Cassazione Penale, Sentenza n. 10217/2024 del 11/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna che lo aveva condannato in absentia a 6 anni di reclusione, per difetto della prescritta dichiarazione/elezione di domicilio nel mandato ad impugnare. Il ricorso con cui si impugna chiedeva, entro i limiti d'interesse, di dichiarare l'illegittimità costituzionale della disciplina introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (in particolare art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p., e l'art.89, comma 3), che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello proposto da imputato processato in absentia, che nel mandato o nell'atto di impugnazione sia espressamente rilasciata una dichiarazione o elezione di domicilio dopo la pronuncia della sentenza impugnata; si sosteneva che una preesistente elezione di domicilio negli atti del processo precedente dovrebbe essere sufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima la disciplina introdotta dal d.lgs. n.150/2022 che, anche per i processati in absentia, impone che la dichiarazione/elezione di domicilio utile per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello sia rilasciata dopo la pronuncia della sentenza impugnata e risulti dal mandato ad impugnare/atto di appello. La Corte ha richiamato precedente giurisprudenza (Sez. 4, n. 43718/2023) che ha già escluso l'illegittimità costituzionale della norma avversata, rilevando che la scelta legislativa è ragionevole e bilanciata da correttivi (allungamento termini per l'assente, possibilità di restituzione in termine) e persegue l'obiettivo di assicurare che l'appello sia frutto di una consapevole volontà dell'imputato e di verificare la validità e l'attualità dell'elezione di domicilio. La Corte ha altresì dichiarato legittime le disposizioni transitorie. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, quando si è proceduto in absentia nel grado precedente, la dichiarazione/elezione di domicilio necessaria ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello deve essere resa dopo la pronuncia della sentenza impugnata e riscontrabile nel mandato ad impugnare o nell'atto d'appello; l'interpretazione è stata ritenuta costituzionalmente legittima.
art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (disposizioni transitorie)
La disposizione transitoria si applica alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. o proposte dopo il 30/12/2022; la Corte ha ritenuto legittima la modulazione temporale prevista dal legislatore e non in contrasto con il principio di uguaglianza.
artt. 3, 24, 27, 111 Cost.
La questione di costituzionalità sollevata deduceva il contrasto con tali principi; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, ritenendo che la norma non limiti irragionevolmente la facoltà di impugnare né intacchi le garanzie difensive.
art. 6 Convenzione EDU
Invocato nella censura di illegittimità, il principio del giusto processo non è stato ritenuto violato dalla richiesta della nuova elezione di domicilio post-sentenza, anche alla luce della finalità di garantire conoscenza effettiva della sentenza e volontà consapevole di impugnare.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato processato in absentia, per proporre appello valido è necessario che il mandato ad impugnare o l'atto di appello contenga una dichiarazione/elezione di domicilio rilasciata dopo la pronuncia della sentenza impugnata; una elezione di domicilio anteriore alla sentenza non è sufficiente.
- La disciplina introdotta dal d.lgs. n.150/2022 è stata considerata dalla giurisprudenza costituzionalmente legittima: le censure di illegittimità costituzionale su questo punto hanno scarse probabilità di successo, alla luce dei precedenti.
- La finalità della norma è verificare la volontà consapevole dell'imputato di impugnare e la persistenza/validità dell'elezione di domicilio, contribuendo alla celerità e certezza del rito; pertanto l'assenza della nuova elezione espone all'inammissibilità dell'appello.
- In casi simili è opportuno che il difensore verifichi e documenti espressamente, nel mandato ad impugnare, la data e la dichiarazione/elezione di domicilio post-sentenza; in alternativa valutare rimedi processuali (restituzione in termine, eventuali istanze per sanatoria se previste) nei termini e modi consentiti dalla legge.
- Controllare l'ambito temporale di applicazione (sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. o impugnazioni proposte dopo il 30/12/2022) e le eventuali ulteriori disposizioni transitorie che possono influire sui requisiti formali.
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