Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16804/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a una sanzione amministrativa irrogata per violazione dell'art. 1 sexies del d.l. n. 28 del 2003, convertito nella l. n. 88 del 2003. L'opposizione era stata rigettata dal giudice di pace e la decisione confermata dal Tribunale di Rimini. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della norma sanzionatoria, sostenendo che l'ordinanza-ingiunzione non fosse stata legittimamente emessa dal Prefetto, ma da un viceprefetto dirigente non vicario e senza valida delega di firma. La questione centrale riguarda dunque la validità soggettiva del firmatario del provvedimento sanzionatorio e il regime probatorio dell'eventuale carenza di delega.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, quando l'opponente deduce l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per insussistenza della delega di firma del funzionario che ha emesso l'atto in sostituzione del prefetto o del viceprefetto vicario, l'opponente ha sì l'onere di allegare e dimostrare il fatto negativo, ma, se abbia sollecitato l'acquisizione della relativa prova o l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, la presunzione di legittimità dell'atto non basta e occorre verificare l'esistenza di una valida delega. Nel caso concreto la Corte ha rilevato che il ricorrente non era rimasto processualmente inerte, avendo sollecitato i poteri istruttori del giudice; pertanto la decisione di merito, che aveva mantenuto ferma la sanzione senza verificare la delega, è stata cassata. La causa è stata rinviata al Tribunale di Rimini, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1 sexies d.l. n. 28 del 2003

    La sanzione prevista dalla norma deve essere disposta dal Prefetto; la legittimazione del provvedimento dipende quindi dalla corretta titolarità del potere di firma o dalla valida delega al funzionario che lo emette.

  • L. n. 88 del 2003

    Norma di conversione del d.l. n. 28 del 2003 richiamata quale base della violazione sanzionata.

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio su proposta del relatore.

  • art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale e per la proposta del relatore di manifesta fondatezza.

  • art. 213 c.p.c.

    Il giudice può acquisire informazioni dalla pubblica amministrazione quando l'opponente solleciti tali poteri istruttori per verificare la legittimità del provvedimento sanzionatorio.

  • art. 23, comma 6, l. n. 689 del 1981

    La parte può avvalersi dei poteri istruttori del giudice nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa per ottenere dall'amministrazione le necessarie informazioni.

Massime di principio

  • In sede di opposizione a ordinanza-ingiunzione, se si contesta la legittimità del provvedimento per mancanza di delega di firma del funzionario che lo ha emesso, l'opponente deve allegare il vizio e può essere gravato dell'onere di provare il fatto negativo, ma il giudice non può arrestarsi a una mera presunzione di legittimità dell'atto quando la parte abbia chiesto l'acquisizione delle informazioni necessarie.
  • Quando la validità del provvedimento sanzionatorio dipende dall'esistenza di una delega al firmatario, la relativa prova può essere acquisita tramite l'esercizio dei poteri istruttori del giudice; l'amministrazione non può sottrarsi alla risposta richiesta.
  • La presunzione di legittimità dell'atto amministrativo sanzionatorio opera solo finché la parte opponente rimanga del tutto inerte sul piano processuale; se la parte attiva la ricerca della prova della delega, il giudice deve verificare in concreto la titolarità del potere di firma.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.