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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26568/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

Un proprietario di immobili ha impugnato un avviso di pagamento emesso da un consorzio di bonifica e irrigazione per contributi consortili relativi agli anni 2012-2013, pari a euro 1.699,04. Il ricorso era stato respinto in primo grado e la decisione confermata in appello. In cassazione il contribuente ha articolato tre motivi: (1) omessa pronuncia sul difetto di potere impositivo del consorzio, dedotto per la natura del consorzio, per l'asserita mancanza del decreto di delimitazione del comprensorio, per la mancata trascrizione del perimetro di contribuenza e per la distanza degli immobili dalle opere di bonifica; (2) violazione di varie norme processuali e sostanziali per la tardiva produzione documentale del consorzio, l'insufficienza di motivazione dell'avviso e l'asserita inversione dell'onere della prova; (3) vizio motivazionale e violazione dell'art. 2712 c.c. per avere la CTR ritenuto tempestiva la documentazione, sussistente un beneficio per i fondi e utilizzabile come prova una perizia tecnica priva di sottoscrizione e redatta dal direttore del consorzio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la sentenza di merito, affermando che le spese erano ripartite tra i proprietari dei beni ricadenti nel comprensorio secondo il piano di classifica e di riparto, conteneva una statuizione implicita di rigetto dell'eccezione di difetto di potere impositivo. Ha poi rilevato che nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è consentita e che, comunque, la documentazione risultava già prodotta in primo grado; ha inoltre osservato che la censura sulla motivazione dell'avviso era carente di autosufficienza perché non riportava il contenuto dell'atto impugnato. Quanto al regime probatorio sui contributi di bonifica, ha ribadito che, in presenza di un piano di classifica approvato e dell'inclusione dei fondi nel perimetro consortile, il beneficio si presume e grava sul contribuente la prova contraria; nel caso concreto la CTR aveva accertato anche un beneficio diretto specifico, consistente nel miglioramento idrogeologico dell'area. La terza doglianza è stata considerata una mera riproposizione delle precedenti censure, senza specifica individuazione di lacune motivazionali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata contiene una statuizione implicita incompatibile con la domanda o eccezione non espressamente esaminata.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare il vizio processuale di omessa pronuncia.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    regola il termine di deposito dei documenti nel processo tributario di primo grado; la sua inosservanza viene valutata anche in rapporto alla produzione già avvenuta in primo grado.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    nel giudizio di appello tributario sono ammessi nuovi documenti utilizzabili ai fini della decisione.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    il regime dell'art. 32 è richiamato anche per effetto del rinvio al giudizio di appello.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    la censura sulla motivazione dell'atto impositivo deve essere specificamente devoluta e, in cassazione, richiede autosufficienza.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo.

  • art. 860 c.c.

    richiamato in tema di contributi consortili e presupposti della contribuzione per beneficio fondiario.

  • artt. 3, 10, 11, 21 r.d. n. 215 del 1933

    richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina dei consorzi di bonifica e dei relativi presupposti contributivi.

  • art. 2712 c.c.

    richiamato nel terzo motivo con riguardo alla valutazione della perizia tecnica e degli elementi documentali prodotti.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente; se si deduce l'inadeguatezza della motivazione di un avviso amministrativo, occorre riportarne i passaggi rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza affronta la questione in modo implicito, perché la motivazione adottata presuppone necessariamente il rigetto dell'eccezione o della domanda non espressamente menzionata.
  • In materia di contributi consortili di bonifica, quando i fondi del contribuente sono compresi nel perimetro di contribuenza e il piano di classifica è stato approvato, il beneficio fondiario si presume; spetta quindi al contribuente fornire la prova contraria dell'assenza di un vantaggio diretto e specifico.
  • Nel giudizio tributario di appello è consentita la produzione di nuovi documenti e, se il documento era già stato depositato nel primo grado, la sua acquisizione resta utilizzabile nel giudizio impugnatorio per effetto della permanenza del fascicolo nel fascicolo d'ufficio.
  • In cassazione le censure sulla motivazione di un avviso amministrativo devono essere autosufficienti: il ricorso deve riportare il contenuto rilevante dell'atto impugnato, altrimenti la Corte non può verificare la fondatezza della doglianza.
  • Il motivo di ricorso per vizio motivazionale non può risolversi nella mera riproposizione delle censure di merito già respinte, ma deve individuare specifiche lacune, contraddizioni o omessi esami di fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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