Cassazione Penale, Sentenza n. 16630/2025 del 05/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva l'applicazione della disciplina del reato continuato (art. 671 c.p.p.) a più pronunce che lo avevano condannato per reati connessi al narcotraffico: 1) sentenza del 23/06/2017 (irrev. 08/11/2017) per detenzione di arma e stupefacenti (fatto 26/04/2016 a Ercolano); 2) sentenza del 02/07/2020 (irrev. 12/03/2021) per partecipazione ad associazione di narcotraffico e reati connessi (fatti dal 28/12/2014 al 20/01/2015 a San Giorgio a Cremano) riferita al clan Troia; 3) sentenza dell'11/10/2022 (irrev. 24/02/2023) per partecipazione ad associazione di narcotraffico e cessioni di droga (gennaio 2016 e 9-26/04/2016 a San Giorgio a Cremano) riferita al clan Luongo. De Ponte sosteneva che vi fosse un unico disegno criminoso: egli avrebbe gestito la stessa piazza di spaccio dal 2013 al 2016, semplicemente cambiando fornitore/clan, e che quindi le condotte fossero programmate in vista di un unico fine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (sentenza del 13/02/2025), confermando l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva negato l'applicazione della continuazione. I giudici di legittimità hanno ritenuto che mancassero elementi concreti e specifici idonei a dimostrare che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati già programmati nelle loro linee essenziali. La Corte ha posto rilievo sulla discontinuità temporale e territoriale e sulla mancata prova dell'operatività del primo sodalizio oltre febbraio 2015, sicché la costituzione del successivo clan (gennaio 2016) non era prevedibile né riassumibile in un unico momento deliberativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma invocata per ottenere l'applicazione del trattamento sanzionatorio del reato continuato in sede esecutiva; la Corte richiede che sia dimostrata specificamente la programmazione unitaria delle plurime condotte già al momento del primo reato.
art. 81 cod. pen.
Riferita dal ricorrente in tema di commisurazione della pena per reati continuati; la Corte richiama i criteri di applicazione della continuazione ai fini della determinazione della pena unica.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva il richiedente deve allegare elementi specifici e concreti che dimostrino una programmazione unitaria delle condotte già alla data del primo reato; non è sufficiente la sola omogeneità tipologica dei reati.
- La valutazione si fonda su indici concreti: omogeneità del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e prevedibilità dei reati successivi al momento del primo episodio.
- Il semplice cambio del fornitore o il passaggio da un clan a un altro non prova di per sé la continuità del disegno criminoso: è necessaria la dimostrazione della continuità operativa e della unicità del momento deliberativo.
- La valutazione deve considerare la natura e l'operatività concreta dei diversi sodalizi: la partecipazione a associazioni differenti richiede prova della progressiva appartenenza pianificata fin dall'inizio.
- L'onere probatorio grava sul condannato che chiede il beneficio: richieste generiche o affermazioni non corredate da elementi probatori specifici sono destinate a fallire.
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