Sentenza del 05/11/2018 n. 2601 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA di gruppo - gruppo di società - operazione inesistente infragruppo - detrazione dell'IVA - non spetta - violazione del principio di neutralità - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il diniego della detrazione violasse il principio di neutralità dell’IVA, anche considerando che entrambe le società coinvolte nell’operazione appartenevano al medesimo gruppo societario e al medesimo gruppo IVA. Secondo tale prospettazione, l’operazione infragruppo avrebbe dovuto essere valutata tenendo conto della neutralità complessiva dell’imposta all’interno del gruppo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo negare la detrazione dell’IVA a un operatore che abbia ricevuto una fattura relativa a un’operazione inesistente. Il principio di neutralità dell’IVA non impone di riconoscere la detrazione in assenza di un’effettiva operazione economica. La conclusione è ulteriormente confermata dal fatto che le società appartenevano al medesimo gruppo ai fini IVA, poiché tale appartenenza determina una situazione di neutralità aggregata per le operazioni infragruppo e non può sanare l’inesistenza dell’operazione o legittimare una detrazione indebita.
Norme richiamate
Principio di neutralità dell’IVA
Il principio tutela la detraibilità dell’IVA effettivamente assolta nell’ambito di operazioni reali, ma non può essere invocato per ottenere la detrazione relativa a operazioni inesistenti.
Disciplina dell’IVA di gruppo e del gruppo IVA
L’appartenenza delle società al medesimo gruppo ai fini IVA comporta una neutralità aggregata delle operazioni infragruppo, ma non rende detraibile l’IVA indicata in una fattura relativa a un’operazione mai realmente effettuata.
Massime di principio
- La detrazione dell’IVA presuppone l’esistenza effettiva dell’operazione documentata dalla fattura; una fattura relativa a un’operazione inesistente non attribuisce, di regola, alcun diritto alla detrazione.
- Il principio di neutralità dell’IVA non protegge comportamenti privi di sostanza economica né può essere utilizzato per legittimare detrazioni fondate su documenti non corrispondenti a operazioni reali.
- L’appartenenza delle società allo stesso gruppo societario o al medesimo gruppo IVA non sana l’inesistenza dell’operazione e non modifica i requisiti sostanziali per esercitare la detrazione.
- Nelle operazioni infragruppo occorre verificare separatamente la realtà dell’operazione, la sua effettiva esecuzione e la corretta documentazione, anche quando l’impatto fiscale complessivo sul gruppo appare neutrale.
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