Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2542/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio formatosi sull'istanza di compensazione o scomputo di somme versate e crediti riconosciuti dal Comune rispetto a contributi di costruzione dovuti per due permessi di costruire

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha agito contro il silenzio del Comune su un'istanza con cui chiedeva di compensare gli importi dovuti a titolo di contributo di costruzione per un primo permesso di costruire, pari a € 27.746,94, e per una seconda pratica, successivamente quantificati in € 34.866,79, con € 28.409,94 già versati dalla precedente proprietaria per una concessione edilizia relativa a unità immobiliari non realizzate e con un credito di € 22.936,05 riconosciuto dal Comune e ceduto alla ricorrente. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'inerzia e l'obbligo dell'amministrazione di provvedere, sostenendo che la richiesta riguardasse anche lo scomputo degli oneri di urbanizzazione e che sussistesse una legittima aspettativa a una determinazione espressa. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità dell'azione avverso il silenzio, poiché la pretesa aveva natura patrimoniale e non implicava l'esercizio di potestà autoritativa, nonché la mancanza della documentazione necessaria a verificare i trasferimenti della proprietà e dei crediti. Nelle more, il Comune ha determinato il contributo relativo alla seconda pratica e ha adottato un diniego espresso sulla richiesta di compensazione; la ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo tuttavia la rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'azione contro il silenzio-inadempimento prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. non è esperibile contro qualsiasi inerzia amministrativa, ma presuppone che l'obbligo di provvedere riguardi l'esercizio di una potestà autoritativa. Nel caso esaminato, la controversia concerneva la determinazione, rideterminazione, compensazione o scomputo di somme relative al contributo di costruzione, attività qualificata dal giudice come avente carattere privatistico e incidente su una posizione di diritto soggettivo. Pertanto mancava il presupposto per l'azione avverso il silenzio, indipendentemente dalla successiva adozione del diniego espresso. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L'azione avverso il silenzio presuppone un obbligo dell'amministrazione di provvedere nell'esercizio di una potestà autoritativa; non è esperibile quando la pretesa riguarda un diritto soggettivo di natura patrimoniale.

  • art. 117 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il rito sul silenzio non si applica a inerzie relative ad attività privatistica dell'amministrazione, priva di potestà autoritativa.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile soltanto quando l'inerzia riguarda un obbligo di provvedere mediante l'esercizio di una potestà autoritativa; non è invece utilizzabile per ottenere la definizione di pretese riconducibili a diritti soggettivi patrimoniali.
  • Gli atti con cui l'amministrazione determina o ridetermina il contributo di costruzione hanno natura privatistica; le controversie relative alla restituzione, compensazione o scomputo delle somme versate a tale titolo non possono essere introdotte mediante l'azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.