Corte di giustizia, Sentenza C-575/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 marzo 2025. — FT e a. contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo – Cessione dei diritti connessi mediante regolamento – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera b), e articolo 3, paragrafo 2 – Diritto di riproduzione e diritto di messa a disposizione del pubblico – Direttiva 2006/115/CE – Articoli da 7 a 9 – Diritti di fissazione, di radiodiffusione, di comunicazione al pubblico e di distribuzione – Direttiva (UE) 2019/790 – Articoli da 18 a 23 – Equa remunerazione nell’ambito dei contratti di sfruttamento – Articolo 26 – Applicazione nel tempo – Nozioni di “atti conclusi” e di “diritti acquisiti”. — Causa C-575/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la compatibilità con il diritto UE di un regio decreto belga che attribuiva all’Orchestra nazionale del Belgio i diritti connessi dei propri musicisti assunti con statuto amministrativo. Ha affermato che tali musicisti rientrano nella nozione di artisti interpreti o esecutori e che i loro diritti esclusivi non possono essere ceduti obbligatoriamente, in via generale e senza previo consenso, mediante regolamento. La direttiva 2019/790 è stata considerata applicabile agli effetti successivi al 7 giugno 2021, ma la decisione si è fondata in via decisiva sulle direttive 2001/29 e 2006/115.
Cessione obbligatoria, mediante regolamento, dei diritti connessi di musicisti assunti con statuto di diritto amministrativo a favore del datore di lavoro pubblico, in assenza di previo consenso: compatibilità con le direttive 2001/29/CE e 2006/115/CE e rilevanza della direttiva 2019/790/UE.
La questione giuridica
Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 18-23 della direttiva 2019/790/UE e, soprattutto, l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115/CE, osti a una normativa nazionale che trasferisce, mediante atto regolamentare, al datore di lavoro pubblico i diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori assunti con statuto amministrativo, per le prestazioni rese nell’ambito delle loro funzioni, senza previo consenso; e, in via subordinata, se l’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2019/790/UE consenta di escludere tale atto dal suo ambito temporale come "atto concluso" o per "diritti acquisiti".
Principio di diritto
Le direttive 2001/29/CE e 2006/115/CE ostano a una normativa nazionale che, mediante regolamento, trasferisca al datore di lavoro pubblico i diritti connessi di artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo, relativi alle prestazioni rese nell’ambito delle loro funzioni, in assenza del loro previo consenso; la nozione di "artista interprete o esecutore" comprende anche tali musicisti e il previo consenso può essere disciplinato dagli Stati membri, ma non eliminato tramite una cessione obbligatoria generale. La Corte ha inoltre ritenuto che la direttiva 2019/790 si applichi alle prestazioni successive al 7 giugno 2021, ma non era necessario esaminare ulteriormente se i suoi articoli 18-23 ostassero alla misura nazionale, perché la censura era già accolta sulla base delle direttive 2001/29 e 2006/115.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/29/CE
- Articolo 2, lettera b), direttiva 2001/29/CE
- Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2001/29/CE
- Articolo 5, direttiva 2001/29/CE
- Articolo 10, paragrafo 2, direttiva 2001/29/CE
- Direttiva 2006/115/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/115/CE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2006/115/CE
- Articolo 8, paragrafi 1 e 2, direttiva 2006/115/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/115/CE
- Articolo 10, paragrafo 2, direttiva 2006/115/CE
- Direttiva (UE) 2019/790
- Articolo 18, direttiva (UE) 2019/790
- Articolo 19, direttiva (UE) 2019/790
- Articolo 20, direttiva (UE) 2019/790
- Articolo 21, direttiva (UE) 2019/790
- Articolo 22, direttiva (UE) 2019/790
- Articolo 23, direttiva (UE) 2019/790
- Articolo 26, direttiva (UE) 2019/790
- Articolo 29, direttiva (UE) 2019/790
- Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961
- Articolo 7, Convenzione di Roma
- Articolo 8, Convenzione di Roma
- Articolo 12, Convenzione di Roma
- Articolo 15, Convenzione di Roma
- Articolo 19, Convenzione di Roma
- WPPT (Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi)
- Articolo 2, lettera a), WPPT
- Articoli da 6 a 10, WPPT
Cessione obbligatoria dei diritti connessi dei musicisti dell’ONB
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État belga sulla legittimità di un regio decreto del 1° giugno 2021 che prevedeva la cessione all’Orchestre national de Belgique dei diritti connessi dei musicisti assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo. La controversia opponeva FT, AL e ON allo Stato belga, con intervento dell’ONB, e investiva il rapporto tra diritto dell’Unione in materia di diritti connessi e normativa nazionale applicabile al personale artistico di un ente pubblico.
Fatti e procedimento principale
Prima del regio decreto, lo sfruttamento dei diritti connessi dei musicisti era negoziato caso per caso. Tra il 2016 e il 2021 l’ONB e le rappresentanze sindacali tentarono di raggiungere un accordo sulla remunerazione equa; in mancanza di esito, fu redatto un protocollo di disaccordo e lo Stato belga adottò il decreto contestato. Quest’ultimo prevedeva la cessione all’ONB, per l’intera durata dei diritti e a livello mondiale, dei diritti di comunicazione al pubblico, riproduzione e distribuzione delle prestazioni eseguite nell’ambito delle funzioni dei musicisti dell’orchestra.
Questioni pregiudiziali
Il Conseil d’État ha chiesto, in sostanza:
- se gli articoli da 18 a 23 della direttiva 2019/790 ostino al trasferimento, mediante regolamento, dei diritti connessi di agenti statutari;
- in caso affermativo, se l’articolo 26, paragrafo 2, della stessa direttiva, relativo ad "atti conclusi" e "diritti acquisiti", escluda dal suo ambito un trasferimento disposto da un atto regolamentare adottato prima del 7 giugno 2021.
Normativa rilevante
La Corte richiama innanzitutto le direttive 2001/29/CE e 2006/115/CE, che attribuiscono agli artisti interpreti o esecutori diritti esclusivi di riproduzione, messa a disposizione del pubblico, fissazione, radiodiffusione, comunicazione al pubblico, noleggio, prestito e distribuzione. Esamina poi la direttiva 2019/790, in particolare gli articoli 18-23 sull’equa remunerazione nei contratti di sfruttamento e l’articolo 26 sull’applicazione nel tempo. Vengono inoltre richiamate la Convenzione di Roma e il WPPT per l’interpretazione delle nozioni di artista interprete o esecutore.
Ricevibilità e riformulazione delle questioni
La Corte respinge l’eccezione del governo belga sulla ricevibilità, rilevando che la decisione di rinvio esponeva sufficientemente il nesso tra il diritto UE invocato e il regio decreto impugnato. Riformula poi le questioni nel senso che occorre verificare se le disposizioni delle direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790 ostino alla cessione, mediante regolamento, dei diritti connessi di artisti interpreti o esecutori assunti con statuto amministrativo, in assenza di previo consenso.
Applicazione temporale della direttiva 2019/790
Quanto all’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2019/790, la Corte osserva che la direttiva si applica dal 7 giugno 2021 alle opere e agli altri materiali protetti dal diritto nazionale, fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima di tale data. Tuttavia, la tutela degli "atti conclusi" non consente di sottrarre all’ambito della direttiva gli effetti futuri di una situazione che continua a prodursi dopo la scadenza del termine di recepimento. Ne consegue che il regio decreto del 1° giugno 2021 può essere considerato concluso prima del 7 giugno 2021, ma la direttiva si applica comunque alle esecuzioni successive a tale data, poiché il decreto produce effetti anche dopo il termine di recepimento.
Nozione di artista interprete o esecutore
La Corte afferma che la nozione di "artista interprete o esecutore" ha lo stesso significato nelle direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790. Né il tenore letterale, né il contesto internazionale, né gli obiettivi delle direttive consentono di escludere i musicisti assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo. La nozione del WPPT comprende chiunque interpreti o esegua opere letterarie o artistiche, senza distinguere in base al regime giuridico dell’impiego.
Cessione mediante regolamento senza previo consenso
Sul merito, la Corte sottolinea che i diritti conferiti agli artisti interpreti o esecutori hanno natura preventiva: l’utilizzo delle esecuzioni richiede il loro previo consenso, salvo le eccezioni e limitazioni tassative previste dalle direttive. Le eccezioni contemplate non autorizzano una cessione obbligatoria generale di tutti i diritti connessi di una categoria di artisti. Il richiamo del diritto dell’Unione al principio della libertà contrattuale e al giusto equilibrio tra diritti e interessi conferma che il trasferimento imposto senza consenso è incompatibile con la disciplina armonizzata.
Ruolo della Convenzione di Roma e del WPPT
La Corte richiama la Convenzione di Roma e il WPPT per corroborare l’interpretazione delle direttive. Tali strumenti internazionali riconoscono diritti esclusivi agli artisti interpreti o esecutori, prevedendo solo limitazioni circoscritte, ma non consentono una cessione obbligatoria generalizzata di tutti i diritti di una categoria professionale. Ne deriva che la normativa belga impugnata eccede quanto consentito dal quadro internazionale e unionale.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE, nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115/CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede la cessione, mediante regolamento, dei diritti connessi di artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo, per le prestazioni rese nell’ambito delle loro funzioni al servizio del datore di lavoro, in assenza di previo consenso. La Corte non esamina oltre gli articoli 18-23 della direttiva 2019/790, poiché la questione è già risolta sulla base delle direttive anteriori.
Principi pratici per il professionista
La pronuncia conferma che, anche nel settore pubblico e per rapporti di lavoro o di servizio di natura statutaria, il trasferimento dei diritti connessi richiede un fondamento conforme al diritto UE e non può avvenire con una cessione coattiva generalizzata per via regolamentare. In pratica, per organizzazioni pubbliche che sfruttano registrazioni o esecuzioni artistiche, occorre predisporre meccanismi di acquisizione dei diritti rispettosi del previo consenso degli interessati e delle eventuali modalità di rappresentanza previste dal diritto nazionale, senza svuotare di contenuto i diritti esclusivi armonizzati.
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