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Sentenza

Sentenza n. 2014/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento di rigetto dell’istanza inoltrata dal ricorrente all’Università degli Studi della Campania “-OMISSIS-”, comunicato via pec in data 6 marzo 2023 avente oggetto la richiesta di trasferimento del ricorrente dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’International University of -OMISSIS- alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi della Campania “-OMISSIS-”, per gravi motivi di salute ai sensi e per gli effetti dell’art 9 del r. d. 4 giugno 1938, n. 1269, acquisita al protocollo gen. di Ateneo con nr. -OMISSIS- e nr. -OMISSIS-, nonché avverso ogni altro atto antecedente, connesso e/o conseguente E PER LA DECLARATORIA dell’obbligo dell'Ateneo intimato a provvedere alla valutazione della carriera universitaria del ricorrente ivi compresi i crediti formativi già acquisiti, gli esami sostenuti e la relativa votazione ottenuta, ai fini del rilascio del nulla osta all'iscrizione ad anno successivo al primo al Corso di Laurea Magistrale in Medicina.

Giustizia amministrativa202301513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento da un'università straniera al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell'università resistente, motivato dall'assenza di posti disponibili e dalla mancata pubblicazione del bando di trasferimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, iscritto al terzo anno di Medicina e Chirurgia presso un'università straniera, ha impugnato il diniego opposto alla richiesta di trasferimento presso l'università italiana più vicina alla propria residenza, deducendo gravi motivi di salute propri e del padre. Ha sostenuto: 1) la violazione dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938, ritenuto applicabile quale disciplina speciale sui trasferimenti per gravi motivi, nonché il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione dell'art. 97 Cost. e del diritto allo studio; 2) il mancato esame del percorso formativo svolto presso l'università straniera, degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti, in violazione del d.m. n. 583/2022; 3) l'omessa ricognizione aggiornata dei posti eventualmente disponibili, anche considerando posti destinati a studenti extracomunitari o a corsi in lingua inglese; 4) la violazione dei diritti alla salute e allo studio e l'omessa comparazione degli interessi; 5) la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto. L'università ha dedotto l'assenza di posti disponibili e la necessità di applicare la disciplina ministeriale sulle iscrizioni ad anni successivi al primo nei corsi a numero programmato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile, con carattere speciale rispetto all'art. 9 del r.d. n. 1269/1938, la disciplina dell'Allegato 2, comma 13, del d.m. n. 583/2022, relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo nei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a programmazione nazionale. Tale disciplina consente l'iscrizione esclusivamente nei limiti dei posti resisi disponibili nella relativa coorte, impone agli atenei di procedere mediante avvisi o bandi pubblici e non consente l'esame di domande presentate al di fuori di tali procedure o dei relativi termini. Il giudice ha escluso che i gravi motivi di salute consentano l'iscrizione in soprannumero o fuori coorte: per gli studenti con invalidità almeno pari al 66% o con disabilità grave certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 è previsto soltanto un titolo di preferenza, previo riconoscimento dei crediti, verifica delle propedeuticità e accertamento della disponibilità di posti. Nel caso concreto, inoltre, non risultava prodotta una certificazione attestante tali requisiti e, per l'anno di corso interessato, gli iscritti erano già 261 a fronte dei 250 posti programmati. Il motivo sul mancato esame della carriera è stato respinto perché la valutazione degli esami e dei crediti presuppone l'esistenza di una procedura pubblica e di posti disponibili. È stata esclusa anche l'omessa ricognizione dei posti, non essendo stata fornita prova della mancata o incompleta verifica da parte dell'ateneo; la ricognizione rilevante è quella funzionale alla programmazione e alla pubblicazione del bando. La censura relativa al bilanciamento tra salute e diritto allo studio è stata ritenuta in parte generica e comunque già ponderata dal d.m. n. 583/2022 attraverso la previsione del titolo di preferenza, senza attribuzione di posti aggiuntivi. Il mancato preavviso di rigetto non ha determinato l'annullabilità dell'atto, poiché il diniego era vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il TAR ha richiamato anche la successiva pronuncia del Consiglio di Stato n. 3737/2025, che ha escluso l'iscrizione ad anni successivi al primo al di fuori di una procedura pubblica e in assenza di posti disponibili, ritenendo derogato l'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 dal sistema di accesso programmato. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 r.d. 4 giugno 1938, n. 1269

    lo studente in corso di studi può trasferirsi da una a altra Università o Istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre di ogni anno

    La disposizione generale sui trasferimenti non prevale sulla disciplina speciale dell'accesso programmato ai corsi di Medicina e Chirurgia e non consente trasferimenti ad anni successivi al primo in assenza di posti e di procedura pubblica.

  • Allegato 2, comma 13, d.m. 24 giugno 2022, n. 583

    possano avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte

    Le iscrizioni ad anni successivi al primo sono subordinate alla disponibilità di posti nella relativa coorte, alla pubblicazione di avvisi o bandi pubblici e al rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dall'ateneo.

  • Allegato 2, comma 14, d.m. 24 giugno 2022, n. 583

    detta iscrizione ad anni successivi al primo sia subordinata all'accertamento ... del percorso formativo dello studente che richiede il trasferimento

    Per gli studenti provenienti da atenei esteri, il riconoscimento degli esami e dei crediti presuppone una procedura pubblica, la disponibilità di posti e la verifica del percorso formativo, delle peculiarità del corso e delle propedeuticità.

  • Allegato 2, comma 15, d.m. 24 giugno 2022, n. 583

    per nessun motivo è consentita l'iscrizione in sovrannumero o fuori coorte

    La disciplina ministeriale esclude in ogni caso l'iscrizione in soprannumero o fuori dalla coorte di riferimento.

  • art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104

    La certificazione della situazione di gravità costituisce, insieme all'invalidità almeno pari al 66%, il presupposto per il titolo di preferenza previsto dalla disciplina ministeriale, non per l'ammissione in soprannumero.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il preavviso di rigetto non è stato ritenuto necessario quando l'esito del procedimento era vincolato e le osservazioni del privato non avrebbero potuto modificare il contenuto del diniego.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    La violazione procedimentale derivante dall'omesso preavviso di rigetto non comporta annullabilità quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • l. 2 agosto 1999, n. 264

    Il sistema di programmazione nazionale degli accessi giustifica il limite dei posti disponibili anche per le iscrizioni ad anni successivi al primo nei corsi di Medicina e Chirurgia.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento non impone all'ateneo di derogare ai limiti di programmazione nazionale e di ammettere studenti oltre la capienza della coorte.

  • artt. 32, 33 e 34 Cost.

    La tutela della salute e il diritto allo studio non consentono di superare i vincoli legislativi e ministeriali sull'accesso programmato, già ponderati nella disciplina che prevede un titolo di preferenza per determinate categorie protette.

Massime di principio

  • Nei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia soggetti ad accesso programmato nazionale, l'iscrizione ad anni successivi al primo è consentita esclusivamente entro i posti resisi disponibili nella relativa coorte e mediante una procedura pubblica disciplinata da apposito avviso o bando dell'ateneo.
  • La disciplina speciale sulla programmazione nazionale degli accessi prevale sulla disciplina generale dei trasferimenti universitari prevista dall'art. 9 del r.d. n. 1269/1938; pertanto, i gravi motivi di salute non consentono il trasferimento ad anni successivi al primo in assenza di posti disponibili o al di fuori della procedura pubblica prevista dalla disciplina ministeriale.
  • Per gli studenti provenienti da università straniere, il riconoscimento degli esami, dei crediti e delle propedeuticità può essere effettuato soltanto nell'ambito della procedura pubblica per l'iscrizione ad anni successivi al primo e dopo l'accertamento della disponibilità di posti nella coorte di riferimento.
  • La condizione di invalidità almeno pari al 66% o la disabilità grave certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 attribuisce un titolo di preferenza nella graduatoria, ma non comporta il diritto a un posto aggiuntivo, all'iscrizione in soprannumero o fuori coorte.
  • Il diniego di iscrizione ad anni successivi al primo, fondato sull'assenza di posti disponibili e sulla mancata attivazione della procedura pubblica prevista dalla disciplina ministeriale, è provvedimento vincolato; l'omesso preavviso di rigetto non ne determina l'annullabilità quando è palese che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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