Sentenza n. 1887/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: persistente inottemperanza dell’Assessorato regionale alla sentenza della Corte d’appello di Palermo, Sezione lavoro, relativa alla progressione economica orizzontale e al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza n. 947 del 23 ottobre 2025 della Corte d’appello di Palermo, passata in giudicato e notificata all’amministrazione il 4 novembre 2025. La sentenza aveva riconosciuto il loro diritto alla progressione economica orizzontale all’interno della categoria di appartenenza, limitatamente a quella prevista dall’art. 109 del CCRL 2002/2005, con decorrenza dal 1° marzo 2005, nonché all’adeguamento del trattamento giuridico ed economico e al pagamento delle differenze retributive dal 2 novembre 2015, nei limiti della prescrizione, con interessi legali. Dedotta la persistente inerzia dell’Assessorato, i ricorrenti hanno chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato entro un termine assegnato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondata l’azione di ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza della Corte d’appello era passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione e che quest’ultima non aveva contestato l’inadempimento. Il giudice ha ordinato all’Assessorato di dare esecuzione al giudicato, al netto di eventuali pagamenti già effettuati, entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega a un funzionario regionale non incardinato nell’Assessorato resistente, da attivarsi su istanza della parte interessata entro un ulteriore termine di 60 giorni. Gli eventuali compensi del commissario sono stati posti a carico dell’Assessorato. L’amministrazione è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
attuazione “delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il termine di 120 giorni previsto per il completamento delle procedure esecutive relative a obblighi di pagamento è richiamato dal giudice quale disciplina applicabile al caso.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite
La mancata contestazione specifica dell’inadempimento da parte dell’amministrazione costituita consente al giudice di porre tale fatto a fondamento della decisione.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Il termine decadenziale previsto dalla disposizione è richiamato per la presentazione dell’istanza relativa all’eventuale compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione obblighi di fare e di pagamento, quando l’amministrazione non si conformi al giudicato.
- Ai fini dell’accoglimento dell’azione di ottemperanza, assumono rilievo il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione e la persistente mancata esecuzione; la mancata contestazione specifica dell’inadempimento da parte dell’amministrazione costituita può essere posta dal giudice a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte interessata in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- Nell’esecuzione di un giudicato che riconosca progressioni economiche e differenze retributive, l’ordine conformativo può comprendere sia l’adozione degli atti amministrativi e contabili necessari sia la verifica di eventuali pagamenti già effettuati, con conseguente detrazione delle somme già corrisposte.
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