Sentenza n. 6724/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Roma 1 n. 1270 del 09.10.2025, comunicata ex art. 90 del d.lgs. 36/2025 in data 14.10.2025, avente ad oggetto “Aggiudicazione della procedura aperta, indetta ai sensi dell’artt. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., articolata in un unico lotto, finalizzata all’affidamento della fornitura in “full service”, per un periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di sistemi multifunzionali Faco-Vitrectomi per chirurgia oftalmica da destinare ai Blocchi Operatori dei PP.OO. Oftalmico e San Filippo Neri della ASL Roma 1, alla TEC MED S.R.L. CIG: B66BD2A9E2 per un importo complessivo di € 3.546.270,00 IVA esclusa pari a € 4.326.449,40 IVA inclusa, al netto di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso”, e dei verbali di gara, nella parte in cui è stata ammessa alla gara la Tec Med s.r.l. e disposto l’aggiudicazione in favore di quest’ultima e, in subordine, nella parte in cui sono stati attribuiti all’aggiudicataria i punteggi relativi ai parametri tecnici Vp2, Vp3 e G2 dell’Allegato 3.C1 del Disciplinare di Gara; - di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi inclusa la nota dell’ASL Roma 1 del 28.10.2025; per l’accertamento e la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. e per la condanna al subentro della ditta Medika Vision Unipersonale s.r.l. nell’aggiudicazione della gara e, ove stipulato, nel contratto ai sensi dell’art. 124 c.p.a. e, in subordine, alla rinnovazione della procedura di gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta in favore dell’impresa controinteressata, con ammissione della stessa alla gara e attribuzione dei punteggi tecnici
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione deducendo, in primo luogo, l’illegittima ammissione dell’aggiudicataria, che aveva indicato pari a zero i costi della manodopera nell’offerta economica. Secondo la ricorrente, l’appalto non costituiva una fornitura senza posa in opera, poiché il capitolato imponeva, oltre alla consegna, installazione, allacciamenti, messa in funzione, manutenzione, assistenza tecnica, formazione del personale, supporto scientifico, eventuale trasferimento e riavvio delle apparecchiature, sostituzioni e aggiornamenti tecnologici. In secondo luogo, la ricorrente ha dedotto la violazione della lex specialis, che imponeva a pena di esclusione l’indicazione, nelle schede tecniche, dei riferimenti ai documenti tecnici comprovanti le caratteristiche dichiarate. L’aggiudicataria aveva indicato che il dato relativo a una caratteristica tecnica migliorativa era ancora non disponibile e non aveva fornito i prescritti riferimenti documentali. In via subordinata, la ricorrente ha contestato l’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai parametri VP2, VP3 e G2. La stazione appaltante e l’aggiudicataria hanno sostenuto che l’appalto fosse una fornitura senza posa in opera, che l’omissione dei riferimenti documentali incidesse soltanto sulla valutazione dell’offerta e che le valutazioni tecniche della commissione non fossero sindacabili; hanno inoltre contestato l’interesse della ricorrente per mancato superamento della prova di resistenza.
La decisione
Il TAR ha accolto i primi due motivi, ritenuti prioritari, e ha assorbito il terzo motivo subordinato. Quanto al primo motivo, ha distinto le forniture con posa in opera da quelle senza posa in opera sulla base della fruibilità immediata del bene dopo la mera consegna. La posa in opera ricorre quando sono necessarie attività ulteriori, accessorie e strumentali, necessarie a rendere il bene operativo. Considerato l’oggetto complessivo dell’appalto e gli obblighi previsti dal capitolato — installazione, allacciamenti, messa in funzione, assistenza e manutenzione full risk, formazione, supporto, sostituzioni e aggiornamenti — il collegio ha qualificato la gara come fornitura con posa in opera. Ne conseguiva l’obbligo di indicare i costi della manodopera ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023; l’indicazione pari a zero dell’aggiudicataria era quindi illegittima. Non sono state ritenute decisive né l’analoga omissione degli altri concorrenti né la dimostrazione preliminare del funzionamento degli apparecchi. Quanto al secondo motivo, il TAR ha rilevato che il capitolato imponeva espressamente, a pena di esclusione, l’indicazione dei riferimenti dei documenti tecnici relativi alle dichiarazioni contenute nelle schede. L’omissione dell’aggiudicataria costituiva una violazione diretta, immediata e non emendabile della lex specialis, perché impediva la verifica delle caratteristiche migliorative, alterava la par condicio e incideva sulla permanenza in gara. Il TAR ha quindi annullato in parte qua gli atti impugnati, dichiarato l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e disposto che la stazione appaltante procedesse alla nuova aggiudicazione in favore della ricorrente e agli atti conseguenti, nel rispetto del codice dei contratti pubblici. ASL Roma 1 e aggiudicataria sono state condannate, ciascuna, al pagamento di euro 3.000 oltre accessori in favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Disciplina la procedura aperta cui si riferiva la gara oggetto di giudizio.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.
L’obbligo di indicazione dei costi della manodopera si applica alle forniture con posa in opera; l’eccezione per le forniture senza posa non opera quando il bene richiede attività ulteriori per essere reso concretamente utilizzabile.
art. 121 c.p.a.
Richiamato quale base per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
art. 122 c.p.a.
Richiamato quale ulteriore base per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
art. 124 c.p.a.
Richiamato per la domanda di aggiudicazione e subentro; il TAR ha disposto la nuova aggiudicazione in favore della ricorrente.
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla comunicazione dell’aggiudicazione.
Massime di principio
- Ai fini della distinzione tra fornitura con posa in opera e fornitura senza posa in opera, rileva la fruibilità immediata del bene dopo la mera consegna: se sono necessarie attività ulteriori, accessorie e strumentali per installarlo, renderlo operativo o consentirne l’utilizzo, l’appalto è qualificabile come fornitura con posa in opera.
- L’obbligo di indicazione dei costi della manodopera previsto dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 opera per le forniture con posa in opera e la sua omissione o indicazione pari a zero determina l’illegittimità dell’offerta quando l’esecuzione del contratto comprende attività lavorative ulteriori rispetto alla mera consegna.
- La qualificazione dell’appalto come fornitura con posa in opera deve essere effettuata considerando l’oggetto complessivo della prestazione e tutti gli obblighi contrattuali previsti dalla lex specialis, non essendo decisiva la sola consegna o la dimostrazione preliminare del funzionamento del bene.
- Quando la lex specialis impone a pena di esclusione l’indicazione dei riferimenti dei documenti tecnici posti a supporto delle dichiarazioni dell’offerta, l’omissione costituisce violazione immediata e non emendabile della disciplina di gara se impedisce alla stazione appaltante di verificare le caratteristiche dichiarate e compromette la par condicio.
- L’accoglimento di motivi prioritari che comportano l’esclusione dell’aggiudicatario consente di assorbire le censure subordinate relative all’attribuzione dei punteggi tecnici, quando queste ultime non sono più necessarie per definire la controversia.
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