Regolamento (UE) 2017/1124
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1124 del Consiglio, del 23 giugno 2017, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esecutivo aggiorna l'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti dell'Iran, modificando l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012. L'aggiornamento recepisce variazioni dei dati identificativi decise dalle Nazioni Unite per 23 persone e 14 entità. Il provvedimento ha natura meramente attuativa e opera con efficacia diretta in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012 sulle misure restrittive nei confronti dell'Iran, per adeguare i dati identificativi di persone ed entità elencate.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda, in particolare, le persone fisiche e giuridiche già incluse nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012, limitatamente all'aggiornamento delle loro informazioni identificative e altre informazioni pertinenti. L'intervento deriva da modifiche delle designazioni ONU e non introduce un nuovo regime sanzionatorio generale, ma modifica l'elenco di soggetti coinvolti in attività nucleari o relative a missili balistici.
Aggiornamento dell'elenco sanzionatorio UE nei confronti dell'Iran
Il regolamento di esecuzione interviene nel quadro delle misure restrittive adottate dall'Unione europea contro l'Iran ai sensi del regolamento (UE) n. 267/2012. La finalità è puramente attuativa: adeguare l'allegato VIII alle modifiche dei dati identificativi decise dalle Nazioni Unite per soggetti già presenti nell'elenco sanzionatorio.
Presupposto normativo e funzione dell'atto
Il provvedimento richiama l'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 267/2012, secondo cui il Consiglio deve modificare l'allegato VIII quando l'ONU aggiorna i dati di una persona o entità iscritta. In base ai considerando, le Nazioni Unite hanno modificato le informazioni relative a 23 persone e 14 entità, rendendo necessario l'adeguamento dell'elenco europeo.
Ambito di applicazione
L'atto si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non istituisce nuove categorie di destinatari né amplia il regime restrittivo in termini sostanziali; si limita a sostituire le informazioni identificative e descrittive relative ai soggetti già inseriti nell'allegato VIII del regolamento n. 267/2012.
Contenuto della modifica
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato VIII secondo quanto indicato nell'allegato al regolamento di esecuzione. L'allegato contiene l'aggiornamento dell'elenco delle persone ed entità di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 267/2012, ossia soggetti coinvolti in attività nucleari o relative a missili balistici.
Per le persone fisiche vengono aggiornati elementi quali:
- funzioni o incarichi istituzionali e militari;
- data e luogo di nascita;
- alias e varianti dei nomi;
- numeri di passaporto e altre identificazioni;
- ulteriori informazioni operative o di collegamento con organismi iraniani rilevanti.
Tra i nominativi riportati figurano, tra gli altri, Fereidoun Abbasi-Davani, Ali Akbar Ahmadian, Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, Mohammad Hejazi, Qasem Soleimani, Mohammad Reza Zahedi, Mohammad Baqer Zolqadr, Azim Aghajani e Ali Akbar Tabatabaei.
Per le entità sono aggiornate denominazioni e informazioni relative a soggetti quali:
- Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG);
- Cruise Missile Industry Group;
- Defence Industries Organisation (DIO);
- Fajr Industrial Group;
- Kala-Electric;
- Parchin Chemical Industries;
- Pars Aviation Services Company;
- Qods Aeronautics Industries;
- Sanam Industrial Group;
- 7th of Tir;
- Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG);
- Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG);
- Sho'a' Aviation;
- Ya Mahdi Industries Group.
Le descrizioni richiamano il ruolo di tali soggetti nei programmi nucleari, missilistici o aeronautici iraniani, nonché i legami di controllo o proprietà con organismi come MODAFL, AIO e DIO.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella sostituzione delle informazioni identificative e delle altre informazioni relative alle persone ed entità elencate.
Presupposto dell'intervento: modifiche ONU
I considerando precisano che, in base all'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 267/2012, quando le Nazioni Unite modificano i dati identificativi di una persona o entità inserita in elenco, il Consiglio deve adeguare l'allegato VIII. Nel caso di specie, le Nazioni Unite hanno modificato le informazioni di 23 persone e 14 entità.
Contenuto dell'allegato: elenco di persone ed entità coinvolte in attività nucleari o missilistiche
L'allegato sostituisce le informazioni relative alle persone ed entità di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 267/2012, cioè soggetti coinvolti in attività nucleari o relative a missili balistici. Sono aggiornati dati anagrafici, funzioni, alias, numeri di passaporto, cittadinanza, luogo di nascita e altre informazioni descrittive.
Categorie di soggetti elencati
Tra le persone fisiche figurano alti funzionari, militari, dirigenti di organismi collegati al programma nucleare o missilistico iraniano e membri dell'IRGC/Qods Force. Tra le entità figurano gruppi industriali e organizzazioni come DIO, AIO, SHIG, SBIG, 7th of Tir, Fajr Industrial Group, Kala-Electric, Parchin Chemical Industries e altre società o gruppi operanti in ambiti militari, aeronautici, missilistici o nucleari.
Entrata in vigore e efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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