Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06509/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per associazione di stampo mafioso (art. 416-bis), per danneggiamento aggravato e per detenzione di un kalashnikov; il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazione di legge, contestando: l'uso probatorio delle intercettazioni (soprattutto quelle captate nello studio del commercialista Tiberio Sorrenti), l'erronea identificazione e temporalità dei fatti (sovrapposizione con periodo coperto da giudicato, richiamo ai rilievi del procedimento "Vulcano"), l'automatismo nel riconoscimento del ruolo di "promotore e organizzatore" basato su precedenti sentenze, l'assenza di elementi che collegassero i reati successivi al periodo associativo contestato, l'incertezza nell'attribuzione del mandato per il danneggiamento e nella titolarità dell'arma, e l'insufficiente motivazione in ordine al riconoscimento delle aggravanti mafiose.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto logiche e prive di vizi le argomentazioni dei giudici di merito: le intercettazioni del 30 marzo, 4 aprile e 12 dicembre 2012 nello studio di Sorrenti, lette congiuntamente, dimostrano il ruolo di intermediario e la capacità della cosca Pesce di imporre un monopolio nei trasporti; le conversazioni identificano l'imputato (diminutivo "Nino" riferito al ramo "Testuni/Pecura") e ne evidenziano l'intraneità e l'attività direzionale nell'interesse del sodalizio; la conversazione del 20 aprile 2018 è stata ritenuta indicativa anche per il periodo antecedente al 2014; la responsabilità come mandante nel danneggiamento del 4 giugno 2016 è confermata da ammissioni intercettate e dal rinvenimento di munizionamento compatibile; la detenzione del kalashnikov è stata attribuita al ricorrente come "diretto proprietario" e ritenuta comunque funzionale alla cosca, giustificando l'aggravante mafiosa. Conseguentemente il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e il mantenimento delle statuizioni penali rese in sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma centrale per la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ha interpretato la prova come idonea a dimostrare l'intraneità stabile del ricorrente e la sua contribuzione permanente al sodalizio, sulla base delle intercettazioni e del contesto fattuale.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata in relazione alle aggravanti (agevolazione/uso di arma e vantaggi al sodalizio); la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'agevolazione mafiosa con riguardo al danneggiamento e alla detenzione dell'arma, avendo l'arma e le condotte reso servizio al sodalizio.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dalle censure difensive in tema di vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse congrua e non affetta da illogicità tale da giustificare intervento di legittimità.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento ai mezzi di prova e alla valutazione delle intercettazioni; la Corte di legittimità ha confermato la corretta valutazione delle prove adottata dai giudici di merito.

  • art. 110 cod. pen.

    Evocato in relazione al concorso di persone nel reato; la sentenza di merito è stata ritenuta congrua nel ricostruire ruolo di mandante (concorso) e autore materiale.

  • art. 635 cod. pen.

    Richiamato nel contesto delle doglianze sul reato di danneggiamento; la Corte ha ritenuto confermata la qualificazione e il concorso nel reato contestato.

  • legge 2 ottobre 1967 n. 895 (norme armi)

    Richiamata con riferimento alle contestazioni sulla detenzione di arma; la Corte ha ritenuto provata la detenzione del kalashnikov e il suo collegamento al sodalizio, con conseguente applicazione delle relative norme.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese a carico del ricorrente.

  • Sezioni Unite Mannino / Sezioni Unite Modaffari (giurisprudenza di legittimità)

    I principi giurisprudenziali delle Sezioni Unite sono stati richiamati in tema di criteri per l'individuazione dell'intraneità e dell'"affectio" associativa (patto stabile e contribuzione permanente), che la Corte di merito ha applicato nella valutazione delle intercettazioni e del contesto probatorio.

  • art. 2 l. 2 ottobre 1967 n. 895

    Richiamata nei motivi di ricorso in relazione alla normativa sulle armi; la Corte ha ritenuto che la normativa sulle armi e le risultanze probatorie giustificassero l'imputazione e l'aggravante connessa all'uso/possesso di arma comune da sparo.

Massime di principio

  • Le intercettazioni devono essere lette nel loro contesto unitario: conversazioni apparentemente isolate possono, lette congiuntamente, dimostrare ruoli organizzativi e modalità di gestione di attività illecite a favore di un sodalizio.
  • La identificazione attraverso soprannomi o diminutivi è ammissibile se corroborata da altri elementi probatori (contesto, riferimenti incrociati, comportamento degli interlocutori); la mera omonimia non basta a escludere l'identificazione se esistono indici di riferimento.
  • Decisioni irrevocabili di precedenti procedimenti (es. ruolo riconosciuto in procedimento "Vulcano") possono essere valorizzate a condizione che non si adotti un "automatismo": va dimostrato il collegamento fattuale tra i periodi e le condotte considerate.
  • La detenzione di armi particolarmente pericolose e la loro custodia in contesti associativi possono supportare il riconoscimento dell'aggravante mafiosa quando emerga che l'arma era a disposizione del sodalizio o funzionale ai suoi fini.
  • Le contestazioni che riguardano valutazioni di merito (credibilità delle intercettazioni, interpretazione dei fatti) sono difficilmente sindacabili in cassazione se la motivazione di merito è coerente e priva di vizi logico-giuridici manifesti.
  • Per ottenere la derubricazione del ruolo associativo da promotore/organizzatore a semplice partecipe è necessario fornire una critica motivata e circostanziata delle prove che mostrino l'assenza di potere decisionale o di apporto gestionale stabile; mere contestazioni generiche non sono sufficienti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.