Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16057/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente religioso)

La controversia

La controversia trae origine da una querela di falso proposta in via principale contro una nota con cui il rappresentante della parrocchia e il direttore dei lavori avevano comunicato al Comune l'ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione di una chiesa commemorativa. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la querela per difetto di interesse; la corte d'appello, in parziale riforma, aveva invece riconosciuto l'interesse ad agire ma aveva rigettato nel merito la querela, ritenendo non falsa la comunicazione. In cassazione l'erede del proponente ha dedotto due motivi: con il primo, violazione degli artt. 112, 115, 116 e 221 e ss. c.p.c. e degli artt. 2697 e 2727 e ss. c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la falsità della comunicazione senza considerare la documentazione prodotta, da cui risultava che già dal 2010 i soggetti della parrocchia non potevano accedere all'area di cantiere; con il secondo, nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie formulate in primo grado e riproposte in appello, consistenti in prova testimoniale, interrogatorio formale e consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto non a denunciare un vizio di legittimità della motivazione o una violazione effettiva delle regole sulla prova, ma a sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio e un percorso logico alternativo rispetto a quello accolto dal giudice di merito. Ha inoltre precisato che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o affermi di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola diversa, mentre nel caso concreto era contestata soltanto la valutazione del ragionamento indiziario. Ha poi rilevato che la valutazione delle presunzioni, compresa la scelta di farvi ricorso e la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'omessa pronuncia rilevante ex art. 112 c.p.c. riguarda le domande di merito e non le istanze istruttorie, la cui mancata decisione può semmai essere dedotta come vizio di motivazione; inoltre, la ricorrente non aveva articolato una vera censura motivazionale ma solo una violazione di legge. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito, non alle istanze istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo un criterio non consentito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo quando il giudice disattenda la regola legale di valutazione della prova; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 221 c.p.c. e ss.

    Richiamo generico alla disciplina della querela di falso, ritenuto non pertinente ai fini delle censure formulate.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se il giudice distribuisce l'onere della prova in modo diverso da quello legale, non quando contesta la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 2727 c.c. e ss.

    In tema di presunzioni, scelta degli indizi, loro valutazione e sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza spettano al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'omessa pronuncia rilevante ai fini della cassazione riguarda le domande di merito, non le sole istanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è oggi ristretto nei limiti consentiti dalla formulazione vigente della norma.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il vizio motivazionale deducibile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare in modo generico la ricostruzione fattuale del giudice di merito: è necessario allegare l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto o l'inosservanza di una specifica regola di valutazione.
  • In tema di presunzioni, la scelta di ricorrere al ragionamento indiziario, l'individuazione degli indizi e la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni di merito, non le istanze istruttorie; la loro mancata decisione può essere dedotta, se del caso, solo come difetto di motivazione.
  • La censura di motivazione non è ammissibile quando si limita a proporre una lettura alternativa delle prove o un diverso convincimento, dovendo invece evidenziare un reale deficit logico-argomentativo della decisione impugnata.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto se il giudice sbaglia la ripartizione dell'onere probatorio, non quando si contesta la valutazione delle prove acquisite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.