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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16630/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva l'applicazione della disciplina del reato continuato (art. 671 c.p.p.) a più pronunce che lo avevano condannato per reati connessi al narcotraffico: 1) sentenza del 23/06/2017 (irrev. 08/11/2017) per detenzione di arma e stupefacenti (fatto 26/04/2016 a Ercolano); 2) sentenza del 02/07/2020 (irrev. 12/03/2021) per partecipazione ad associazione di narcotraffico e reati connessi (fatti dal 28/12/2014 al 20/01/2015 a San Giorgio a Cremano) riferita al clan Troia; 3) sentenza dell'11/10/2022 (irrev. 24/02/2023) per partecipazione ad associazione di narcotraffico e cessioni di droga (gennaio 2016 e 9-26/04/2016 a San Giorgio a Cremano) riferita al clan Luongo. De Ponte sosteneva che vi fosse un unico disegno criminoso: egli avrebbe gestito la stessa piazza di spaccio dal 2013 al 2016, semplicemente cambiando fornitore/clan, e che quindi le condotte fossero programmate in vista di un unico fine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (sentenza del 13/02/2025), confermando l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva negato l'applicazione della continuazione. I giudici di legittimità hanno ritenuto che mancassero elementi concreti e specifici idonei a dimostrare che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati già programmati nelle loro linee essenziali. La Corte ha posto rilievo sulla discontinuità temporale e territoriale e sulla mancata prova dell'operatività del primo sodalizio oltre febbraio 2015, sicché la costituzione del successivo clan (gennaio 2016) non era prevedibile né riassumibile in un unico momento deliberativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata per ottenere l'applicazione del trattamento sanzionatorio del reato continuato in sede esecutiva; la Corte richiede che sia dimostrata specificamente la programmazione unitaria delle plurime condotte già al momento del primo reato.

  • art. 81 cod. pen.

    Riferita dal ricorrente in tema di commisurazione della pena per reati continuati; la Corte richiama i criteri di applicazione della continuazione ai fini della determinazione della pena unica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva il richiedente deve allegare elementi specifici e concreti che dimostrino una programmazione unitaria delle condotte già alla data del primo reato; non è sufficiente la sola omogeneità tipologica dei reati.
  • La valutazione si fonda su indici concreti: omogeneità del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e prevedibilità dei reati successivi al momento del primo episodio.
  • Il semplice cambio del fornitore o il passaggio da un clan a un altro non prova di per sé la continuità del disegno criminoso: è necessaria la dimostrazione della continuità operativa e della unicità del momento deliberativo.
  • La valutazione deve considerare la natura e l'operatività concreta dei diversi sodalizi: la partecipazione a associazioni differenti richiede prova della progressiva appartenenza pianificata fin dall'inizio.
  • L'onere probatorio grava sul condannato che chiede il beneficio: richieste generiche o affermazioni non corredate da elementi probatori specifici sono destinate a fallire.

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