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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1575

Regolamento delegato (UE) 2017/1575 della Commissione, del 23 giugno 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/242 che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca

Normativa europea32017R1575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2017/1575 modifica il regolamento delegato (UE) 2015/242 per rendere più chiara la disciplina dei consigli consultivi della politica comune della pesca. In particolare, allinea la definizione di "organizzazioni del settore" all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1380/2013, attribuisce all'assemblea generale il potere di classificare i membri nelle due categorie previste dal diritto UE e rafforza l'autonomia delle due categorie nella designazione dei propri rappresentanti nel comitato esecutivo. Viene inoltre confermata la possibilità di ampliare fino a 30 membri il comitato esecutivo, previo confronto con la Commissione, per assicurare un'adeguata rappresentanza delle flotte artigianali.

Modifica le regole dettagliate sul funzionamento dei consigli consultivi della politica comune della pesca, precisando la nozione di "organizzazioni del settore", la classificazione dei membri e la composizione del comitato esecutivo.

Ambito di applicazione

Si applica ai consigli consultivi istituiti nell'ambito della politica comune della pesca ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013, con effetti sulle organizzazioni del settore e sugli altri gruppi di interesse che ne fanno parte. Incide in particolare sulla classificazione dei membri delle assemblee generali e sulla nomina dei comitati esecutivi dei consigli consultivi. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica del funzionamento dei consigli consultivi nella politica comune della pesca

Il regolamento delegato (UE) 2017/1575 interviene sul regolamento delegato (UE) 2015/242, che disciplina il funzionamento dei consigli consultivi istituiti nell'ambito della politica comune della pesca. La finalità è quella di evitare incertezze interpretative e di garantire una rappresentanza equilibrata e coerente delle parti interessate, in linea con l'articolo 43 e l'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Quadro normativo di riferimento

La base giuridica è l'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013. I considerando ricordano che i consigli consultivi servono a promuovere una rappresentanza equilibrata di tutte le parti interessate nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a contribuire agli obiettivi della politica comune della pesca. Viene inoltre richiamata la struttura di ripartizione dei seggi prevista dall'allegato III, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, con il 60 % dei seggi attribuito alle organizzazioni del settore e il 40 % agli altri gruppi di interesse.

Definizione di "organizzazioni del settore"

Il regolamento modifica l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/242 per chiarire che rientrano in tale categoria le organizzazioni che rappresentano il settore della pesca, inclusi i pescatori dipendenti, e, se del caso, gli acquacoltori e i rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione. La modifica serve ad allineare la definizione alla formulazione del regolamento quadro sulla PCP e a ridurre il rischio di interpretazioni divergenti.

Classificazione dei membri nei consigli consultivi

Una nuova disposizione dell'articolo 4 attribuisce all'assemblea generale il potere di classificare i membri dei consigli consultivi nelle categorie "organizzazioni del settore" o "altri gruppi di interesse". La classificazione deve essere adottata sulla base di criteri oggettivi e verificabili, espressamente indicati nello statuto, nell'elenco dei membri e nella natura delle attività dell'organizzazione interessata. La previsione risponde all'esigenza di gestire anche le organizzazioni miste, che rappresentano contemporaneamente il settore della pesca e altri interessi.

Composizione e nomina del comitato esecutivo

Il nuovo testo dell'articolo 4, paragrafo 3, stabilisce che il comitato esecutivo è nominato dall'assemblea generale sulla base delle designazioni effettuate dalle due categorie per i seggi rispettivamente attribuiti. La composizione ordinaria può arrivare fino a 25 membri. Tuttavia, previa consultazione della Commissione, l'assemblea generale può deliberare un comitato esecutivo fino a 30 membri, qualora ciò sia necessario per garantire un'adeguata rappresentanza delle flotte artigianali.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Riformulazione della nozione di "organizzazioni del settore"

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/242 è sostituito per precisare che le "organizzazioni del settore" sono le organizzazioni che rappresentano il settore della pesca, compresi i pescatori dipendenti, e, ove del caso, gli acquacoltori nonché i rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione. La modifica mira ad allineare la definizione alla formulazione dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Classificazione dei membri dei consigli consultivi

All'articolo 4, paragrafo 2, è inserita una nuova lettera c) che attribuisce all'assemblea generale il potere di decidere la classificazione dei membri dei consigli consultivi tra "organizzazioni del settore" e "altri gruppi di interesse". La decisione deve basarsi su criteri oggettivi e verificabili, tra cui lo statuto, l'elenco dei membri e la natura delle attività svolte dall'organizzazione interessata.

Composizione del comitato esecutivo

L'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito per prevedere che, sulla base delle designazioni effettuate dalle due categorie per i seggi rispettivamente attribuiti, l'assemblea generale nomini un comitato esecutivo fino a 25 membri. Previa consultazione della Commissione, l'assemblea generale può decidere di nominare un comitato esecutivo composto da un massimo di 30 membri per garantire un'adeguata rappresentanza delle flotte artigianali.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica comune della pescagovernance partecipativaassociazioni di categoriaacquacoltura

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