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Sentenza

Sentenza n. 3236/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento del Questore di -OMISSIS- del 20 dicembre 2022 notificato il 18 gennaio 2023; di ogni altro atto presupposto.

Giustizia amministrativa202300415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dal Questore sulla base di plurime condanne penali, di un avviso orale, di un foglio di via, di un procedimento penale pendente e di ulteriori condotte violente commesse poco prima dell'adozione del provvedimento. Ha dedotto la violazione degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe fondato il diniego su un automatismo derivante dalle condanne penali, senza una valutazione concreta dell'attualità della pericolosità sociale, della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo. Ha inoltre dedotto la violazione del legittimo affidamento, assumendo che nel 2021 gli fosse stato rilasciato un titolo di soggiorno nonostante le condanne fossero già note all'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, anche a prescindere dalla riconducibilità delle condanne alle fattispecie automaticamente ostative previste dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, la pluralità e gravità delle condotte delittuose, considerate complessivamente, fosse idonea a fondare un concreto giudizio di riprovevolezza e pericolosità sociale. Il diniego non è stato quindi ritenuto fondato su un automatismo, poiché il Questore aveva ponderato la natura e la gravità dei reati, l'arco temporale delle condotte, i provvedimenti di polizia, i procedimenti pendenti e le ulteriori condotte violente commesse dopo il precedente rilascio del titolo. Il giudice ha richiamato la necessità di considerare anche la durata del soggiorno e l'inserimento sociale e familiare, nonché i legami familiari rilevanti ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 286/1998, rilevando però che il ricorrente non aveva allegato l'esistenza di tali legami. La censura sul legittimo affidamento è stata respinta perché le condotte successive al rilascio del precedente titolo elidevano qualsiasi affidamento tutelabile. Il giudizio di legittimità deve essere riferito alla situazione esistente al momento dell'adozione dell'atto, secondo il principio tempus regit actum; i fatti e i documenti sopravvenuti possono eventualmente giustificare un nuovo riesame, ma non incidono sulla legittimità originaria. Le ulteriori condanne intervenute nelle more sono state considerate non decisive per il giudizio di legittimità, ma confermative dell'attualità della pericolosità sociale. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato

    Il diniego o il mancato rinnovo sono legittimi quando, sulla base di una valutazione concreta, risultino carenti i requisiti per il soggiorno; l'Amministrazione deve considerare gli elementi favorevoli esistenti e conosciuti al momento dell'adozione dell'atto.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti

    Prevede fattispecie di condanna ostative al rilascio del permesso; tuttavia, anche al di fuori dell'automatica riconducibilità a tali fattispecie, le condotte possono concorrere a fondare un concreto giudizio di pericolosità sociale.

  • art. 5, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998

    Richiede la formulazione di un giudizio concreto di pericolosità sociale, fondato sulla valutazione della natura e gravità delle condotte e degli altri elementi rilevanti della situazione personale dello straniero.

  • art. 29 d.lgs. 286/1998

    Rileva per la valutazione dei legami familiari dello straniero; nel caso esaminato il ricorrente non aveva allegato l'esistenza di legami familiari rientranti tra quelli considerati dalla disposizione.

  • art. 8 CEDU

    Impone, nella valutazione dell'allontanamento o del diniego del titolo di soggiorno, un esame concreto e proporzionato della gravità dei reati, della durata del soggiorno, del tempo trascorso, della condotta successiva e della situazione familiare.

Massime di principio

  • Il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno non può fondarsi automaticamente sulla mera esistenza di condanne penali quando non ricorra una specifica fattispecie ostativa; è tuttavia legittimo se le condotte, valutate complessivamente e in concreto, sostengono un attuale giudizio di pericolosità sociale.
  • Nel giudizio sulla pericolosità sociale dello straniero l'Amministrazione deve ponderare la natura e gravità dei reati, la loro reiterazione e collocazione temporale, la condotta successiva, la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, lavorativo e familiare, alla luce anche dell'art. 8 CEDU.
  • La legittimità del diniego del permesso di soggiorno deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione dell'atto, secondo il principio tempus regit actum; fatti o documenti successivi non incidono sulla legittimità originaria, salva la possibilità di un nuovo procedimento di riesame.
  • L'affidamento derivante dal precedente rilascio di un titolo di soggiorno non è tutelabile quando, successivamente a tale rilascio, lo straniero abbia posto in essere ulteriori condotte penalmente rilevanti o comunque indicative di pericolosità sociale.
  • L'assenza di legami familiari rilevanti ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 286/1998 costituisce un elemento valutabile nel bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza e la posizione personale dello straniero.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PA

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