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Sentenza

Sentenza n. 9955/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO: - della Nota Prot. GSEWEB/P20230914986 del 23/11/2023 del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito per brevità solo “GSE”), ricevuta a mezzo pec in data 24/11/2023, con cui è stata disposta la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 19/2/2007 (c.d. “Secondo Conto Energia”) per l'impianto fotovoltaico n. 219548 denominato “PV 20”, di potenza pari a 999 kW, sito in Contrada Masseria Fuenti, snc, nel Comune di Squinzano (LE) di proprietà di PV 1 S.r.l.; - della Nota Prot. GSEWEB/P20220541695 del 18/10/2022 avente ad oggetto comunicazione di sospensione dei termini del procedimento di controllo mediante sopralluogo, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, con la quale il GSE ha richiesto alla PV 1 S.r.l. di fornire osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti; - della Nota Prot. GSEWEB/P20200043097 del 7/10/2020 con la quale il GSE ha avviato il procedimento di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014; - del verbale di sopralluogo (cod. attività di controllo 2020-36061) effettuato sul predetto impianto in data 13/10/2020 dall'ATI Seingim Global Service srl – e Ambiente srl, per conto del GSE; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'impresa ricorrente, con riserva di motivi aggiunti. PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA PV 1 S.R.L. IL 21/2/2024: - della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche solo il “GSE”) prot. n. GSE/P20240002223 del 1 febbraio 2024, avente ad oggetto “ID Verifica 2020 -36061 – Comunicazione di esito del procedimento di controllo mediante sopralluogo, ai sensi della Legge 129/2010 e dell'art. 42 del D. Lgs. 28/2011, relativo all'impianto fotovoltaico n. 219548, sito in Contrada Masseria Fuenti, snc, nel Comune di Squinzano (LE) – Richiesta restituzione incentivi”, ricevuta a mezzo PEC in data 1 febbraio 2024, con cui è stata richiesta a PV 1 S.r.l. “la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, per un importo complessivo pari a euro 6.072.631,34”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202400879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decadenza dalle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico e successiva richiesta di restituzione di incentivi ritenuti indebitamente percepiti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il GSE ha disposto la decadenza dagli incentivi riconosciuti ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007 per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 999 kW, nonché, con motivi aggiunti, la successiva richiesta di restituzione di euro 6.072.631,34. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 42 del d.lgs. 28/2011, del D.M. 31 gennaio 2014 e degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990, oltre a carenza di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, violazione dei principi di logicità e ragionevolezza e sviamento, sostenendo che il GSE non avrebbe adeguatamente esaminato le osservazioni e la perizia tecnica prodotte nel procedimento. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza e la rilevanza della violazione, sostenendo che i moduli fotovoltaici installati fossero conformi alle norme tecniche applicabili e che il GSE si fosse limitato a rilevare l'assenza o il deterioramento delle etichette identificative, senza accertare positivamente la non conformità dei moduli. I motivi aggiunti hanno dedotto l'illegittimità derivata della richiesta di restituzione degli incentivi, in conseguenza dell'illegittimità della decadenza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sufficiente, ai fini del rispetto dell'art. 10-bis della l. 241/1990, una motivazione complessiva e logicamente coerente dalla quale emerga che l'amministrazione abbia esaminato le osservazioni e abbia reso percepibili le ragioni del loro mancato accoglimento, senza necessità di una confutazione analitica di ogni argomento. Nel caso concreto il GSE non aveva ignorato le osservazioni e la documentazione della società, ma le aveva valutate, ritenendole non idonee a superare le criticità riscontrate. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che il D.M. 19 febbraio 2007 richiede la conformità dell'impianto e dei suoi componenti alle norme tecniche richiamate, tra cui le norme CEI EN 61215 e CEI EN 50380, e che tale conformità costituisce requisito essenziale per l'accesso agli incentivi. La mancanza delle etichette recanti i dati di targa aveva impedito di riferire ai moduli installati la documentazione certificativa prodotta. Poiché le criticità riguardavano la totalità dei moduli, il GSE aveva correttamente qualificato la fattispecie come insussistenza dei requisiti di accesso agli incentivi ai sensi dell'Allegato 1, lett. j), del D.M. 31 gennaio 2014, con conseguente decadenza integrale. Il TAR ha inoltre affermato che grava sul soggetto responsabile l'onere di fornire la documentazione e le informazioni idonee a dimostrare il possesso dei requisiti, in applicazione del principio di autoresponsabilità. Il GSE non è tenuto a sostituirsi all'interessato effettuando autonome verifiche positive quando la documentazione prodotta non consenta di accertare i requisiti. È stata altresì esclusa la possibilità di ricostruire mediante una perizia successiva lo stato originario dell'impianto, anche perché il soggetto responsabile ha un dovere di collaborazione e buona fede nel procedimento e non può trarre vantaggio dall'incompletezza dell'istruttoria alla quale abbia contribuito. I motivi aggiunti sono stati respinti per infondatezza derivata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Attribuisce rilievo ai controlli del GSE sulla permanenza dei presupposti per il riconoscimento degli incentivi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non impone una confutazione analitica di ogni osservazione del privato; è sufficiente una motivazione complessiva e logicamente coerente, dalla quale emerga che le osservazioni siano state esaminate e che siano comprensibili le ragioni del loro mancato accoglimento.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiede una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione amministrativa.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Codifica il dovere di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privato e amministrazione, coerente con il principio di autoresponsabilità.

  • art. 4, comma 4, D.M. 19 febbraio 2007

    Prevede che gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti siano conformi alle norme tecniche richiamate dal decreto.

  • Allegato 1 D.M. 19 febbraio 2007

    Richiama, tra le altre, le norme CEI EN 61215 e CEI EN 50380 e disciplina la documentazione certificativa necessaria per dimostrare la conformità dei moduli.

  • Allegato 1, lett. j), D.M. 31 gennaio 2014

    Qualifica come violazione rilevante l'insussistenza dei requisiti per l'accesso agli incentivi, cui consegue la decadenza integrale.

  • art. 64 c.p.a.

    È richiamato per escludere un'inversione dell'onere probatorio: la prova del possesso dei requisiti incentivanti resta a carico del soggetto interessato.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di controllo sugli incentivi pubblici, l'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni deduzione dell'interessato: è sufficiente una motivazione complessiva e logicamente coerente che dimostri l'esame delle osservazioni e renda percepibili le ragioni del loro mancato accoglimento.
  • Quando il regime incentivante subordina il beneficio alla conformità dell'impianto e dei suoi componenti a specifiche norme tecniche, la conformità e la riferibilità della documentazione certificativa ai componenti effettivamente installati costituiscono requisiti essenziali per l'accesso agli incentivi.
  • Nel regime degli incentivi fondato sulle dichiarazioni e sulla documentazione del soggetto responsabile, grava integralmente sull'interessato l'onere di dimostrare il possesso di tutti i requisiti sostanziali; il gestore non è tenuto a svolgere verifiche autonome in sostituzione dell'interessato quando la documentazione prodotta non consenta di accertare tali requisiti.
  • La mancata prova di un requisito essenziale per l'accesso agli incentivi può essere qualificata come insussistenza del requisito stesso e, ove prevista dalla disciplina applicabile come violazione rilevante, comporta la decadenza integrale dal beneficio.
  • Il soggetto che, per incompletezza della documentazione o mancata collaborazione, abbia contribuito a rendere incompleta l'istruttoria non può successivamente invocare tale incompletezza per contestare il difetto di istruttoria o per pretendere che l'amministrazione svolga accertamenti sostitutivi; una perizia successiva non può ricostruire automaticamente lo stato originario dell'impianto.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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