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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1135

Regolamento (UE) 2017/1135 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i livelli massimi di residui (LMR) di dimetoato e ometoato nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base del riesame scientifico dell’EFSA e delle consultazioni con gli Stati membri e i partner commerciali. In molti casi i limiti vengono abbassati, in altri mantenuti o fissati al limite di determinazione analitica, con particolare attenzione ai prodotti per i quali l’Autorità ha rilevato lacune informative o possibili rischi per i consumatori. È inoltre prevista una disciplina transitoria per i prodotti ottenuti prima dell’applicazione dei nuovi limiti e una revisione futura di alcuni LMR entro due anni dalla pubblicazione.

Modifica dei livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato in o su determinati prodotti alimentari e mangimi, mediante aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Si applica ai residui di dimetoato e ometoato presenti in o su prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Incide in particolare su numerose categorie di prodotti vegetali elencate nell’allegato II e sulla soppressione della colonna relativa al dimetoato nell’allegato III, parte B. Non introduce un regime generale per tutti i pesticidi, ma una revisione mirata degli LMR per queste due sostanze attive, con decorrenza dal 17 gennaio 2018; per i prodotti ottenuti prima di tale data opera una disciplina transitoria per il dimetoato, ad eccezione dei meloni. È rilevante anche per Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare chiamati ad adeguarsi ai nuovi limiti.

Regolamento (UE) 2017/1135 della Commissione: livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato

Il regolamento interviene sul sistema armonizzato dell’Unione dei livelli massimi di residui (LMR) degli antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi, aggiornando i valori per dimetoato e ometoato contenuti nel regolamento (CE) n. 396/2005. La revisione nasce dal riesame prioritario richiesto dopo una misura nazionale urgente della Francia sulle ciliegie e si fonda sul parere motivato dell’EFSA del 28 novembre 2016, nonché sulle consultazioni con i laboratori europei di riferimento e con i partner commerciali tramite l’OMC.

Contesto e finalità della revisione

La Commissione ha ritenuto necessario riesaminare con urgenza i limiti applicabili al dimetoato, sostanza per la quale l’EFSA aveva originariamente considerato la somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato. Il parere scientifico ha suggerito di separare le definizioni di residuo per le due sostanze, evidenziando per alcuni prodotti possibili criticità di tutela dei consumatori e, per altri, lacune informative che impongono ulteriori verifiche da parte dei responsabili della gestione del rischio.

Ambito materiale della modifica

L’atto modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. In concreto:

  • aggiorna i LMR del dimetoato per un ampio elenco di prodotti vegetali;
  • aggiunge la colonna relativa all’ometoato nell’allegato II;
  • sopprime nell’allegato III, parte B, la colonna relativa al dimetoato.

La portata è molto ampia e copre frutta, ortaggi, cereali, spezie, prodotti da zucchero e, nella struttura degli allegati, anche prodotti di origine animale, sebbene il testo fornito non indichi qui una modifica sostanziale dei valori per tali categorie.

Principali criteri di fissazione dei nuovi limiti

Il regolamento recepisce un approccio differenziato:

  • per alcuni prodotti, i LMR sono abbassati perché l’EFSA ha rilevato possibili problemi per la protezione dei consumatori, come per meloni e barbabietole da zucchero;
  • per prodotti per i quali mancano informazioni sufficienti, il LMR è fissato al limite di determinazione analitica, cioè normalmente 0,01 mg/kg;
  • per altri prodotti, il LMR è mantenuto al livello vigente o adattato ai dati disponibili.

Tra gli esempi più rilevanti emergono i seguenti valori:

  • ciliegie dolci: 0,02 mg/kg per il dimetoato e 0,2 mg/kg per l’ometoato;
  • olive da tavola: 3 mg/kg per il dimetoato e 1,5 mg/kg per l’ometoato;
  • olive da olio: 3 mg/kg per il dimetoato e 1,5 mg/kg per l’ometoato;
  • carote, sedano rapa, rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, salsefrica, rutabaga e rape: valori specifici più alti rispetto al limite generale in alcune combinazioni, in particolare 0,03 mg/kg per il dimetoato e 0,02 mg/kg per l’ometoato;
  • barbabietole da zucchero: 0,01 mg/kg per il dimetoato e 0,01 mg/kg per l’ometoato;
  • radici di cicoria: 0,03 mg/kg per il dimetoato e 0,02 mg/kg per l’ometoato.

Lacune informative e clausole di riesame

L’EFSA ha segnalato per varie combinazioni sostanza/prodotto la mancanza di informazioni sui dati tossicologici dei metaboliti vegetali, sulle sperimentazioni sui residui o sui dati di monitoraggio. Per tali casi la Commissione dovrà tener conto di eventuali informazioni presentate entro il 27 giugno 2019, oppure, in mancanza, della loro assenza. Per alcuni prodotti, inoltre, è previsto un riesame dei LMR entro due anni dalla pubblicazione del regolamento, sulla base delle informazioni disponibili.

Disposizioni transitorie e decorrenza

L’articolo 2 stabilisce una disciplina transitoria per il dimetoato: per tutti i prodotti, salvo i meloni, continua ad applicarsi il testo previgente del regolamento (CE) n. 396/2005 per i prodotti ottenuti prima del 17 gennaio 2018. I meloni costituiscono un’eccezione, poiché per essi il limite di 0,01 mg/kg si applica a tutti i prodotti dalla data di applicazione del regolamento.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 17 gennaio 2018. Trattandosi di regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all’allegato del regolamento. Nell’allegato II sono ridefiniti i LMR per il dimetoato e viene aggiunta la colonna relativa all’ometoato; nell’allegato III, parte B, la colonna relativa al dimetoato è soppressa.

Nuovi LMR per dimetoato e ometoato

L’allegato stabilisce nuovi LMR, differenziati per numerose categorie di prodotti vegetali. In diversi casi il limite è fissato a 0,01 mg/kg, corrispondente al limite inferiore di determinazione analitica; per altri prodotti sono previsti valori specifici, tra cui ad esempio ciliegie dolci 0,02 mg/kg per il dimetoato e 0,2 mg/kg per l’ometoato, olive da tavola 3 mg/kg per il dimetoato e 1,5 mg/kg per l’ometoato, olive da olio 3 mg/kg per il dimetoato e 1,5 mg/kg per l’ometoato, barbabietole da zucchero 0,01 mg/kg per entrambi, radici di cicoria 0,03 mg/kg per il dimetoato e 0,02 mg/kg per l’ometoato.

Valutazione EFSA, lacune informative e revisione futura

Il regolamento recepisce il parere motivato dell’EFSA del 28 novembre 2016, che ha evidenziato la necessità di distinguere le definizioni di residuo per dimetoato e ometoato e ha individuato, per alcuni prodotti, lacune informative o possibili preoccupazioni per la protezione dei consumatori. Per alcuni prodotti i LMR sono mantenuti al livello vigente o fissati al livello indicato dall’Autorità; tali LMR saranno rivisti tenendo conto delle informazioni disponibili entro due anni dalla pubblicazione del regolamento. Per varie combinazioni prodotto/sostanza, l’EFSA segnala inoltre che la Commissione terrà conto di eventuali dati tossicologici dei metaboliti vegetali o di sperimentazioni sui residui presentati entro il 27 giugno 2019, oppure della loro assenza.

Disposizioni transitorie

L’articolo 2 prevede che, per il dimetoato in e su tutti i prodotti, ad esclusione dei meloni, il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche continui ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 17 gennaio 2018. Inoltre, dai considerando emerge che per i meloni il limite di 0,01 mg/kg si applica a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del regolamento, non essendo esclusi rischi per i consumatori con l’LMR vigente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 17 gennaio 2018. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio internazionaletutela dei consumatori

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