Cassazione Penale, Ordinanza n. 08723/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Restano ferme la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione su uno dei reati, l'assoluzione su un'altra contestazione e la conferma della condanna per gli ulteriori delitti contestati in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la decisione della Corte di appello di Bologna che aveva dichiarato il non doversi procedere per prescrizione per uno dei reati contestati, lo aveva assolto da un'altra imputazione e, per il resto, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio confermando la condanna per numerosi episodi di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui. L'unico motivo di ricorso denunciava l'inosservanza di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che il ricorrente non avrebbe adeguata comprensione della lingua italiana; la censura è stata ritenuta generica e apodittica, perché priva di riferimenti specifici alla storia personale o ad altre circostanze concrete idonee a supportare l'allegazione difensiva.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
il ricorso è stato ritenuto inammissibile per genericità e apoditticità del motivo dedotto.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la sussistenza dell'elemento soggettivo, senza indicare specifici elementi fattuali o ragioni giuridiche idonei a mettere in discussione la motivazione della sentenza impugnata.
- L'allegazione di una scarsa comprensione della lingua italiana, per incidere sulla capacità di comprendere le condotte contestate o sul dolo, richiede un supporto fattuale concreto e individualizzato; una deduzione meramente assertiva non è sufficiente.
- La mera contestazione della valutazione di merito operata dal giudice di appello, se formulata senza specificità, non consente alla Corte di cassazione di esercitare il controllo di legittimità e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
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