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Sentenza

Sentenza n. 1551/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 338/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Silvestrini, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 3028/2023, pubblicata in data 26/02/2025, notificata in data 19/04/2025, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: - fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di un risarcimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 338/2025 del Tribunale ordinario di Velletri, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere un risarcimento pari a tre mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione, anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, e ha chiesto altresì la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato né giustificato la propria inerzia. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di provvedere entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendo non equa la misura nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 850 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché ritenuta non equa.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, in relazione all'esecuzione mobiliare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato e non fornisca giustificazioni della propria inerzia, il giudice deve dichiarare l'obbligo di esecuzione e assegnare un termine per provvedervi.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'Amministrazione competente, affinché provveda in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
  • La fissazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: la misura può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la sua applicazione non sia ritenuta equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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