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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2055

Regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione, del 23 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un quadro uniforme per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità nazionali nelle procedure di passaporto degli istituti di pagamento, con applicazione estesa agli istituti di moneta elettronica. Definisce modelli standardizzati, requisiti linguistici e canali di trasmissione, nonché il contenuto minimo delle notifiche per succursali, agenti, distributori e libera prestazione di servizi. Prevede inoltre la verifica di completezza e accuratezza delle domande da parte dell'autorità d'origine e disciplina la comunicazione di modifiche e dell'avvio delle attività nello Stato ospitante.

Norme tecniche di regolamentazione sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti per le notifiche di passaporto degli istituti di pagamento e, mutatis mutandis, degli istituti di moneta elettronica.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante nelle procedure di notifica previste dall'articolo 28 della direttiva (UE) 2015/2366 per l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi da parte degli istituti di pagamento. Si applica mutatis mutandis anche agli istituti di moneta elettronica, in particolare quando distribuiscono moneta elettronica tramite persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto, ai sensi della direttiva 2009/110/CE e dell'articolo 111 della direttiva (UE) 2015/2366. Non incide sulla ripartizione delle competenze tra autorità d'origine e ospitanti prevista dalla direttiva.

Norme tecniche di regolamentazione sulla cooperazione e lo scambio di informazioni per il passaporto degli istituti di pagamento

Il regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione completa la direttiva (UE) 2015/2366 fissando regole tecniche uniformi per le notifiche transfrontaliere degli istituti di pagamento. La finalità dichiarata nei considerando è rafforzare la cooperazione tra autorità competenti, rendere più efficiente e uniforme il processo di passaporto e ridurre le incertezze operative tramite terminologia comune, modelli standard e canali di comunicazione omogenei.

Ambito di applicazione

L'articolo 1 limita il regolamento alle notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi da parte degli istituti di pagamento, ai sensi dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2015/2366. La disciplina si applica anche, mutatis mutandis, agli istituti di moneta elettronica, in particolare quando distribuiscono moneta elettronica tramite persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto, richiamando la direttiva 2009/110/CE e l'articolo 111 della direttiva (UE) 2015/2366.

Definizioni e distinzione tra le diverse domande di passaporto

L'articolo 2 distingue in modo espresso tre tipi di domanda:

  • domanda di passaporto per una succursale;
  • domanda di passaporto per servizi;
  • domanda di passaporto per un agente.

Tale distinzione è rilevante perché i contenuti informativi e i modelli di notifica cambiano a seconda della modalità con cui l'operatore intende operare nello Stato membro ospitante.

Regole generali di cooperazione e scambio informativo

L'articolo 3 impone l'uso di modelli standardizzati contenuti negli allegati del regolamento. Le notifiche devono essere redatte per iscritto in una lingua accettata da entrambe le autorità competenti e trasmesse per via elettronica, se ammessa dallo Stato ospitante, oppure per posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le autorità competenti devono inoltre scambiarsi preventivamente:

  • le lingue accettate;
  • l'indirizzo e-mail o postale da utilizzare per l'invio dei modelli.

Verifica della completezza e accuratezza della domanda

L'articolo 4 attribuisce all'autorità competente dello Stato membro d'origine un ruolo di filtro iniziale: essa deve verificare che le informazioni contenute nella domanda siano complete e accurate. Se la domanda presenta lacune o inesattezze, l'istituto deve esserne informato senza indugio, con l'indicazione puntuale degli elementi da integrare o correggere.

Questa verifica è decisiva anche per il computo dei termini previsti dall'articolo 28 della direttiva (UE) 2015/2366: la data di ricevimento di una domanda completa e accurata segna l'inizio del periodo di un mese e del periodo di tre mesi richiamati dalla direttiva.

Sospensione per controversie tra autorità

L'articolo 5 disciplina l'ipotesi in cui venga avviata una procedura di risoluzione delle controversie tra autorità competenti ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2015/2366 e dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso, l'autorità di origine deve informare l'istituto che la decisione sulla domanda è rinviata in attesa dell'esito della procedura di composizione della controversia.

Succursale: contenuto della notifica e flussi informativi

Per l'apertura di una succursale, gli articoli 6, 7, 8 e 9 impongono un set molto dettagliato di informazioni da trasmettere all'autorità ospitante. Tra gli elementi essenziali figurano:

  • la data di ricezione della domanda completa e accurata;
  • lo Stato membro di destinazione;
  • il tipo di domanda;
  • i dati identificativi dell'istituto, incluso, se disponibile, il LEI;
  • il referente interno;
  • l'indirizzo della succursale e i responsabili della gestione;
  • i servizi di pagamento che saranno prestati;
  • la struttura organizzativa;
  • un business plan con stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari;
  • una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno, inclusi i profili antiriciclaggio e antiterrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.

Se l'istituto ha comunicato un'eventuale esternalizzazione di funzioni operative nello Stato ospitante, l'autorità d'origine deve informarne l'autorità ospitante. La trasmissione avviene con il modello dell'allegato II; le modifiche rilevanti alla domanda iniziale vanno comunicate solo per le parti del modello effettivamente interessate; l'avvio dell'attività va notificato senza indebito indugio con il modello dell'allegato VI.

Agente: contenuto della notifica e requisiti informativi

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 regolano la notifica quando l'istituto opera tramite un agente. Oltre ai dati dell'istituto e del referente, occorre trasmettere:

  • i dati identificativi dell'agente;
  • l'eventuale numero di identificazione unico dell'agente nel suo Stato di stabilimento;
  • i dati del punto di contatto centrale, se nominato;
  • i servizi di pagamento prestati tramite l'agente;
  • la descrizione dei controlli interni AML/CFT;
  • le informazioni sugli amministratori e sui responsabili della gestione dell'agente;
  • per gli agenti non prestatori di servizi di pagamento, le prove di professionalità e onorabilità richieste.

Anche in questo caso, l'eventuale esternalizzazione di funzioni operative va comunicata. La notifica avviene con il modello dell'allegato III, le variazioni con il medesimo modello limitatamente alle sezioni interessate, e l'inizio dell'attività tramite il modello dell'allegato VI.

Libera prestazione di servizi senza agenti o distributori

Gli articoli 14, 15 e 16 riguardano l'operatività transfrontaliera in regime di libera prestazione di servizi, senza succursali né agenti. Devono essere indicati lo Stato membro in cui verranno prestati i servizi, la data prevista di inizio, i dati dell'istituto e del referente, nonché l'elenco dei servizi di pagamento e, per gli istituti di moneta elettronica, dei servizi di moneta elettronica prestati.

La trasmissione avviene con il modello dell'allegato V. Se intervengono modifiche rilevanti, l'autorità d'origine comunica solo le parti del modello interessate dalle variazioni.

Allegati e standardizzazione operativa

Gli allegati svolgono una funzione centrale di standardizzazione. L'allegato I fissa i formati dei numeri identificativi unici nazionali per persone fisiche e giuridiche, da riportare nelle notifiche. Gli allegati II, III, IV e V contengono i modelli di notifica rispettivamente per succursali, agenti, distributori e libera prestazione di servizi; l'allegato VI disciplina la notifica di avvio delle attività.

I modelli richiedono informazioni molto dettagliate su:

  • identità e recapiti degli operatori coinvolti;
  • servizi di pagamento e/o di moneta elettronica offerti;
  • controlli interni, inclusi presidi antiriciclaggio;
  • eventuali esternalizzazioni;
  • date di ricezione della domanda, di iscrizione nei registri e di avvio dell'operatività.

Entrata in vigore e vincolatività

L'articolo 17 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Ambito di applicazione e coordinamento tra autorità

L'articolo 1 circoscrive il regolamento alle notifiche di passaporto ex articolo 28 della direttiva (UE) 2015/2366, imponendo regole comuni di cooperazione e scambio informazioni tra autorità dello Stato membro d'origine e ospitante. L'applicazione è estesa mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica. È espressamente precisato che il regolamento non modifica le competenze delle autorità d'origine e ospitanti.

Definizioni delle tipologie di domanda di passaporto

L'articolo 2 distingue tre categorie: domanda di passaporto per succursale, per servizi e per agente. Le definizioni richiamano la domanda presentata dall'istituto di pagamento autorizzato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366; per l'agente, il riferimento è all'articolo 19, paragrafo 5, della stessa direttiva.

Modelli standard, lingua e mezzi di trasmissione

L'articolo 3 impone l'uso dei modelli degli allegati II, III, V e VI per le notifiche relative agli istituti di pagamento e di moneta elettronica; per la distribuzione di moneta elettronica tramite persone fisiche o giuridiche si utilizzano i modelli degli allegati IV e VI. Le informazioni devono essere rese per iscritto in una lingua accettata da entrambe le autorità e trasmesse preferibilmente per via elettronica, se accettata dallo Stato ospitante, oppure per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Le autorità competenti devono inoltre rendere note le lingue accettate e gli indirizzi di contatto per la trasmissione.

Verifica di completezza e accuratezza della domanda

L'articolo 4 obbliga l'autorità competente dello Stato membro d'origine a verificare completezza e accuratezza delle informazioni contenute nella domanda di passaporto. Se la domanda è incompleta o inesatta, l'istituto va informato senza indugio con l'indicazione degli aspetti carenti. La data di ricevimento di una domanda completa e accurata segna l'inizio dei termini di un mese e di tre mesi previsti dall'articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/2366.

Risoluzione delle controversie tra autorità

L'articolo 5 prevede che, se è stata avviata una procedura di risoluzione delle controversie tra autorità competenti ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2015/2366 e dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità d'origine informi l'istituto di pagamento che la decisione sulla domanda è rinviata fino alla conclusione della procedura.

Contenuto della notifica per succursale

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 disciplinano le informazioni da trasmettere per l'apertura di una succursale. Devono essere comunicati, tra l'altro, la data di ricevimento della domanda completa, lo Stato membro interessato, i dati identificativi dell'istituto, il referente, l'indirizzo e i responsabili della succursale, i servizi di pagamento offerti, la struttura organizzativa, il business plan triennale e la descrizione dei presidi di governo societario, controllo interno, gestione del rischio e antiriciclaggio/antiterrorismo. Se presenti, vanno comunicati anche i dati sull'esternalizzazione di funzioni operative. Le informazioni sono trasmesse con il modello dell'allegato II; le modifiche rilevanti vanno notificate solo per le parti del modello interessate; l'inizio attività va comunicato senza indebito indugio con il modello dell'allegato VI.

Contenuto della notifica per agente

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 stabiliscono il contenuto della notifica quando l'istituto di pagamento opera tramite un agente. Oltre agli identificativi dell'istituto e del referente, devono essere comunicate le informazioni sull'agente, sul punto di contatto centrale se previsto, sui servizi di pagamento prestati, sui meccanismi di controllo interno AML/CFT e, per gli agenti non prestatori di servizi di pagamento, sulle prove di professionalità e onorabilità degli amministratori e responsabili. Anche qui si comunica l'eventuale esternalizzazione di funzioni operative. La trasmissione avviene con il modello dell'allegato III, le variazioni solo per le parti interessate e l'avvio attività tramite il modello dell'allegato VI.

Contenuto della notifica per libera prestazione di servizi

Gli articoli 14, 15 e 16 disciplinano le notifiche per l'operatività transfrontaliera senza succursale né agente. Devono essere comunicati la data di ricevimento della domanda completa, lo Stato membro interessato, i dati identificativi dell'istituto, il referente, la data prevista di inizio dei servizi e l'elenco dei servizi di pagamento e, se applicabile, di moneta elettronica. Eventuali esternalizzazioni di funzioni operative devono essere indicate. La trasmissione avviene con il modello dell'allegato V e le modifiche rilevanti sono trasmesse solo nelle parti del modello interessate.

Allegati e formato dei numeri identificativi

L'allegato I fissa per ciascuno Stato membro il formato del numero di identificazione unico per persone giuridiche e fisiche, da utilizzare nelle notifiche. Gli allegati II-VI contengono i modelli standard di notifica per succursali, agenti, distributori, libera prestazione di servizi e avvio attività, includendo campi su dati dell'istituto, dell'agente/distributore/succursale, servizi offerti, controlli interni, AML/CFT, esternalizzazione e date rilevanti.

Entrata in vigore

L'articolo 17 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieservizi di pagamentovigilanza prudenzialelibera prestazione dei servizistabilimentoprevenzione del riciclaggio

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