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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/83

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/83 della Commissione, del 19 gennaio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Granada Mollar de Elche/Granada de Elche (DOP)]

Normativa europea32016R0083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione come denominazione di origine protetta (DOP) di "Granada Mollar de Elche"/"Granada de Elche". La registrazione avviene nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, a seguito della pubblicazione della domanda e dell'assenza di opposizioni. Il provvedimento ha efficacia diretta e si applica in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Granada Mollar de Elche"/"Granada de Elche" per una specifica categoria di prodotti ortofrutticoli freschi o trasformati.

Ambito di applicazione

Si applica all'iscrizione e alla tutela, nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione, della denominazione "Granada Mollar de Elche"/"Granada de Elche" come DOP. Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Iscrizione della DOP "Granada Mollar de Elche"/"Granada de Elche"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/83 della Commissione dispone la registrazione della denominazione "Granada Mollar de Elche"/"Granada de Elche" come denominazione di origine protetta. Il provvedimento si inserisce nel sistema unionale di tutela delle denominazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contesto procedurale

La Commissione richiama la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dalla Spagna ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro i termini previsti dall'articolo 51 dello stesso regolamento, la Commissione procede alla registrazione della denominazione.

Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto

L'articolo 1 stabilisce che la denominazione "Granada Mollar de Elche"/"Granada de Elche" è iscritta nel registro delle DOP. La denominazione identifica un prodotto rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato come base di classificazione.

Effetti giuridici e applicazione territoriale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell'intero territorio dell'Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L'articolo 1 registra la denominazione "Granada Mollar de Elche"/"Granada de Elche" come denominazione di origine protetta (DOP).

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Spagna ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e l'assenza di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti agroalimentaridenominazioni di origine protetteindicazioni geografiche

Testo integrale

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