Cassazione Penale, Sentenza n. 11314/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la quantificazione della pena sostenendo la sua illegittimità perché parametrata all'arco edittale dell'art. 73, primo comma, d.P.R. 309/1990 così come vigente al momento del fatto (con pena minima edittale di otto anni), mentre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40/2019, aveva dichiarato la parziale incostituzionalità di tale disposizione rideterminando il minimo edittale a sei anni; ne deriverebbe l'illegittimità della pena applicata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per la rideterminazione della pena. È stata invece confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato (la condanna per il reato di cui all'art. 73 primo comma è mantenuta), con applicazione del principio della formazione progressiva del giudicato che preserva i capi non essentialmente connessi alla parte annullata; conseguentemente eventuali cause estintive sopravvenute non sono state ritenute applicabili in questa sede.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
riferimento al primo comma nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale di otto anni
La Corte ha ritenuto che la precedente cornice edittale, nella parte dichiarata incostituzionale, non possa più fungere da parametro per la commisurazione della pena; la determinazione della sanzione effettuata con riferimento a quel limite è quindi illegale
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019
parziale incostituzionalità dell'art. 73 primo comma nella parte in cui prevedeva la pena minima di otto anni anziché di sei
La declaratoria ha ridotto il minimo edittale da otto a sei anni e ha reso inapplicabile la parte della normativa che fissava l'8 anni, incidendo sul parametro di commisurazione della pena
art. 624 c.p.p. (principio della formazione progressiva del giudicato)
richiamato nella sentenza di cassazione (art. 624 c.p.p.)
La Corte ha applicato il principio per stabilire che l'annullamento parziale sul trattamento sanzionatorio non investe la dichiarazione di responsabilità e i capi di sentenza non essenzialmente connessi alla parte annullata
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. U., n. 4904 del 26/03/1997 (Attinà)
Richiamata a supporto del principio secondo cui il giudicato si forma progressivamente e l'annullamento limitato non travolge i capi non connessi con la parte annullata
Massime di principio
- Se la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale una parte della norma che fissa i limiti edittali, le pene quantificate sulla base dei precedenti limiti possono risultare illegali e vanno rideterminate
- L'annullamento può essere limitato al solo trattamento sanzionatorio: la pronuncia di responsabilità rimane se non è essenzialmente connessa alla parte annullata (principio della formazione progressiva del giudicato)
- In caso di annullamento parziale per vizio riferibile all'arco edittale, il giudice a quo o a quo nuovo è tenuto a rideterminare la pena applicando i limiti edittali risultanti dopo la declaratoria di incostituzionalità
- La difesa dovrebbe chiedere, oltre all'annullamento della quantificazione, la rinnovazione del giudizio di pena davanti al giudice competente per ottenere la rideterminazione della sanzione nel nuovo quadro edittale
- Eventuali cause estintive sopravvenute possono non essere prese in considerazione se la parte a esse connessa non rientra nell'oggetto dell'annullamento e il giudicato si è già formato sugli altri capi
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