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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1126

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1126 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 903/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014 per quanto riguarda il nome del rappresentante UE del titolare dell'autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puramente amministrativo il nome del rappresentante UE del titolare dell’autorizzazione per un preparato di Clostridium butyricum (FERM-BP 2789), sostituendo Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U. con Huvepharma NV Belgio. La modifica riguarda quattro atti di autorizzazione già vigenti e non comporta una nuova valutazione di sicurezza dell’additivo. È inoltre previsto un periodo transitorio per consentire lo smaltimento delle scorte esistenti di additivo, premiscele e mangimi composti.

Modifica meramente amministrativa delle autorizzazioni di un additivo per mangimi a base di Clostridium butyricum (FERM-BP 2789), sostituendo il rappresentante UE del titolare dell’autorizzazione da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U. a Huvepharma NV Belgio.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, al titolare dell’autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd e al suo rappresentante UE, nonché ai prodotti già autorizzati contenenti il preparato di Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) disciplinati dal regolamento (CE) n. 903/2009 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri; il regolamento prevede un regime transitorio per le scorte esistenti di additivo, premiscele e mangimi composti conformi alla disciplina precedente, che possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento.

Modifica del rappresentante UE del titolare dell’autorizzazione per Clostridium butyricum (FERM-BP 2789)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1126 della Commissione interviene su una serie di autorizzazioni già esistenti relative a un preparato di Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) impiegato come additivo per mangimi. La finalità è esclusivamente amministrativa: aggiornare il nome del rappresentante UE del titolare dell’autorizzazione, da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U. a Huvepharma NV Belgio, con effetto dal 12 gennaio 2017 secondo quanto dichiarato dal richiedente.

Contesto normativo e base giuridica

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare dell’articolo 13, paragrafo 3, che consente la modifica delle condizioni di autorizzazione. Nei considerando, la Commissione rileva che la richiesta è stata presentata da Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, che ha prodotto dati a sostegno dell’istanza e ha informato l’EFSA; la modifica non incide sulla sicurezza dell’additivo e non richiede una nuova valutazione scientifica.

Ambito delle modifiche

Le modifiche riguardano quattro atti già vigenti:

  • regolamento (CE) n. 903/2009;
  • regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011;
  • regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2013;
  • regolamento di esecuzione (UE) n. 1108/2014.

In ciascun atto, il nome del rappresentante UE del titolare dell’autorizzazione è sostituito in titolo e allegato, in modo da riflettere il nuovo rappresentante, Huvepharma NV Belgio. La sostanza attiva/ingrediente interessato resta il preparato di Clostridium butyricum FERM-BP 2789, già autorizzato per diverse categorie di animali.

Effetti pratici per gli operatori

La modifica consente a Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentata da Huvepharma NV Belgio, di continuare a esercitare i diritti di commercializzazione connessi alle autorizzazioni esistenti. Non si tratta di un nuovo dossier autorizzativo né di una revisione del profilo di sicurezza, ma di un aggiornamento dell’intestazione del soggetto rappresentante ai fini della validità amministrativa delle autorizzazioni.

Regime transitorio

La Commissione esclude l’applicazione immediata di misure più restrittive perché non emergono profili di sicurezza tali da imporla. Pertanto, l’articolo 5 stabilisce che le scorte esistenti di:

  • additivo;
  • premiscele;
  • mangimi composti contenenti l’additivo, conformi alla disciplina previgente, possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica del rappresentante UE nelle autorizzazioni esistenti

Gli articoli 1-4 modificano, rispettivamente, il regolamento (CE) n. 903/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014. In ciascun atto, il riferimento al titolare dell’autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U. è sostituito dal riferimento a Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd rappresentato da Huvepharma NV Belgio, sia nel titolo sia nell’allegato pertinente.

Natura amministrativa della modifica

La modifica è qualificata come puramente amministrativa e non richiede una nuova valutazione dell’additivo da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che è stata comunque informata della domanda presentata da Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd.

Misure transitorie per le scorte esistenti

L’articolo 5 consente che le scorte esistenti di additivo, premiscele e mangimi composti contenenti l’additivo, conformi alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del regolamento, continuino a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 6, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimiautorizzazioni amministrativemercato internodiritto veterinario

Testo integrale

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