Cassazione Civile, Ordinanza n. 16804/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a una sanzione amministrativa irrogata per violazione dell'art. 1 sexies del d.l. n. 28 del 2003, convertito nella l. n. 88 del 2003. L'opposizione era stata rigettata dal giudice di pace e la decisione confermata dal Tribunale di Rimini. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della norma sanzionatoria, sostenendo che l'ordinanza-ingiunzione non fosse stata legittimamente emessa dal Prefetto, ma da un viceprefetto dirigente non vicario e senza valida delega di firma. La questione centrale riguarda dunque la validità soggettiva del firmatario del provvedimento sanzionatorio e il regime probatorio dell'eventuale carenza di delega.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, quando l'opponente deduce l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per insussistenza della delega di firma del funzionario che ha emesso l'atto in sostituzione del prefetto o del viceprefetto vicario, l'opponente ha sì l'onere di allegare e dimostrare il fatto negativo, ma, se abbia sollecitato l'acquisizione della relativa prova o l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, la presunzione di legittimità dell'atto non basta e occorre verificare l'esistenza di una valida delega. Nel caso concreto la Corte ha rilevato che il ricorrente non era rimasto processualmente inerte, avendo sollecitato i poteri istruttori del giudice; pertanto la decisione di merito, che aveva mantenuto ferma la sanzione senza verificare la delega, è stata cassata. La causa è stata rinviata al Tribunale di Rimini, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 sexies d.l. n. 28 del 2003
La sanzione prevista dalla norma deve essere disposta dal Prefetto; la legittimazione del provvedimento dipende quindi dalla corretta titolarità del potere di firma o dalla valida delega al funzionario che lo emette.
L. n. 88 del 2003
Norma di conversione del d.l. n. 28 del 2003 richiamata quale base della violazione sanzionata.
art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio su proposta del relatore.
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale e per la proposta del relatore di manifesta fondatezza.
art. 213 c.p.c.
Il giudice può acquisire informazioni dalla pubblica amministrazione quando l'opponente solleciti tali poteri istruttori per verificare la legittimità del provvedimento sanzionatorio.
art. 23, comma 6, l. n. 689 del 1981
La parte può avvalersi dei poteri istruttori del giudice nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa per ottenere dall'amministrazione le necessarie informazioni.
Massime di principio
- In sede di opposizione a ordinanza-ingiunzione, se si contesta la legittimità del provvedimento per mancanza di delega di firma del funzionario che lo ha emesso, l'opponente deve allegare il vizio e può essere gravato dell'onere di provare il fatto negativo, ma il giudice non può arrestarsi a una mera presunzione di legittimità dell'atto quando la parte abbia chiesto l'acquisizione delle informazioni necessarie.
- Quando la validità del provvedimento sanzionatorio dipende dall'esistenza di una delega al firmatario, la relativa prova può essere acquisita tramite l'esercizio dei poteri istruttori del giudice; l'amministrazione non può sottrarsi alla risposta richiesta.
- La presunzione di legittimità dell'atto amministrativo sanzionatorio opera solo finché la parte opponente rimanga del tutto inerte sul piano processuale; se la parte attiva la ricerca della prova della delega, il giudice deve verificare in concreto la titolarità del potere di firma.
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