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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39491/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, aveva rideterminato la pena per il reato (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2012, evasione di imposta per €67.273,80) e confermato la confisca. Il ricorrente deduceva tre motivi: 1) nullità assoluta per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 178 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e insufficienza della prova in relazione alla configurazione del reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (compensazione indebita), contestando assenza di elemento materiale e soggettivo e richiamando la mancata identificazione/quantificazione dei crediti IRAP 2017-2018; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (manifestamente infondato). Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura sulla notifica perché risulta dagli atti che il ricorrente aveva eletto domicilio presso il difensore avv. Vincenzo De Angelis e l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare era stato notificato via PEC al domiciliatario, accettato il 05/11/2018; il ricorrente non aveva contestato la validità dell'elezione di domicilio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e perché la questione relativa all'art. 10-quater non era stata devoluta in appello (il ricorrente era stato prosciolto per prescrizione in primo grado e non aveva impugnato tale proscioglimento). Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e generico, dovendosi rilevare che le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute in appello con riduzione della pena. La Corte ha altresì osservato che l'inammissibilità impedisce di pronunciarsi su eventuali cause di non punibilità (tra cui la prescrizione intervenuta il 30/12/2023). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    Norma richiamata per il reato contestato relativo all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (evasione per €67.273,80); la Corte d'appello aveva inflitto una pena ridotta e confermato la confisca.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater

    Articolo relativo alla compensazione indebita: la Cassazione ha rilevato che la contestazione su tale profilo era inammissibile in Cassazione perché non devoluta in appello (il ricorrente era stato prosciolto per prescrizione in udienza preliminare e non aveva impugnato quel proscioglimento).

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato dalla censura per la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza; la Corte ha ritenuto la notifica valida per essere stata diretta al domiciliatario eletto e accettata, perciò la presunta nullità è infondata.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Norma menzionata nel processo: la Corte osserva che l'avvocato presente in udienza aveva sollevato una diversa eccezione relativa alla notifica prevista dall'art. 415-bis, non la nullità denunciata in Cassazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma sulle cause di estinzione del reato/non punibilità: la Corte ha spiegato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di pronunciarsi sulle cause di non punibilità (compresa la prescrizione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale articolo.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Citata in relazione al potere di disporre il versamento in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento di €3.000,00 in via equitativa, ritenendo però assente colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di udienza al difensore domiciliatario è valida se è provata l'elezione di domicilio e non è stata tempestivamente contestata dal destinatario; la mancata impugnazione preventiva della validità della domiciliazione rende inammissibile la successiva censura in Cassazione.
  • Motivi nuovi o non devoluti in appello (ossia questioni non oggetto dell'impugnazione in grado precedente) sono inammissibili in Cassazione: il ricorso deve limitarsi a censure già portate avanti nei gradi precedenti o specificamente connesse alla decisione impugnata.
  • Se in primo grado è intervenuto un proscioglimento per prescrizione e il proscioglimento non è stato impugnato, le doglianze connesse a quella fattispecie non possono essere riproposte in Cassazione come nuovo motivo.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio sono questioni sulle quali la Cassazione richiede motivazioni specifiche e non possono essere efficacemente impugnate con censure generiche o vaghe.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta generalmente la condanna alle spese e può comportare l'ordine di versamento in favore della Cassa delle Ammende quando la Corte ritenga non sussistere colpa grave, ma sussista comunque ragionevolezza a imporre una sanzione pecuniaria.
  • Per contestare efficacemente la qualificazione di reati tributari (es. compensazione indebita) è necessario fornire argomentazione specifica e puntuale sugli elementi materiali e soggettivi, nonché dimostrare che tali questioni siano già state oggetto di impugnazione nei gradi precedenti.
  • È fondamentale documentare tempestivamente qualsiasi variazione di domicilio o contestazione sulla regolarità delle notifiche nei gradi processuali immediatamente successivi, perché la mancata impugnazione rende inusabile la contestazione nelle fasi successive.

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