Cassazione Penale, Ordinanza n. 06641/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma alla pena di un anno di reclusione ed euro 140 di multa per tentato furto in concorso, aggravato. L’unico motivo deduceva violazione dell’art. 133 c.p. e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente determinato il trattamento sanzionatorio e non avesse adeguatamente motivato sul diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla pena, osservando che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune da vizi logici e giuridici. Ha inoltre rilevato che il motivo non si confrontava con una specifica valorizzazione, già compiuta in primo grado, della "modalità insidiosa" della condotta, e che la valutazione sulla dosimetria poteva considerare anche i passaggi relativi al diniego della sospensione condizionale e della non menzione, in relazione alla personalità degli imputati e alla loro dedizione a reati della stessa tipologia. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato in relazione alla condanna confermata
art. 56 c.p.
richiamato quale norma sul tentativo in relazione al reato contestato
art. 624 c.p.
richiamato quale norma incriminatrice del furto oggetto di condanna
art. 625 n. 4 c.p.
richiamato quale circostanza aggravante del furto
art. 625 n. 8-bis c.p.
richiamato quale ulteriore circostanza aggravante del furto
art. 133 c.p.
norma centrale sulla commisurazione della pena; la Corte ribadisce che la sua applicazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, se sorretta da motivazione congrua
art. 132 c.p.
richiamato insieme all’art. 133 c.p. come criterio generale per la determinazione della pena
art. 616 c.p.p.
presumibilmente richiamato nella parte dispositiva per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, anche se non esplicitato nel testo trascritto
Cassa delle ammende
destinazione della somma irrogata ai ricorrenti a titolo di sanzione pecuniaria processuale per l’inammissibilità
Massime di principio
- La graduazione della pena, compresa la determinazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure meramente assertive sulla dosimetria della pena se la motivazione di merito richiama in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con una specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, come la valorizzazione di modalità esecutive ritenute insidiose o di elementi personali dell’imputato.
- La motivazione sulla pena può essere valutata nella sua complessità, includendo anche le ragioni poste a base del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
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