Cassazione Penale, Sentenza n. 17143/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Roticiani era stato condannato in appello per più fatti di bancarotta fraudolenta relativi alla società "FISE s.r.l." (fallita il 12/05/2009). L'accusa lo riteneva amministratore di fatto che aveva distratto l'intero patrimonio mobiliare della società, sottratto le scritture contabili e falsificato il bilancio finale di liquidazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di motivazione per mancata prova del ruolo di amministratore di fatto, sostenendo che le dichiarazioni di terzi indicavano che svolgeva compiti di operaio/addetto vendite; (2) vizio di erronea applicazione della legge penale per presunta violazione dell'art. 533 c.p.p. e della regola del "oltre ogni ragionevole dubbio", sostenendo che la corte di merito avrebbe basato la condanna su una mera presunzione di accordo con l'amministratore di diritto (essendo sposato con quest'ultimo). Ha poi censurato l'applicazione dell'aggravante della rilevante gravità del danno, ritenendo che il criterio di valutazione adottato non fosse corretto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che era meramente reiterativo di doglianze già trattate e prive di specificità: la corte di merito aveva motivato adeguatamente, richiamando testimonianze secondo cui il ricorrente era il principale interlocutore con i fornitori, presente stabilmente negli uffici e impartiva direttive, e il fatto che avesse costituito nel 12/2007 una nuova società con lo stesso oggetto e sede della fallita per proseguire l'attività svincolata dai debiti. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che la regola del "oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere usata come parametro di legittimità per rivedere autonomamente le valutazioni probatorie salvo manifesta illogicità; ha inoltre chiarito che la condanna non si è basata sul mero rapporto coniugale ma sulle dichiarazioni probatorie. La censura sull'aggravante è stata ritenuta inammissibile perché non devoluta alla cognizione della Corte d'appello (non dedotta in grado precedente). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 533 cod. proc. pen.
La regola del 'oltre ogni ragionevole dubbio' è parametro operativo nella fase di merito; in sede di cassazione non può essere usata per ottenere una rinnovata valutazione delle fonti di prova salvo che la motivazione sia manifestamente illogica.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata dalla giurisprudenza come limite alla possibilità di censurare in cassazione la valutazione delle prove; la Corte può intervenire su violazioni di legge e vizi specifici di motivazione ma non per riconsiderare il merito delle prove.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per il ricorso dichiarato inammissibile; qui applicata per l'importo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che si limita a riproporre le stesse contestazioni di fatto già esaminate in appello e prive di specificità è normalmente dichiarato inammissibile.
- In cassazione non è consentito chiedere una rinnovata valutazione delle prove richiamando la regola del 'oltre ogni ragionevole dubbio', salvo che la motivazione di merito sia manifestamente illogica; quindi le critiche probatorie devono essere articolate e mostrare vizi specifici di diritto o di logicità della motivazione.
- Questioni non dedotte o non devolute al giudice d'appello non possono essere sollevate in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio; quindi è fondamentale sollevare tempestivamente in grado d'appello i profili che si intendono portare in cassazione.
- La qualifica di 'amministratore di fatto' può essere accertata sulla base di un insieme di elementi di comportamento (essere interlocutore principale con fornitori, dirigere l'attività, presenza continuativa negli uffici, costituire una società clone per sviare i debiti) e non solo dalla carica formale.
- Chi propone ricorso infondato o inammissibile rischia di essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie previste dall'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutato con cautela il merito e la forma del ricorso di cassazione.
- Le censure che implichino una diversa valutazione quantitativa del danno o l'applicazione di aggravanti devono essere tempestivamente dedotte in appello per non essere precluse in cassazione.
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