e oggettivi: atti similari compiuti con la medesima logica di gruppo devono essere motivatamente distinti se si ritiene che l'atteggiamento soggettivo dell'agente sia diverso.
- La momentanea crisi di liquidità della società beneficiaria e la finalità di salvaguardare un bene essenziale per la continuità dell'attività di gruppo possono giustificare l'intervento infragruppo e contribuire a escludere la distrazione, se adeguatamente provati e motivati.
- Il giudice di merito deve motivare con precisione le ragioni per le quali ritiene che non sussistano vantaggi compensativi: argomentazioni generiche o affermazioni non approfondite possono rendere la decisione cassabile per vizio di motivazione.
- Richieste alternative (riclassificazione del fatto, applicazione della causa di non punibilità per tenuità, o concessione di benefici) devono essere esaminate alla luce della concreta qualificazione della condotta e della corretta valutazione della sussistenza del dolo e del nesso di danno per la massa creditoria.
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