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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35718/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per due contestazioni: una falsità nella dichiarazione resa ai fini ISEE, per avere omesso di indicare informazioni rilevanti sul reddito da lavoro dipendente percepito dai familiari e su dati del patrimonio immobiliare, in relazione all'art. 76 del d.P.R. n. 444 del 2000 e all'art. 483 c.p.; e un'ulteriore condotta collegata alla percezione del reddito di cittadinanza, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo il difetto di dolo per entrambi i reati. Con il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., valorizzando l'esiguo importo del beneficio percepito. Con il terzo motivo lamentava la violazione dell'art. 545-bis c.p.p. per il diniego della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, osservando che il Tribunale di sorveglianza di Roma lo aveva in precedenza ammesso alla detenzione domiciliare, circostanza da lui ritenuta indicativa di una prognosi favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità la censura sulla responsabilità, perché diretta a contestare valutazioni di fatto e di prova adeguatamente motivate dalla sentenza d'appello, la quale aveva escluso la tesi difensiva dell'inconsapevolezza sulla composizione del nucleo familiare e aveva rilevato che la falsità riguardava anche redditi personali da lavoro. Ha inoltre confermato il diniego dell'art. 131-bis c.p., osservando che la particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e che il giudice di merito aveva motivatamente escluso sia l'esiguità dell'offesa sia la occasionalità della condotta. Infine, ha ritenuto corretta la decisione di negare la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, per mancanza di elementi idonei a dimostrare l'attitudine dell'imputato a seguire un programma alternativo alla pena. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 76 d.P.R. n. 444 del 2000

    Norma richiamata quale base della falsità nella dichiarazione resa ai fini ISEE, in relazione alla contestata omissione di dati reddituali e patrimoniali rilevanti.

  • art. 483 c.p.

    Richiamato come disposizione incriminatrice in relazione alla falsità ideologica commessa dal privato nella dichiarazione sostitutiva.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019

    Richiamato come base della contestazione relativa alla percezione del reddito di cittadinanza in presenza di dichiarazioni non veritiere.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata esclusa perché il giudice di merito ha valutato negativamente la non esiguità dell'offesa e la non occasionalità della condotta; i criteri sono stati ritenuti cumulativi per il giudizio positivo e alternativi solo per il diniego.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere la possibilità di sostituire la pena con lavori di pubblica utilità; il diniego è stato ritenuto legittimo per difetto di elementi prognostici favorevoli.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano a una nuova valutazione del fatto o della prova, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, completa e non manifestamente illogica.
  • La falsità della dichiarazione ai fini di prestazioni assistenziali può riguardare non solo i dati reddituali del dichiarante, ma anche la composizione del nucleo familiare e ulteriori informazioni patrimoniali rilevanti, quando tali dati incidano sul diritto o sull'entità del beneficio.
  • Il difetto di dolo non può essere affermato in cassazione se la relativa doglianza si risolve in una contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito e la motivazione impugnata abbia logicamente escluso l'ignoranza dei dati omessi.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva delle condizioni previste dalla norma; il giudizio è precluso anche dalla negatività di uno solo degli indici rilevanti, come l'entità non esigua del danno o del profitto e la non occasionalità della condotta.
  • Il diniego della sostituzione della pena con una misura alternativa o con lavori di pubblica utilità è legittimo quando il giudice di merito escluda, con motivazione congrua, l'esistenza di elementi idonei a far ritenere il condannato capace di seguire utilmente un programma alternativo alla pena detentiva.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione infedeleImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della provaNullità processuale

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